Regolamento Regionale 27 luglio 2022 , n. 6

Modifiche ai Capi da II a VII del regolamento regionale 4 agosto 2003, n. 16 'Regolamento di attuazione degli artt. 21 comma 9, 26 comma 3, 27 comma 4, 39 comma 1 e 43 comma 2 della l.r. 16 agosto 1993, n. 26 'Norme per la protezione della fauna selvatica e per la tutela dell'equilibrio ambientale e disciplina dell'attività venatoria''

(BURL N. 30 suppl. del 29 Luglio 2022 )

urn:nir:regione.lombardia:regolamento:2022-07-27;6

Art. 1
(Modifiche ai Capi da II a VII del r.r. 16/2003)
1. Al regolamento regionale 4 agosto 2003, n. 16 'Regolamento di attuazione degli artt. 21 comma 9, 26 comma 3, 27 comma 4, 39 comma 1 e 43 comma 2 della l.r. 16 agosto 1993, n. 26 'Norme per la protezione della fauna selvatica e per la tutela dell'equilibrio ambientale e disciplina dell'attività venatoria''(1) sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 1 dell'articolo 2, le parole: 'in tre tipologie a seconda delle caratteristiche di ciascuna di esse, e vengono convenzionalmente classificate' sono soppresse e le parole: 'come specificato nei successivi articoli' sono sostituite dalle seguenti: 'come previsto dall'articolo 21 della l.r. 26/1993';
b) al comma 2 dell'articolo 2, dopo la parola: 'cani' sono inserite le seguenti: 'da caccia e le prove cinofile' e la parola: 'può' è sostituita dalla seguente: 'possono';
c) il comma 1 dell'articolo 3 è abrogato;
d) al comma 2 dell'articolo 3, le parole: 'ad esercitare prove cinofile nelle zone A' sono sostituite dalle seguenti: 'ad istituire zone A destinate alle prove cinofile';
e) alla rubrica dell'articolo 4, dopo la parola: 'prove' è inserita la seguente: 'cinofile';
f) al comma 1 dell'articolo 4, le parole: 'alla Provincia' sono sostituite dalle seguenti: 'ai competenti uffici della Regione o della Provincia di Sondrio per il relativo territorio';
g) il comma 1 dell'articolo 5 è abrogato;
h) il comma 2 dell'articolo 5 è sostituito dal seguente:

'5. Le associazioni venatorie organizzate sul territorio, le associazioni cinofile, compresi i circoli ed i gruppi a queste affiliati, le associazioni professionali degli addestratori cinofili, nonché gli imprenditori agricoli singoli od associati richiedono ai competenti uffici della Regione o della Provincia di Sondrio per il relativo territorio l'autorizzazione all'istituzione e alla gestione delle zone B. Tali zone, se giornaliere e relative a prove cinofile effettuate esclusivamente su selvaggina naturale, possono ricadere anche in aree protette previo consenso dell'ente gestore.';
i) il comma 3 dell'articolo 5 è abrogato;
j) il primo periodo del comma 4 dell'articolo 5 è sostituito dal seguente:

