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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 11 luglio 1980, n. 753

Nuove norme in materia di polizia, sicurezza e regolarità dell'esercizio delle ferrovie e di altri servizi di trasporto.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 21/06/2023)
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Testo in vigore dal:  30-11-1980

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 6 dicembre 1978, n. 835, concernente delega al Governo ad emanare nuove norme in materia di polizia, sicurezza e regolarità dell'esercizio delle ferrovie e di altri servizi di trasporto;
Udito il parere della commissione parlamentare di cui all'art. 3, comma primo, della suddetta legge 6 dicembre 1978, n. 835;
Udito il parere della commissione parlamentare per le questioni regionali di cui all'art. 52 della legge 10 febbraio 1953, n. 62, e successive integrazioni;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri dell'11 luglio 1980;
Sulla proposta del Ministro dei trasporti, di concerto con i Ministri dell'interno, del tesoro, di grazia e giustizia e dell'agricoltura e delle foreste;

EMANA

il seguente decreto:

Art. 1



Le presenti norme si applicano alle ferrovie destinate al servizio pubblico per il trasporto di persone e di cose esercitate dall'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato o in regime di concessione o di gestione commissariale governativa e, per quanto riguarda la sicurezza delle persone e delle cose, anche alle ferrovie private di seconda categoria di cui all'art. 4 del testo unico approvato con regio decreto 9 maggio 1912, numero 1447.
Nel presente decreto con il termine "ferrovie" si indicano tutte le ferrovie specificate al comma precedente e con la espressione "ferrovie in concessione" sia le ferrovie esercitate in regime di concessione che quelle in regime di gestione commissariale governativa.
Salvo quanto specificato nei successivi articoli, le norme comunque riguardanti le ferrovie in concessione sono estese a tutti gli altri servizi collettivi di pubblico trasporto terrestre di competenza degli organi dello Stato e, se concernenti la polizia e la sicurezza dell'esercizio, sono anche estese a quelli di competenza delle regioni.
Le norme del presente decreto sono anche estese, se ed in quanto applicabili, ai servizi ferroviari esercitati con navi traghetto delle ferrovie dello Stato e agli autoservizi sostitutivi delle ferrovie dello Stato.
Nei successivi articoli del presente decreto, con la sigla "F.S." è indicata l'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato e con la sigla "M.C.T.C." la Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione.