Regolamento Regionale 14 giugno 2022 , n. 4

Regolamento di attuazione del Titolo VI bis della legge regionale 30 dicembre 2009, n. 33 (Testo unico delle leggi regionali in materia di sanità)

(BURL n. 24 suppl. del 16 Giugno 2022 )

urn:nir:regione.lombardia:regolamento:2022-06-14;4

Art. 21
(Caratteristiche dei campi di inumazione)
1. I campi destinati all'inumazione sono ubicati in suolo idoneo per struttura geologica e mineralogica, per proprietà meccaniche e fisiche tali da favorire il processo di scheletrizzazione dei cadaveri. Il fondo delle fosse per inumazione deve trovarsi alla distanza di almeno 0,50 metri dal livello più alto della zona di assorbimento capillare della falda freatica.
2. I campi di inumazione sono divisi in riquadri. Le fosse sono chiaramente identificate sulla planimetria. I vialetti tra le fosse non devono invadere lo spazio destinato all'accoglimento dei feretri.
3. Tra il piano di campagna del campo di inumazione e il profilo superiore del feretro è interposto uno strato di terreno non inferiore a 0,70 metri.
4. La superficie della fossa lasciata scoperta per favorire l'azione degli agenti atmosferici nel terreno è pari ad almeno 0,60 metri quadrati se si tratta di adulti e a 0,30 metri quadrati se si tratta di bambini.
5. Per i nati morti e i prodotti abortivi, per i quali è richiesta l'inumazione, si utilizzano fosse di misure adeguate alla dimensione del feretro con una distanza tra l'una e l'altra di non meno di 0,30 metri per ogni lato.
6. Per l'inumazione di parti anatomiche riconoscibili si utilizzano fosse di misure adeguate alla dimensione senza obbligo di distanze l'una dall'altra purché ad una profondità di almeno 0,70 metri.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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