'4. I competenti uffici della Regione o della Provincia di Sondrio per il relativo territorio, sul territorio a caccia programmata, ad eccezione delle oasi di protezione e delle zone di ripopolamento e cattura e del comparto di maggior tutela della zona Alpi, possono autorizzare, su richiesta dei soggetti di cui al comma 2, l'esercizio di prove cinofile in zone giornaliere esclusivamente su selvaggina di allevamento.';
k) il comma 1 dell'articolo 6 è abrogato;
l) al comma 2 dell'articolo 6, le parole: 'di durata triennale' sono soppresse e le parole: 'anatra germanata' sono sostituite dalle seguenti: 'germano reale forma domestica';
m) al comma 4 dell'articolo 6, le parole: 'alla provincia l'autorizzazione alla gestione' sono sostituite dalle seguenti: 'ai competenti uffici della Regione o della Provincia di Sondrio per il relativo territorio l'autorizzazione all'istituzione e alla gestione';
n) al comma 5 dell'articolo 6, le parole: 'dalla Provincia o dalla Regione' sono sostituite dalle seguenti: 'dalla Regione o dalla Provincia di Sondrio per il relativo territorio';
o) alla rubrica dell'articolo 7 sono aggiunte le seguenti parole: 'e disposizioni relative alle prove cinofile organizzate dall'ENCI';
p) il comma 1 dell'articolo 7 è sostituito dal seguente:
'1. L'autorizzazione all'istituzione e alla gestione delle zone C deve essere richiesta entro il 30 novembre dell'anno precedente. L'autorizzazione allo svolgimento di una prova cinofila nelle zone A, B e C deve essere richiesta almeno 30 giorni prima. L'autorizzazione all'istituzione e alla gestione delle zone B per l'allenamento e l'addestramento dei cani può essere richiesta senza limiti temporali. Nel caso in cui si tratti di zone individuate e previste dai piani faunistici venatori provinciali o territoriali, l'autorizzazione alla gestione va richiesta dal 1 settembre dell'anno precedente al periodo per cui si presenta l'istanza.';
q) il comma 2 dell'articolo 7 è sostituito dal seguente:
'2. Alla domanda sono allegati i seguenti documenti:
a) per le zone A, cartografia in scala 1:15.000 con evidenziata la zona richiesta;
b) per le zone B e C, planimetria in scala 1:10.000 con evidenziata la zona richiesta;
c) consenso scritto dei proprietari o conduttori dei terreni, anche con valenza pluriennale;
d) polizza assicurativa di cui all'articolo 11;
e) parere dell'ATC o del CAC competente per territorio;
f) consenso dell'ENCI per le prove nelle zone A;
g) regolamento per il funzionamento della zona, limitatamente alle zone permanenti e B temporanee;
h) in mancanza di specifiche intese fra la Regione o la Provincia di Sondrio ed enti gestori di aree protette, consenso scritto degli enti gestori medesimi.';
r) dopo il comma 2 dell'articolo 7 è aggiunto il seguente:
'2 bis Per le prove cinofile organizzate dall'ENCI o dalle società specializzate o dai gruppi cinofili riconosciuti dallo stesso ente non sono richiesti i documenti di cui alle lettere a), b), c) ed e) del comma 2. Lo svolgimento delle stesse prove è subordinato alla sola comunicazione ai competenti uffici della Regione o della Provincia di Sondrio per il relativo territorio, nei trenta giorni precedenti, fatta salva la necessità di acquisire:
a) il parere dell'ente gestore qualora la prova cinofila si svolga in una area naturale protetta;
b) il consenso del gestore della zona cinofila di tipo A, B, C, qualora la prova cinofila si svolga nell'areale interessato dalle predette zone cinofile.';
s) al comma 1 dell'articolo 8, la lettera: 'A' è soppressa;
t) al comma 1 dell'articolo 9, le parole: 'predisposti a cura della Provincia' sono soppresse;
u) il comma 1 dell'articolo 10 è sostituito dal seguente:

'1. Per l'accesso alle zone addestramento cani il titolare dell'autorizzazione può richiedere il pagamento di una quota di partecipazione.';
v) i commi 2, 3 e 4 dell'articolo 10 sono abrogati;
w) il comma 1 dell'articolo 12 è sostituito dal seguente:

'1. I richiami vivi di cattura, provvisti di anello inamovibile numerato che ne legittima il possesso e l'utilizzo, sono forniti ai cacciatori dai competenti uffici della Regione o dalla Provincia di Sondrio per il relativo territorio.';
x) il comma 2 dell'articolo 12 è abrogato;
y) l'articolo 14 è abrogato;
z) il comma 1 dell'articolo 15 è sostituito dal seguente:

'1. E' vietato impiantare appostamenti temporanei nei territori compresi nella zona di maggior tutela.';
aa) il comma 2 dell'articolo 15 è abrogato;
bb) l'articolo 16 è sostituito dal seguente:

