Regolamento Regionale 24 luglio 2020 , n. 5

Regolamento di attuazione del titolo X della legge regionale 5 dicembre 2008, n. 31 (Testo unico delle leggi regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale)

(BURL n. 31 suppl. del 28 Luglio 2020 )

urn:nir:regione.lombardia:regolamento:2020-07-24;5

Art. 13
(Obblighi relativi alle attività didattiche e di accoglienza)
1. L'operatore titolare di fattoria didattica, oltre a dover frequentare i corsi annuali di aggiornamento, è tenuto a:
a) garantire la presenza, durante le giornate di apertura, di operatori che abbiano frequentato i corsi di primo soccorso previsti dal decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123 in materia di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro) e i relativi aggiornamenti;
b) svolgere le attività nei fabbricati aziendali o nei beni fondiari nella disponibilità dell'azienda agricola;
c) limitare le attività didattiche svolte all'esterno dell'azienda agricola ai percorsi indicati nel progetto didattico, alla didattica nelle scuole propedeutica alla visita in azienda e alla partecipazione a manifestazioni promozionali legate al settore primario ed alle attività connesse, fermo restando che le attività didattiche svolte all'esterno dell'azienda agricola devono avere carattere di occasionalità e comunque non essere prevalenti rispetto all'attività svolta in azienda;
d) adeguare il numero dei partecipanti alle attività didattiche agli spazi aziendali;
e) commisurare l'accoglienza al numero degli operatori presenti in azienda, fermo restando che il rapporto operatori/utenti non può essere inferiore a 1/30;
f) condurre personalmente l'accoglienza, la visita e le attività o avvalersi di un numero adeguato di operatori di supporto;
g) tenere un quaderno degli ospiti debitamente compilato;
h) utilizzare il logo identificativo regionale;
i) vietare l'accesso al pubblico mediante adeguata segnaletica ad eventuali ambienti che potrebbero costituire un pericolo per i fruitori delle attività.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
chiudi