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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 luglio 1982, n. 571

Norme per l'attuazione degli articoli 15, ultimo comma, e 17, penultimo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689, concernente modifiche al sistema penale.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 29/12/2017)
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Testo in vigore dal:  24-11-1988
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Ravvisata la necessità di dettare norme in ordine alla determinazione delle somme per la revisione delle analisi e all'individuazione degli istituti incaricati di tale revisione, nonché all'indicazione degli uffici periferici dei Ministeri cui spetta l'applicazione del sistema sanzionatorio previsto dalla stessa legge ed alle modalità del sequestro delle cose, dei veicoli e dei natanti susseguente all'accertamento di infrazioni amministrative;
Udito il parere del Consiglio di Stato;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 23 luglio 1982;

Sulla

proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri; Decreta:

Art. 1



Gli uffici periferici dei Ministeri ai quali deve essere presentato il rapporto previsto dall'art. 17, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689, sono indicati come segue:

Ministero degli affari esteri:
gli ispettorati di frontiera per gli italiani all'estero delle città di Genova, Messina, Napoli e Trieste, per le violazioni di cui al regio decreto 13 novembre 1919, n. 2205, alla legge 17 aprile 1925, n. 473, e successive modificazioni, nonché al regolamento di esecuzione della legge sull'emigrazione approvato con regio decreto 10 luglio 1901, n. 375, e successive modificazioni;

Ministero dell'interno:
le prefetture, per le violazioni nelle seguenti materie: esercizio abusivo di mestieri girovaghi (art. 669 del codice penale; articoli 121, 124 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, per le parti non abrogate); omessa custodia e malgoverno di animali (art. 672 del codice penale); consumo di bevande alcooliche in tempo di vendita non consentita (art. 687 del codice penale); rifiuto di moneta avente corso legale (art. 693 del codice penale); omessa consegna di monete riconosciute contraffatte (art. 694 del codice penale); comunicazione del regolamento di gare sportive (art. 121 del regolamento, per l'esecuzione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato ·con regio decreto 6 maggio 1940, n. 635); esposizione al pubblico della licenza, dell'autorizzazione e della tariffa prezzi da parte di pubblici esercenti e altri obblighi di esposizione al pubblico (art. 180 del regolamento per l'esecuzione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza); vendita di bevande alcooliche: casi particolari di divieto (art. 181 del regolamento per l'esecuzione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza); chiusura di pubblici esercizi (art. 186 del regolamento per l'esecuzione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza); norme sulla circolazione stradale (testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393 e successive modifiche e relativo regolamento di esecuzione); tutela delle strade (testo unico approvato con regio decreto 8 dicembre 1933, n. 1740); trasporto merci (leggi 20 giugno 1935, n. 1349 e 6 giugno 1974, n. 298); trasporto di persone sugli autoveicoli (legge 1 giugno 1966, n.
416); attuazione del regolamento (CEE) relativo all'istituzione di uno speciale apparecchio di misura destinato al controllo degli impieghi temporali nel settore dei trasporti su strada (articoli 15, 17, 18 e 19 della legge 13 novembre 1978, n. 727); emigrazione (articoli 1, 8 e 11 della legge 24 luglio 1930, n. 1278); passaporti (articoli 24 e 25 della legge 21 novembre 1967, n. 1185); importazione, lavorazione, deposito e distribuzione degli olii minerali e di carburanti, limitatamente agli impianti di uso esclusivo della pubblica amministrazione (regio decreto-legge 2 novembre 1933, n. 1741, art. 21); concessione ed esercizio delle stazioni di riempimento di gas di petrolio liquefatti (legge 21 marzo 1958, n. 327, art. 8, primo, terzo e quarto comma); esercizio delle stazioni di riempimento e distribuzione di gas di petrolio liquefatti in bombole (legge 2 febbraio 1973, n. 7, art. 11, terzo comma); indicazioni obbligatorie sugli stampati (articoli 17 e 18 legge 8 febbraio 1948, n. 47); consegna obbligatoria degli stampati e pubblicazioni (legge 2 febbraio 1939, n. 374, e successive modificazioni); affittacamere (legge 16 giugno 1939, numero 1111); ordinamento delle anagrafi della popolazione residente (legge 24 dicembre 1954, n. 1228 e relativo regolamento); raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti solidi urbani (legge 20 marzo 1941, n. 366); revisione dei films e dei lavori teatrali (legge 21 aprile 1962, n. 161); ogni altra disposizione del vigente testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e del relativo regolamento di esecuzione per le violazioni depenalizzate dalla legge 24 novembre 1981, n. 689;