'Art. 16
(Cacce di specializzazione) 1. Le cacce di specializzazione vengono esercitate esclusivamente per specie o gruppi di specie.';
cc) l'articolo 17 è abrogato;
dd) l'alinea del comma 1 dell'articolo 18 è sostituito dal seguente:
'1. I comitati di gestione, al fine di garantire densità di popolamenti di ungulati commisurate alla potenzialità degli ambienti naturali e mantenere popolamenti sani e ben strutturati nel rapporto tra sessi e differenti classi di età, nel proporre alla Regione o alla Provincia di Sondrio per il relativo territorio i piani di prelievo in forma selettiva degli ungulati, si attengono ai seguenti criteri:';
ee) dopo il comma 1 dell'articolo 18 è inserito il seguente: '1 bis. I piani di prelievo di cui al comma 1 sono approvati con decreti dei dirigenti competenti.';
ff) il comma 2 dell'articolo 18 è sostituito dal seguente:
'2. Possono essere ammessi alla caccia di selezione agli ungulati in zona Alpi esclusivamente i cacciatori in possesso di specifica abilitazione rilasciata dalla Regione o dalla Provincia di Sondrio per il relativo territorio a seguito della frequenza di apposito corso e superamento di un esame da sostenersi davanti ad una commissione. L'esame consiste in una prova scritta, in un colloquio e in una prova pratica, Il corso e l'esame si svolgono secondo modalità definite con decreto dirigenziale. I competenti uffici regionali e la Provincia di Sondrio per il relativo territorio valutano la possibile equipollenza di abilitazioni rilasciate da altre Regioni per la caccia di selezione agli ungulati. I cacciatori abilitati sono iscritti in un elenco tenuto presso i competenti uffici della Regione o della Provincia di Sondrio. Per l'assistenza ai cacciatori di selezione è necessario conseguire un'ulteriore abilitazione a seguito del superamento di un esame orale da sostenere presso apposita commissione. I cacciatori in possesso dell'ulteriore abilitazione sono iscritti nell'elenco degli accompagnatori istituito presso la Regione o la Provincia di Sondrio. Gli elenchi di cui al presente comma sono costituiti con decreto del dirigente competente. Con decreto dirigenziale sono altresì definite le relative modalità di tenuta. In fase di prima costituzione, negli elenchi sono iscritti di diritto i cacciatori di selezione e gli accompagnatori già inseriti nei rispettivi albi provinciali.';
gg) il comma 3 dell'articolo 18 è abrogato;
hh) al comma 1 dell'articolo 19, le parole: 'La Provincia' sono sostituite dalle seguenti: 'I competenti uffici della Regione o della Provincia di Sondrio per il relativo territorio' e la parola: 'determina' è sostituita dalla seguente: 'determinano';
ii) al comma 2 dell'articolo 19, le parole: 'Le Province' sono sostituite dalle seguenti: 'I competenti uffici della Regione o della Provincia di Sondrio per il relativo territorio' e dopo le parole: 'Comitati di gestione' sono inserite le seguenti: 'ai sensi dell'articolo 8, commi 2 e 3, della l.r. n. 26/1993';
jj) i commi 1 e 3 dell'articolo 20 sono abrogati;
kk) al comma 2 dell'articolo 20, le parole: 'ai cacciatori ammessi' sono sostituite dalle seguenti: 'agli ammessi';
ll) al comma 2 dell'articolo 21, la parola: 'capocaccia' è sostituita dalla seguente: 'caposquadra';
mm) al primo periodo del comma 4 dell'articolo 21, il numero: '50' è sostituito dal seguente: '43';
nn) l'ultimo periodo del comma 4 dell'articolo 21 è soppresso;
oo) al comma 1 dell'articolo 22, le parole: 'dalla legge n. 473 del 22 novembre 1993' sono sostituite dalle seguenti: 'degli articoli 544-ter e 727 del codice penale' e le parole: 'della provincia territorialmente competente' sono sostituite dalle seguenti: 'dei competenti uffici della Regione o della Provincia di Sondrio per il relativo territorio';
pp) al comma 2 dell'articolo 22, le parole: 'inoltrata alla Provincia' sono soppresse;
qq) al comma 3 dell'articolo 22, la parola: 'provinciale' è soppressa;
