Che eleva, dal 1° novembre 1917 per la durata della guerra, e fino a
sei mesi dopo la conclusione della pace, a cent. 80 il soprassoldo
giornaliero, stabilito dal n. 37 dello specchio III, annesso al R.
decreto 19 aprile 1907, n. 201, circa le indennità eventuali del R.
esercito. (018U0034)
note:
Entrata in vigore del provvedimento: 08/02/1918