Regolamento Regionale 14 giugno 2022 , n. 4

Regolamento di attuazione del Titolo VI bis della legge regionale 30 dicembre 2009, n. 33 (Testo unico delle leggi regionali in materia di sanità)

(BURL n. 24 suppl. del 16 Giugno 2022 )

urn:nir:regione.lombardia:regolamento:2022-06-14;4

Art. 30
(Soppressione di cimiteri)
1. La soppressione di un cimitero, di cui deve essere disponibile il piano cimiteriale, è deliberata dal consiglio comunale per ragioni di dimostrata necessità a condizione che siano trascorsi almeno quindici anni dall'ultima inumazione e che sia stata acquisita l'autorizzazione da parte dell'ATS territorialmente competente a seguito di richiesta corredata di relazione tecnica riportante:
a) lo stato delle inumazioni presenti;
b) il piano di trasferimento dei feretri e delle cassette contenenti resti mortali, ceneri o resti ossei;
c) la prevista destinazione dell'area.
2. L'autorizzazione di cui al comma 1 riporta le opportune prescrizioni affinché l'area possa essere destinata ad altri scopi, nonché le condizioni e i termini decorsi i quali l'area può essere riutilizzata.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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