Regolamento Regionale 24 luglio 2020 , n. 5

Regolamento di attuazione del titolo X della legge regionale 5 dicembre 2008, n. 31 (Testo unico delle leggi regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale)

(BURL n. 31 suppl. del 28 Luglio 2020 )

urn:nir:regione.lombardia:regolamento:2020-07-24;5

Art. 6
(Fabbricati da destinare ad attività agrituristiche)(18)
3. Il requisito di esistenza del fabbricato da almeno tre anni è attestato a partire dalla data del primo accatastamento, ad esclusione dell’accatastamento in classe F3(20).
3 bis. Possono soddisfare il requisito di esistenza da almeno tre anni i fabbricati collabenti, anche se accatastati da un periodo inferiore, dei quali si possa dimostrare l’esistenza.(21)
4. L'utilizzazione per attività agrituristiche dei fabbricati e degli spazi a ciò destinati esclude qualsiasi altra utilizzazione anche se temporanea non riconducibile a quanto riportato nel certificato di connessione.
4 bis. L'ampliamento nella misura massima del dieci per cento della superficie lorda destinata a uso agrituristico sulla base della potenzialità agrituristica risultante dal certificato di connessione è consentito per una sola volta relativamente al singolo fabbricato interessato.(22)
NOTE:
18. La rubrica è stata modificata dall'art. 1, comma 1, lett. k) del r.r. 29 dicembre 2022, n. 14. Torna al richiamo nota
20. Il comma è stato modificato dall'art. 1, comma 1, lett. m) del r.r. 29 dicembre 2022, n. 14. Torna al richiamo nota
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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