Ministero di grazia e giustizia:
gli archivi notarili distrettuali per le violazioni delle norme sull'ordinamento del notariato e degli archivi notarili e per le infrazioni commesse dai notai e previste dal codice civile;

Ministero delle finanze:
ferma la competenza degli uffici per le violazioni finanziarie amministrative diversamente disciplinate ai sensi degli articoli 12 e 39 della legge 24 novembre 1981, n. 689, le intendenze di finanza per le violazioni di cui all'art. 5 del testo unico sulle acque e gli impianti elettrici approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, agli articoli 21 e 22 delle disposizioni regolamentari per i canali demaniali approvate con regio decreto 3 maggio 1937, n. 899, limitatamente ai canali demaniali non trasferiti alla competenza regionale ai sensi dell'art. 12 della legge 27 dicembre 1977, n. 984;

Ministero della difesa:
il comandante di regione militare, il comandante in capo di dipartimento militare marittimo, il comandante di regione aerea per le violazioni di cui all'art. 19 della legge 24 dicembre 1976, n. 898, alla legge 27 marzo 1930, n. 460, e successive modificazioni, nonché all'art. 150 del decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1964, n. 237;

Ministero dei lavori pubblici:
il provveditore alle opere pubbliche per le violazioni al testo unico approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, nelle materie relative alle acque ed agli impianti elettrici residuate alla competenza dello Stato in attuazione delle norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 8, al decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, nonché delle norme previste dagli statuti delle regioni a statuto speciale e dalle relative norme di attuazione;

Ministero del lavoro e della previdenza sociale:
gli ispettorati del lavoro per le violazioni previste dal primo comma dell'art. 35 della legge 24 novembre 1981, n. 689, che non consistono nell'omesso o parziale versamento di contributi e premi e che non sono allo stesso connesse a norma del terzo comma del medesimo articolo;

Ministero dell'agricoltura e delle foreste:
il funzionario responsabile del Corpo forestale dello Stato nella provincia per le violazioni di cui agli articoli 27 e 28 della legge 22 maggio 1973, n. 269.
Per le violazioni alle norme in materia di repressione delle frodi nella preparazione e nel commercio di prodotti agrari e di sostanze di uso agrario, nonché alle norme in materia di interventi, riservati allo Stato, per la regolazione dei mercati, il rapporto è presentato al prefetto ai sensi del successivo art. 2;

