Regolamento Regionale 14 giugno 2022 , n. 4

Regolamento di attuazione del Titolo VI bis della legge regionale 30 dicembre 2009, n. 33 (Testo unico delle leggi regionali in materia di sanità)

(BURL n. 24 suppl. del 16 Giugno 2022 )

urn:nir:regione.lombardia:regolamento:2022-06-14;4

Art. 29
(Tumulazioni con animali d'affezione)
1. Per volontà del defunto o su richiesta degli eredi, le ceneri dell'animale d'affezione possono essere tumulate, in teca separata, nello stesso loculo o nella tomba di famiglia del defunto. La presenza dell'animale d'affezione deve essere riportata nei registri cimiteriali.
2. La volontà del defunto o degli eredi è espressa mediante dichiarazione scritta da presentare al comune in cui si trova il cimitero di destinazione delle ceneri.
3. Sulla lapide o sulla tomba di famiglia è fatto divieto di esporre fotografie dell'animale d'affezione ivi tumulato o di riportare iscrizioni.
4. Con regolamento comunale sono disciplinati gli aspetti relativi alla gestione delle ceneri, fermo restando il divieto di promiscuità con quelle umane.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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