Regolamento Regionale 14 giugno 2022 , n. 4

Regolamento di attuazione del Titolo VI bis della legge regionale 30 dicembre 2009, n. 33 (Testo unico delle leggi regionali in materia di sanità)

(BURL n. 24 suppl. del 16 Giugno 2022 )

urn:nir:regione.lombardia:regolamento:2022-06-14;4

Art. 23
(Ristrutturazioni cimiteriali)
1. I manufatti ipogei esistenti alla data di entrata in vigore del presente regolamento e privi di spazio esterno libero o liberabile per il diretto accesso a ciascun feretro possono essere riutilizzati per tumulazioni purché il piano cimiteriale lo preveda e ricorrano le seguenti ulteriori condizioni:
a) presentino loculi con le seguenti dimensioni minime: lunghezza: 210 cm, larghezza: 70 cm altezza: 50 cm;
b) siano integri, senza danneggiamenti strutturali e consentano la separazione di ciascun feretro mediante solette e pareti impermeabili;
c) per ciascun feretro venga garantito il contenimento delle eventuali percolazioni di liquidi cadaverici nella misura di almeno 50 litri.
2. In mancanza di una o più condizioni di cui al comma 1:
a) non possono essere effettuate operazioni di estumulazione per far posto ad un nuovo feretro;
b) possono essere effettuate solo tumulazioni di contenitori di resti mortali, di resti ossei e di urne cinerarie se lo spazio lo consente;
c) alla scadenza delle concessioni le medesime possono essere rinnovate solo fino alla data prevista dal piano cimiteriale per la ristrutturazione dell'area in cui ricade il manufatto.
3. Negli interventi di ristrutturazione dei cimiteri storici e monumentali il comune dispone specifici interventi volti a preservare i beni storico-artistici.
4. Le ristrutturazioni che comportino modifiche alla tipologia e al numero delle sepolture richiedono l'aggiornamento del piano cimiteriale secondo le procedure di cui all'articolo 18.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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