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DECRETO LUOGOTENENZIALE 17 gennaio 1918, n. 34

Che eleva, dal 1° novembre 1917 per la durata della guerra, e fino a sei mesi dopo la conclusione della pace, a cent. 80 il soprassoldo giornaliero, stabilito dal n. 37 dello specchio III, annesso al R. decreto 19 aprile 1907, n. 201, circa le indennità eventuali del R. esercito. (018U0034)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 08/02/1918
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Testo in vigore dal:  8-2-1918

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA

Luogotenente Generale di Sua Maestà
VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA
In virtù dell'autorità a Noi delegata e dei poteri straordinari conferiti al Governo del Re con la legge 22 maggio 1915, n. 671;
Visto il R. decreto 19 aprile 1907, n. 201, che stabilisce le indennità eventuali del R. esercito, e successive modificazioni;
Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla

proposta del ministro segretario di Stato per gli affari della guerra, di concerto con quello del tesoro; Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1




A decorrere dal 1° novembre 1917, il soprassoldo giornaliero di L. 0,40 stabilito dal n. 37 dello specchio III delle indennità eventuali, approvato con decreto Luogotenenziale 6 maggio 1917, n. 733, è elevato, per la durata della guerra e per sei mesi dopo la conclusione della pace, a L. 0,80.