Ministero dei trasporti:
A) Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione: i direttori degli uffici provinciali della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione di Torino per il Piemonte e la Valle d'Aosta, Genova per la Liguria, Milano per la Lombardia, Venezia per il Veneto, Trieste per il Friuli-Venezia Giulia, Bologna per l'Emilia-Romagna, Firenze per la Toscana, Ancona per le Marche, Perugia per l'Umbria, Roma per il Lazio, Pescara per l'Abruzzo, Campobasso per il Molise, Napoli per la Campania, Bari per la Puglia, Potenza per la Basilicata, Catanzaro per la Calabria, Cagliari per la Sardegna, nonché il direttore dell'ufficio compartimentale di Bolzano per il Trentino-Alto Adige e, finchè non avrà attuazione il decreto del Presidente della Repubblica 6 agosto 1981, n. 485, il direttore della direzione compartimentale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione di Palermo per la Sicilia per le violazioni delle seguenti disposizioni, salvo quanto in appresso specificato: articoli 153, 154, 204, 212 e 213 del testo unico delle disposizioni di legge per le ferrovie concesse all'industria privata, le tranvie a trazione meccanica e le automobili, approvato con regio decreto 9 maggio 1912, n. 1447; art. 7 della legge 14 giugno 1949, n. 410; titolo IV del regio decreto 31 ottobre 1873, n. 1688 in relazione alle infrazioni contenute nei titoli II e III; articoli 1165, 1168, 1172, 1173, 1178, 1179, 1180, 1182, 1183, 1184, 1186, 1187, 1189, 1192, 1194, 1195, 1197, 1205, 1206, 1208, 1210, 1212, 1215, 1217, 1219, 1220, 1221, 1223, 1224, 1227, 1233, del regio decreto 30 marzo 1942, n. 327; legge 11 novembre 1975, n. 584; decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 753; i direttori degli uffici speciali per i trasporti ad impianti fissi di Torino per il Piemonte, la Valle d'Aosta e la Liguria; di Milano per la Lombardia, di Roma per il Lazio e di Napoli per la Campania, per le violazioni di cui alle disposizioni citate in precedenza quando riguardano servizi di trasporto ad impianti fissi;
B) Direzione generale dell'aviazione civile: il direttore di circoscrizione aeroportuale per le violazioni nelle materie di competenza del Ministero dei trasporti - Direzione generale dell'aviazione civile, contenute nella parte terza, libro primo, titolo terzo del codice della navigazione e nell'art. 1132 dello stesso codice, nonché per le violazioni alla disciplina della circolazione stradale nelle aree aeroportuali;
C) Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato: il direttore compartimentale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato per le violazioni, commesse nei luoghi, negli impianti e sui mezzi di trasporto dell'Azienda medesima, concernenti le materie di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 753;

Ministero delle poste e delle telecomunicazioni:
A) Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni: direzioni provinciali delle poste e delle telecomunicazioni per le violazioni previste dal testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156, e dalle altre norme vigenti in materia di servizi postali, di bancoposta, telegrafici e radioelettrici;
B) Azienda di Stato per i servizi telefonici: ispettorati telefonici di zona per le violazioni previste dal testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156, e dalle altre norme vigenti in materia di servizi telefonici;

Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato:
A) I distretti minerari e le sezioni dell'Ufficio nazionale minerario per gli idrocarburi di Bologna, Roma e Napoli per la violazione alle norme concernenti rispettivamente l'attività di ricerca e coltivazione di miniere, o i lavori di ricerca e coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi, la regolare manutenzione dei giacimenti, la presentazione delle denunce, l'osservanza dei piani dei lavori, dei programmi generali della coltivazione nonché dei provvedimenti dell'ingegnere capo del distretto minerario o del capo della sezione dell'Ufficio nazionale minerario per gli idrocarburi nell'esercizio delle funzioni loro attribuite;
B) Gli uffici provinciali dell'industria, del commercio e dell'artigianato:
per le infrazioni in materia di accesso alle attività commerciali e di esercizio delle medesime, salvo i casi in cui sia espressamente previsto un altro organo, ovvero la competenza all'irrogazione delle sanzioni sia stata trasferita all'autorità comunale dal decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, o si tratti di violazione di norme di carattere igienico-sanitario;
per le violazioni alle norme concernenti l'iscrizione nel registro delle ditte ed alle altre disposizioni del regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011, e successive modifiche;
per le violazioni delle norme che disciplinano l'iscrizione agli elenchi degli spedizionieri, agli albi degli agenti e rappresentanti di commercio, degli agenti di assicurazioni ed in genere degli albi e ruoli degli esercenti attività ausiliarie o di intermediazione;
per le violazioni delle disposizioni concernenti le denominazioni e l'etichettatura dei prodotti tessili ed in genere di ogni altro prodotto che per essere posto in commercio debba essere preventivamente etichettato, punzonato, sottoposto a marchi o contrassegni, ad eccezione di quanto previsto sub C);
per le violazioni delle norme relative alla panificazione quando non si riferiscano all'igiene, alla lavorazione o composizione del prodotto;
per le norme concernenti la disciplina dei magazzini generali;
per le norme sulla pubblicazione dei protesti cambiari e la pubblicità legale delle società di capitali;
per le norme sulla disciplina delle assicurazioni private;
C) Gli uffici provinciali metrici e del saggio dei metalli preziosi, per le violazioni delle norme in materia di saggio e marchio dei metalli preziosi e delle norme in materia di metrologia legale, ad eccezione di quelle che prevedono la competenza dei prefetti ai sensi della legge 13 novembre 1978, n. 727, e degli uffici provinciali dell'industria, del commercio e dell'artigianato ai sensi della legge 5 agosto 1981, n. 441;

