Regolamento Regionale 14 giugno 2022 , n. 4

Regolamento di attuazione del Titolo VI bis della legge regionale 30 dicembre 2009, n. 33 (Testo unico delle leggi regionali in materia di sanità)

(BURL n. 24 suppl. del 16 Giugno 2022 )

urn:nir:regione.lombardia:regolamento:2022-06-14;4

Art. 10
(Case funerarie)
1. Le case funerarie, fatte salve quelle già esistenti alla data di entrata in vigore del presente regolamento:
a) dispongono, in relazione ai volumi delle attività da effettuare, di locali destinati ad ospitare le salme e i feretri, di locali destinati ad ospitare feretri sigillati per i riti di commiato, nonché di locali di supporto e di servizio, aventi i requisiti strutturali di cui all'allegato I;
b) non possono trovarsi a distanza inferiore a cento metri dal perimetro di strutture sanitarie, sociosanitarie, socioassistenziali e hospice, di crematori o a distanza inferiore a cento metri dalla fascia di rispetto dei cimiteri, fatta salva la facoltà dei comuni di stabilire una distanza maggiore in relazione alle specificità territoriali;
c) se collocate in edifici aventi anche altre funzioni, assicurano un accesso indipendente e dedicato per tutte le attività connesse alle stesse case funerarie.
2. Presso le case funerarie possono essere custoditi i feretri sigillati per il tempo strettamente necessario per procedere al trasporto all'estero, alla tumulazione, all'inumazione o alla cremazione. In ogni caso, devono essere assicurate idonee condizioni di conservazione.
3. Il numero di feretri in custodia di cui al comma 2 non può essere superiore al numero delle sale a disposizione per l'osservazione delle salme e per la celebrazione dei riti di commiato maggiorato del 50% ed arrotondato per eccesso.
4. Le sale del commiato e i locali per l'osservazione delle salme possono essere resi disponibili ad altre imprese funebri, secondo tempi e modalità definiti da appositi contratti registrati presso la camera di commercio al pari di quelli di cui all'articolo 2, comma 2.
5. L'accesso alle case funerarie per il personale e per i feretri è distinto dall'accesso dei dolenti.
6. L'impresa funebre definisce gli orari di apertura al pubblico della casa funeraria, le modalità di fruizione dei servizi della medesima e le relative tariffe.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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