Regolamento Regionale
30 dicembre 2021
, n. 8
Modifica al regolamento regionale 22 marzo 2019, n. 5“Regolamento regionale concernente i criteri organizzativi generali, le caratteristiche dei veicoli, delle uniformi, degli strumenti di autotutela, dei simboli distintivi di grado e delle tessere personali di riconoscimento in dotazione ai corpi e ai servizi della polizia locale, in attuazione dell'articolo 24, comma 1, della legge regionale 1 aprile 2015, n. 6 'Disciplina regionale dei servizi di polizia locale e promozione di politiche integrate di sicurezza urbana'”
(BURL n. 52 suppl. del 31 Dicembre 2021 )
urn:nir:regione.lombardia:regolamento:2021-12-30;8
Art. 1
(Introduzione dell'art. 18 bis al r.r. 5/2019)
1. Dopo l'articolo 18 del regolamento regionale 22 marzo 2019, n. 5 (Regolamento regionale concernente i criteri organizzativi generali, le caratteristiche dei veicoli, delle uniformi, degli strumenti di autotutela, dei simboli distintivi di grado e delle tessere personali di riconoscimento in dotazione ai corpi e ai servizi della polizia locale in attuazione dell'articolo 24, comma 1, della legge regionale 1 aprile 2015, n. 6 'Disciplina regionale dei servizi di polizia locale e promozione di politiche integrate di sicurezza urbana')(1)è inserito il seguente:
'Art. 18 bis
(Proroga del termine per l'adeguamento della livrea e degli allestimenti dei veicoli e dei mezzi in dotazione ai corpi e ai servizi della polizia locale)
1. Per gli interventi di adeguamento alla disciplina del presente regolamento della livrea e degli allestimenti dei veicoli e dei mezzi in dotazione ai corpi e ai servizi della polizia locale, il termine di cui all'articolo 18, comma 3, è prorogato al 31 dicembre 2025. '.
'Art. 18 bis
(Proroga del termine per l'adeguamento della livrea e degli allestimenti dei veicoli e dei mezzi in dotazione ai corpi e ai servizi della polizia locale)
1. Per gli interventi di adeguamento alla disciplina del presente regolamento della livrea e degli allestimenti dei veicoli e dei mezzi in dotazione ai corpi e ai servizi della polizia locale, il termine di cui all'articolo 18, comma 3, è prorogato al 31 dicembre 2025. '.
NOTE:
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia