Regolamento Regionale 24 luglio 2020 , n. 5

Regolamento di attuazione del titolo X della legge regionale 5 dicembre 2008, n. 31 (Testo unico delle leggi regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale)

(BURL n. 31 suppl. del 28 Luglio 2020 )

urn:nir:regione.lombardia:regolamento:2020-07-24;5

Art. 16
(Attività di ippoturismo)
1. L'ippoturismo consiste:
a) nell'utilizzare equidi presenti in azienda per attività ludiche o ricreative, previa acquisizione, ove previsto, delle necessarie autorizzazioni o dei necessari attestati;
b) nell'ospitare equidi non di proprietà, per quanto consentito dalle strutture aziendali, nel limite definito dal certificato di connessione in termini di prevalenza del tempo impiegato nell'attività agricola rispetto a quello impiegato nell'attività agrituristica.
2. Per gli equidi non di proprietà presenti in azienda è necessario disporre di materie prime di propria produzione in misura non inferiore al cinquanta per cento delle unità foraggere necessarie per l'alimentazione dei medesimi. La descrizione delle materie prime di propria produzione impiegate e il computo delle unità foraggere devono essere riportati nella relazione di cui all’articolo 3, comma 2, lettera e).(29)
3. Ai fini di una maggiore sicurezza nello svolgimento delle attività di cui al comma 1, lettera a), è consentito all'operatore agrituristico in possesso dei titoli abilitativi necessari verificare, in apposita area anche coperta, l'effettiva preparazione dei clienti e fornire la formazione di base ai clienti neofiti. L'area di cui al primo periodo può essere utilizzata gratuitamente anche da chi ha il proprio equide in pensione nell'azienda agrituristica, restando in ogni caso escluso l'utilizzo per attività sportive o agonistiche.
4. Non rientra tra le attività agrituristiche l'addestramento degli equidi.
NOTE:
29. Il comma è stato modificato dall'art. 1, comma 1, lett. o) del r.r. 29 dicembre 2022, n. 14. Torna al richiamo nota
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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