Ministero della marina mercantile:
le capitanerie di porto e gli uffici circondariali marittimi per le violazioni in materia di navigazione marittima e di navigazione lagunare rientrante nella competenza della marina mercantile, previste dal codice della navigazione, nonché per quelle previste dalla legge 14 luglio 1965, n. 963, e dalle leggi 11 febbraio 1971, n. 50, e 6 marzo 1976, n. 51, per quanto concerne, rispettivamente, la disciplina della pesca marittima e della nautica da diporto, fatta salva la competenza regionale di cui all'art. 97 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616;

Ministero della sanità:
gli uffici dei medici e dei veterinari provinciali aventi sede nel territorio della regione Sicilia, fino a quando le relative competenze non vengano assorbite dalle unità sanitarie locali, gli uffici di sanità marittima, aerea e di frontiera e gli uffici veterinari di confine, di porto, aeroporto e di dogana interna, ciascuno per la rispettiva competenza, in relazione all'art. 6 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, per le violazioni di cui agli articoli 100, 102, 139, ultimo comma, 141, 144, 147, 161, 179, 188-bis, 190, 195, 197, 254, 264, 284, 330, del testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modificazioni; agli articoli 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 22 del regio decreto 31 maggio 1928, n. 1334; all'art. 5-bis della legge 12 giugno 1931, n. 924 e successive modificazioni;
all'art. 5, primo e secondo comma, della legge 25 luglio 1952, n. 1009; all'art. 5 della legge 25 luglio 1956, n. 837; all'art.
2 della legge 2 dicembre 1975, n. 638; agli articoli 38, quinto comma, 41, ultimo comma, 42, secondo comma, 43, quinto comma, 44, secondo comma, 46, secondo comma, 47, terzo comma, 49, ultimo comma, 66, ultimo comma, 69, secondo comma, 70, terzo comma, della legge 22 dicembre 1975, n. 685; all'art. 7 della legge 11 novembre 1975, n. 584; agli articoli 10 e 14 della legge 29 maggio 1974, n. 256;
all'art. 8 della legge 30 aprile 1962, n. 283, e successive modificazioni; all'articolo 22 della legge 14 luglio 1967, n. 592;
all'art. 27 della legge 29 novembre 1971, n. 1073; all'art. 38 della legge 30 aprile 1976, n. 397;

Ministero per i beni culturali e ambientali:
le soprintendenze archeologiche, le soprintendenze per i beni ambientali e architettonici, le soprintendenze per i beni artistici e storici, le sovrintendenze archivistiche, le soprintendenze per i beni ambientali, architettonici, artistici e storici, le soprintendenze per i beni ambientali, architettonici, archeologici, artistici e storici, secondo le rispettive competenze, per le violazioni di cui agli articoli 58, 60 e 69 della legge 1 giugno 1939, n. 1089, e successive modificazioni, nonché all'art. 10 della legge 1 marzo 1975, n. 44.
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AGGIORNAMENTO (3)

La Corte Costituzionale, con sentenza 27 ottobre - 15 novembre 1988, n. 1034 (in G.U. 1ª s.s. 23/11/1988, n. 47), "dichiara [...] che non spetta allo Stato indicare gli uffici ai quali deve essere presentato il rapporto previsto dall'art. 17, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689, in conseguenza delle infrazioni a obblighi o divieti posti dalle seguenti disposizioni: [...] e annulla, conseguentemente, in parte qua, l'art. 1 del d.P.R. 29 luglio 1982, n. 571".