Regolamento Regionale 24 luglio 2020 , n. 5

Regolamento di attuazione del titolo X della legge regionale 5 dicembre 2008, n. 31 (Testo unico delle leggi regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale)

(BURL n. 31 suppl. del 28 Luglio 2020 )

urn:nir:regione.lombardia:regolamento:2020-07-24;5

Art. 7
(Disposizioni relative all'utilizzo dei prodotti agroalimentari e relativa documentazione fiscale)
1. Tutti i prodotti utilizzati per la somministrazione dei pasti devono risultare dalla contabilità fiscale aziendale. In particolare, i prodotti propri di cui all'articolo 156, comma 2, lettera a), della l.r. 31/2008 devono risultare dalle autofatture o dal registro dei passaggi interni, secondo la normativa fiscale vigente. I documenti fiscali devono riportare la tipologia di prodotto, il quantitativo e l'importo.
2. L'apporto di prodotti propri e di prodotti provenienti da altre aziende agricole, come definito all'articolo 156 della l.r. 31/2008, è calcolato in termini di valore d'acquisto dei prodotti stessi su base annuale.
3. Il valore dei prodotti propri deve essere coerente con il corrente valore di mercato degli stessi, con particolare riferimento ai prezzi praticati per la vendita diretta dal produttore al consumatore, salvo adeguata motivazione. La quantità dei prodotti propri deve essere altresì coerente con le superfici utilizzate per la coltivazione ed i capi allevati.
4. Nel caso di agriturismo esercitato in forma associata o cooperativa, tra le produzioni proprie rientrano anche i prodotti del territorio lombardo conferiti dai soci.
5. I prodotti aziendali ottenuti attraverso lavorazioni esterne all'azienda rientrano tra i prodotti propri purché l'azienda sia in grado di giustificare il conferimento del proprio prodotto a terzi attraverso idonea documentazione che attesti il conto lavorazione.
6. Sono compresi tra i prodotti propri quelli ottenuti da animali allevati con contratto di soccida. Al soccidante non viene riconosciuto il tempo di lavoro per l'allevamento degli stessi animali.
7. Oltre ai prodotti direttamente acquistati da altre aziende agricole, ai prodotti regionali lombardi a marchio DOP, IGP, IGT, DOC e DOCG, ai prodotti lombardi a denominazione comunale (De.Co.), alle acque minerali di fonti situate in Lombardia e, limitatamente alle aziende che ricadono nelle aree svantaggiate di montagna, ai prodotti di montagna di cui all'articolo 156, comma 4 bis, della l.r. 31/2008 di origine lombarda, anche se non direttamente acquistati da altre aziende agricole lombarde, rientrano tra i prodotti di cui all'articolo 156, comma 2, lettera b), della stessa l.r. 31/2008:(23)
a) i prodotti acquistati direttamente da cooperative agricole, da cooperative agricole di trasformazione o loro consorzi situati nel territorio regionale o delle province contigue alla provincia dove ha sede l'azienda agrituristica, anche di altre Regioni;
b) i prodotti acquistati da consorzi costituiti da aziende agricole lombarde;
b bis) le carni provenienti da consorzi e associazioni di produttori di carne bovina autorizzati all’etichettatura facoltativa della stessa ai sensi del regolamento (UE) 1760/2000 e del regolamento (UE) 653/2014; (24)
c) i prodotti della pesca e dell'acquacoltura acquistati direttamente da imprenditori ittici operanti in acque lombarde.
7 bis. E’ consentito utilizzare i prodotti ittici di provenienza marina, in base alle indicazioni nutrizionali delle ATS, solo nel caso di somministrazione di alimenti a bambini che frequentano agri-nidi e agri-asili presso le fattorie sociali di cui alla l.r. 35/2017.(25)
8. Le carni di selvaggina selvatica prelevata sul territorio regionale possono essere somministrate purché le carcasse siano state consegnate accompagnate dalle attestazioni di cui al Mod. 4 della deliberazione della Giunta regionale 7 novembre 2014, n. X/2612 (Determinazioni in ordine ai requisiti igienico-sanitari per l'immissione in commercio ed il consumo di carni di selvaggina selvatica).
9. Per l'attività di ristorazione, l'operatore è tenuto a riportare nella documentazione fiscale il numero di somministrazioni effettuate distinte per tipologia di cui all'articolo 2, comma 4, la data o il periodo in cui il servizio è stato reso.
10. Per ogni prodotto di cui all'articolo 156, comma 2, lettere a) e b), della l.r. 31/2008 deve essere fornita, attraverso la carta di provenienza dei prodotti, l'indicazione dell'azienda di provenienza, comprensiva di denominazione e di indirizzo. Tale indicazione deve essere riportata anche sul menù aziendale, predisposto con qualsiasi modalità, anche on-line.
11. L'esposizione al pubblico della carta di provenienza dei prodotti serviti può essere fatta con qualsiasi mezzo idoneo purché la renda liberamente e facilmente accessibile.
12. Nel caso in cui determinati prodotti siano disponibili solo in particolari periodi o in particolari quantità o comunque con limitazioni che non ne garantiscano l'offerta, questa circostanza deve essere indicata chiaramente.
13. Le informazioni fornite sono aggiornate ogniqualvolta il gestore lo ritenga necessario o utile purché in ogni momento corrispondano alla reale disponibilità di prodotti offerti al pubblico.
NOTE:
23. L'alinea è stato modificato dall'art. 1, comma 1, lett. l) del r.r. 16 febbraio 2021, n. 2. Torna al richiamo nota
24. La lettera è stata aggiunta dall'art. 1, comma 1, lett. n) del r.r. 29 dicembre 2022, n. 14. Torna al richiamo nota
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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