Regolamento Regionale 14 giugno 2022 , n. 4

Regolamento di attuazione del Titolo VI bis della legge regionale 30 dicembre 2009, n. 33 (Testo unico delle leggi regionali in materia di sanità)

(BURL n. 24 suppl. del 16 Giugno 2022 )

urn:nir:regione.lombardia:regolamento:2022-06-14;4

Art. 28
(Sepolture fuori dai cimiteri)
1. Le cappelle private gentilizie costruite fuori dal cimitero possono essere destinate solo alla tumulazione di cadaveri, resti mortali, resti ossei e ceneri di persone delle famiglie che ne sono proprietarie o che ne hanno comunque diritto.
2. Le caratteristiche tecniche dei loculi devono corrispondere a quelle previste per i loculi realizzati nei cimiteri.
3. I progetti di costruzione, ampliamento o modifica delle cappelle gentilizie sono approvati dal comune in conformità alla normativa per il rilascio dei titoli edilizi, con oneri interamente a carico dei richiedenti, acquisito il parere dell'ATS e dell'ARPA. Tali progetti riportano le caratteristiche delle cappelle nonché la perimetrazione dell'intera zona di rispetto di cui al comma 4 con la relativa descrizione geomorfologica.
4. Le cappelle gentilizie sono contornate da una zona di rispetto di ampiezza pari ad almeno 200 metri, fatta salva la facoltà dei comuni di consentire la riduzione di tale ampiezza fino a 50 metri. La zona di rispetto è gravata da vincoli di inedificabilità e di inalienabilità.
5. Le cappelle gentilizie possono avere una capienza massima di quindici feretri ed essere eventualmente dotate di ossario o cinerario. In ogni caso non sono aperte al pubblico.
6. Qualora le costruzioni ricadano in zone vincolate, i relativi progetti necessitano della preventiva autorizzazione paesaggistica e storico-artistica prevista dalla normativa vigente in materia di tutela dei beni culturali ed ambientali.
7. Le tumulazioni in luoghi al di fuori dal cimitero, autorizzate per motivi di speciali onoranze ai sensi dell'articolo 75, comma 8, lettera c), della l.r. 33/2009, sono realizzate nel rispetto di quanto previsto dal presente regolamento, in quanto applicabile, nonché dei vincoli relativi ai beni ambientali, storici e artistici.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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