rr) i commi 4 e 6 dell'articolo 22 sono abrogati;
ss) al comma 8 dell'articolo 22, le parole: 'vidimato dalla Provincia' sono sostituite dalle seguenti: 'da trasmettere annualmente alla Regione o alla Provincia di Sondrio per il relativo territorio', le parole: 'dell'anatra germanata' sono sostituite dalle seguenti: 'del germano reale forma domestica' ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: 'Con decreto del dirigente competente è definito lo schema del registro di cui al primo periodo.';
tt) al comma 9 dell'articolo 22, le parole: 'rilasciata dalla ASL di competenza' sono sostitute dalle seguenti: 'secondo quanto previsto dalla normativa in materia.';
uu) al comma 1 dell'articolo 23, dopo la parola: 'nazionale' è inserita la seguente: ', regionale';
ww) al comma 2 dell'articolo 23, la parola: 'Provincia' è sostituita dalle seguenti: 'Regione o alla Provincia di Sondrio per il relativo territorio';
xx) al comma 3 dell'articolo 23, le parole: 'anatra germanata' sono sostituite dalle seguenti: 'piccione forma domestica e germano reale forma domestica' e dopo le parole: 'anello inamovibile' sono aggiunte le seguenti: 'fornito da una delle associazioni di cui al comma 1.';
yy) al comma 4 dell'articolo 23, dopo le parole: 'altra associazione ornitologica' è inserita la seguente: 'regionale,';
zz) il comma 1 dell'articolo 24 è abrogato;
aaa) al comma 2 dell'articolo 24, le parole: 'La Provincia può inoltre' sono sostituite dalle seguenti: 'I competenti uffici delle Regione e della Provincia di Sondrio per il relativo territorio possono';
bbb) alla rubrica del Capo VI, dopo le parole: 'art. 43, comma 2' sono aggiunte le seguenti: 'lettera d';
ccc) alla lettera c) del comma 1 dell'articolo 25, le parole: 'in cui il cacciatore è residente, nonché nel territorio dell'ATC e/o CAC in cui il cacciatore è iscritto' sono sostituite dalle seguenti: 'in cui il cacciatore è iscritto ovvero in cui è ammesso ai sensi dell'articolo 40, comma 12 bis, della l.r. 26/1993';
ddd) alla lettera b) del comma 2 dell'articolo 25, le parole: 'e maggio' sono sostituite dalle seguenti: ', maggio e giugno';
eee) al comma 3 dell'articolo 25, le parole: 'le Province' sono sostituite dalle seguenti: 'i competenti uffici della Regione o della Provincia di Sondrio';
fff) alla rubrica del Capo VII, dopo le parole: 'Norme finali' sono aggiunte le seguenti: 'e transitorie';
ggg) al comma 1 dell'articolo 26, dopo la parola: 'nonché' sono inserite le seguenti: 'alle disposizioni' e dopo le parole: 'regolamenti provinciali' sono inserite le seguenti: ',limitatamente alla caccia di selezione agli ungulati in zona Alpi';
hhh) l'articolo 26 bis è abrogato;
iii) dopo l'articolo 26 bis sono aggiunti i seguenti:
'Art. 26 ter
(Cessazione dell'efficacia di disposizioni della d.g.r. n. 55655/2004)
1. Dalla data di entrata in vigore delle modifiche ai Capi da II a VII del presente regolamento cessano di avere efficacia le diposizioni dell'allegato B della deliberazione della Giunta regionale n. 55655 del 27 luglio 2004 'Disciplina degli allevamenti di fauna selvatica - mammiferi ed uccelli - in attuazione dell'art. 17 della l. 11 febbraio 1992 n. 157 e dell'art. 39 della l.r. 16 agosto 1993, n. 26.
Art. 26 quater
(Disciplina transitoria sulla caccia di selezione agli ungulati in zona Alpi)
1. Nelle more dell'integrazione del presente regolamento con la disciplina della caccia in forma selettiva agli ungulati in zona Alpi continuano a trovare applicazione le disposizioni dei regolamenti provinciali e le determinazioni in ordine all'abilitazione alla caccia agli ungulati di cui alle deliberazioni della Giunta regionale n. 7385 del 20 novembre 2017 e n. 1307 del 25 febbraio 2019, nonché dei relativi decreti dirigenziali.'
NOTE:
1. Si rinvia al r.r. 4 agosto 2003, n. 16 , per il testo coordinato con le presenti modifiche. Torna al richiamo nota
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
chiudi