Regolamento Regionale 24 luglio 2020 , n. 5

Regolamento di attuazione del titolo X della legge regionale 5 dicembre 2008, n. 31 (Testo unico delle leggi regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale)

(BURL n. 31 suppl. del 28 Luglio 2020 )

urn:nir:regione.lombardia:regolamento:2020-07-24;5

Art. 12
(Iscrizione all'elenco delle fattorie didattiche e corsi di formazione e di aggiornamento)
1. Gli operatori agrituristici che intendono iscriversi all'elenco delle fattorie didattiche di cui all'articolo 159, comma 2, della l.r. 31/2008 per ottenere la qualifica di operatori titolari di fattoria didattica devono essere in possesso dell'attestato di partecipazione conseguito a seguito di frequenza, con esito positivo, di un corso di formazione istituito dalla Regione o riconosciuto dalla Regione stessa se organizzato dai soggetti di cui all'articolo 4, comma 1.
2. Il corso di formazione, che per l'operatore titolare di fattoria didattica si aggiunge al corso di formazione di quaranta ore per operatore agrituristico, ha durata di cinquanta ore e si articola in moduli specifici riguardanti la normativa di riferimento, elementi di pedagogia, comunicazione e di psicologia. I contenuti specifici e le modalità di riconoscimento delle proposte formative sono definiti con decreto dirigenziale.
3. L'attestato di partecipazione si consegue a seguito della frequenza del corso per almeno l'ottanta per cento delle ore previste.
4. L'operatore titolare di fattoria didattica può essere affiancato nell'attività da uno o più operatori di supporto individuati fra il personale subordinato dell'azienda agricola o anche da un collaboratore occasionale dell'azienda agricola purché in possesso dell'attestato di frequenza del corso di cui al comma 2.
5. L'iscrizione all'elenco delle fattorie didattiche è subordinata, oltre che al conseguimento dell'attestato di partecipazione al corso di formazione:
a) alla predisposizione di un progetto didattico coerente con le attività produttive dell'azienda e con le caratteristiche del territorio;
b) alla disponibilità di locali idonei, di beni strumentali dell'azienda agricola o di spazi aperti appositamente allestiti, resi funzionali al tipo di percorso didattico proposto e conformi alle norme vigenti in materia di accessibilità e di superamento delle barriere architettoniche, anche con opere provvisionali;
c) alla disponibilità di servizi igienici a norma e di lavabi con acqua potabile adeguati al numero degli ospiti, nonché di attrezzature di primo soccorso e di aree dove gli ospiti possono partecipare alle attività offerte in sicurezza e nel rispetto della normativa igienico-sanitaria.
6. Gli operatori titolari e gli operatori di supporto sono tenuti a seguire corsi annuali di aggiornamento della durata di otto ore ai fini del mantenimento dell'iscrizione nell'elenco delle fattorie didattiche.
7. L'istanza di iscrizione nell'elenco regionale delle fattorie didattiche deve essere presentata alla competente struttura della Regione o della Provincia di Sondrio in funzione dell'ubicazione del fabbricato da destinare all'attività didattica o degli spazi ove si svolge l'attività.
8. L'istanza di cui al comma 7 deve essere corredata:
a) del progetto didattico di cui al comma 5, lettera a);
b) di una copia dell'attestato di partecipazione al corso di formazione;
c) di un'autodichiarazione relativa all'insussistenza di carichi penali pendenti e alla disponibilità delle dotazioni di cui al comma 5, lettere b) e c).
9. L'istanza deve essere altresì corredata dell'impegno a:
a) stipulare apposita polizza assicurativa per la responsabilità civile, specifica per l'attività didattica, nei confronti dei visitatori entro il termine di presentazione della SCIA;
b) richiedere il certificato penale del casellario giudiziario per le persone da impiegare nello svolgimento delle attività didattiche con minori in ottemperanza alle disposizioni del decreto legislativo 6 aprile 2014, n. 39 (Attuazione della direttiva 2011/93/UE relativa alla lotta contro l'abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori e la pornografia minorile, che sostituisce la decisione quadro 2004/68/GAI) e del decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di casellario giudiziale, di casellario giudiziale europeo, di anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti. (Testo A)).
10. La modulistica da utilizzare per la presentazione dell'istanza è definita con decreto dirigenziale.
11. Gli uffici competenti svolgono l'istruttoria entro sessanta giorni dal ricevimento dell'istanza. L'istruttoria si conclude con l'adozione di un decreto dirigenziale a cui seguono l'inserimento della qualifica di fattoria didattica nel fascicolo aziendale presente nella piattaforma informatica SIS.CO e l'iscrizione nell'elenco delle fattorie didattiche pubblicato sul portale regionale all'indirizzo www.regione.lombardia.it.
12. A seguito dell'iscrizione nell'elenco delle fattorie didattiche, l'operatore di fattoria didattica trasmette la segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) al SUAP del comune nel cui territorio è ubicata la sede operativa della fattoria. Il SUAP informa la competente struttura della Regione o della Provincia di Sondrio.(27)
13. L'operatore di fattoria didattica è tenuto a comunicare al SUAP del comune presso cui è stata presentata la SCIA, l'eventuale sospensione temporanea dell'attività, precisando i motivi e la durata per un periodo massimo di dodici mesi. E' altresì tenuto a comunicare, entro trenta giorni, la cessazione dell'attività. Il SUAP informa la competente struttura della Regione o della Provincia di Sondrio.(27)
NOTE:
27. Il comma è stato modificato dall'art. 1, comma 1, lett. o) del r.r. 16 febbraio 2021, n. 2. Torna al richiamo nota
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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