LEGGE REGIONALE 7 ottobre 2002 , N. 20

Contenimento ed eradicazione della nutria (Myocastor Coypus)(1)

(BURL n. 41, 1º suppl. ord. del 11 Ottobre 2002 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2002-10-07;20

Art. 6.
Norma finanziaria.(12)
1. Alle spese derivanti dalle attività di cui agli articoli 2 e 3, previste per ciascun anno del triennio 2022-2024 in euro 500.000,00 si provvede rispettivamente:
a) per gli esercizi 2022 e 2023 con le risorse stanziate alla missione 16 ‘Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca’, programma 01 ‘Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare’ - Titolo 1 ‘Spese correnti’ dello stato di previsione delle spese del bilancio 2022-2024;
b) per l’esercizio 2024 tramite incremento per euro 500.000,00 della missione 16 ‘Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca’, programma 01 ‘Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare’ - Titolo 1 ‘Spese correnti’ e corrispondente diminuzione delle risorse della missione 20 ‘Fondi e accantonamenti’, programma 03 ‘Altri Fondi’ - Titolo 1 ‘Spese correnti’ dello stato di previsione delle spese del bilancio 2022-2024.
2. Alle spese per gli esercizi successivi al 2024 si provvede con legge di approvazione del bilancio dei singoli esercizi finanziari.
NOTE:
1. Il titolo è stato sostituito dall'art. 1, comma 1, lett. a) della l.r. 4 dicembre 2014, n. 32. Torna al richiamo nota
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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