Regolamento Regionale 14 giugno 2022 , n. 4

Regolamento di attuazione del Titolo VI bis della legge regionale 30 dicembre 2009, n. 33 (Testo unico delle leggi regionali in materia di sanità)

(BURL n. 24 suppl. del 16 Giugno 2022 )

urn:nir:regione.lombardia:regolamento:2022-06-14;4

Art. 25
(Deposito mortuario)
1. Ogni cimitero ha un deposito per l'eventuale sosta di feretri sigillati, di contenitori di resti mortali, di resti ossei e di urne cinerarie in attesa di sepoltura, cremazione o di trasferimento ad altra sepoltura.
2. Il deposito mortuario è adeguatamente illuminato, dotato di acqua corrente e di sistemi naturali o artificiali che garantiscano un adeguato ricambio di aria e l'abbattimento degli odori.
3. Il pavimento e le pareti sono di materiale facilmente lavabile e disinfettabile.
4. Le acque di lavaggio devono essere allontanate nel rispetto della normativa statale e regionale in materia di scarichi di acque reflue.
5. Qualora il deposito mortuario sia adibito anche a deposito di osservazione deve essere dotato di un sistema di sorveglianza continuativa, anche a distanza, per rilevare eventuali manifestazioni di vita della salma posta in osservazione.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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