Regolamento Regionale 14 giugno 2022 , n. 4

Regolamento di attuazione del Titolo VI bis della legge regionale 30 dicembre 2009, n. 33 (Testo unico delle leggi regionali in materia di sanità)

(BURL n. 24 suppl. del 16 Giugno 2022 )

urn:nir:regione.lombardia:regolamento:2022-06-14;4

Art. 14
(Affidamento dell'urna cineraria)
1. Il comune in cui è avvenuto il decesso autorizza l'affidamento dell'urna cineraria ad un familiare che ne ha fatto richiesta individuato fra gli aventi titolo a comprovare o attestare la volontà del defunto di procedere alla cremazione. Nel caso di urna cineraria già sepolta, l'affidamento ad un familiare che ne ha fatto richiesta è autorizzato dal comune in cui è avvenuta la sepoltura, ove non coincidente con il comune in cui è avvenuto il decesso. L'urna è custodita nel luogo indicato nell'atto di affidamento.
2. L'affidatario dell'urna cineraria ha l'obbligo di comunicare al comune che ha autorizzato l'affidamento il cambiamento del luogo in cui sono custodite le ceneri.
3. L'affidatario che intenda recedere dall'affidamento è tenuto a conferire le ceneri al cinerario comune o a richiederne la tumulazione qualora non venga richiesto l'affidamento da parte di un altro familiare.
4. L'affidamento dell'urna cineraria non costituisce in alcun caso implicita autorizzazione alla realizzazione di una sepoltura privata.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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