Regolamento Regionale 24 luglio 2020 , n. 5

Regolamento di attuazione del titolo X della legge regionale 5 dicembre 2008, n. 31 (Testo unico delle leggi regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale)

(BURL n. 31 suppl. del 28 Luglio 2020 )

urn:nir:regione.lombardia:regolamento:2020-07-24;5

Art. 15
(Attività di ittiturismo)
1. In relazione allo svolgimento delle attività di ittiturismo secondo la definizione di cui all'articolo 2, comma 2, lettera b), del decreto legislativo 9 gennaio 2012, n. 4 (Misure per il riassetto della normativa in materia di pesca e acquacoltura, norma dell'articolo 28 della legge 4 giugno 2010, n. 96) per la sola attività di somministrazione di alimenti e bevande deve essere assicurata la prevalenza del tempo di lavoro dedicato all'attività di pesca quantificata secondo i parametri definiti con il decreto dirigenziale recante le modalità di calcolo delle unità di lavoro annuo.(28)
2. Per la somministrazione di alimenti e bevande sono considerati di produzione propria i prodotti derivati direttamente dall'attività di pesca professionale, anche quando hanno subito lavorazioni esterne all'azienda. Per l'apporto di altre materie prime locali valgono le disposizioni di cui all'articolo 156 applicabili alle altre aziende agrituristiche.
3. Nel caso di pescatori professionali che non dispongono di superfici di pesca private o di terreni o allevamenti agricoli, il parametro tempo/lavoro è calcolato in base al tempo dedicato all'attività di pesca, tenuto conto di quanto previsto dallo specifico sistema previdenziale e dalla disciplina delle licenze di pesca professionale.
NOTE:
28. Il comma è stato modificato dall'art. 1, comma 1, lett. p) del r.r. 16 febbraio 2021, n. 2. Torna al richiamo nota
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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