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DECRETO-LEGGE 10 agosto 1976, n. 542

Interventi urgenti per le popolazioni della zona colpita dall'inquinamento da sostanze tossiche verificatosi in provincia di Milano il 10 luglio 1976.

note:
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 08 ottobre 1976, n. 688 (in G.U. 09/10/1976, n.270).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 09/10/1976)
Testo in vigore dal:  11-8-1976

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Ritenuta la necessità e l'urgenza di disporre interventi urgenti per le popolazioni della zona colpita dall'inquinamento da sostanze tossiche verificatosi in provincia di Milano il 10 luglio 1976;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri per il tesoro e per il bilancio e la programmazione economica;

Decreta:

Contributo speciale alla regione Lombardia

Art. 1


Al fine di fronteggiare le prime necessità d'intervento nella zona colpita dall'inquinamento di sostanze tossiche verificatosi il 10 luglio 1976 lo Stato assegna alla regione Lombardia un contributo speciale di lire 40 miliardi.
Con la somma anzidetta la regione provvederà nell'ambito dei comuni indicati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri ai sensi del decreto-legge 3 agosto 1976, n. 537, anche a mezzo di delega o di contributo agli enti locali, agli interventi urgenti rientranti nelle materie di propria competenza o ad essa delegate dallo Stato anche a norma del presente decreto, ovvero in quelle materie di competenza degli enti locali nelle quali è indispensabile un'azione coordinata, a favore della popolazione e del territorio colpiti, e in particolare:
a) agli accertamenti ed ai controlli sull'inquinamento del terreno, delle acque e della vegetazione;
b) agli interventi di decontaminazione e di bonifica del terreno, degli stabili e ad ogni altro intervento di ripristino e di protezione dell'ambiente anche in relazione alle direttive che potranno essere impartite dal Ministero della sanità;
c) agli accertamenti e controlli sanitari e all'assistenza sanitaria e in genere necessarie a tutela della salute pubblica nella zona colpita;
d) all'assistenza, anche scolastica;
e) agli accertamenti e controlli ed agli interventi nel campo della profilassi medico-veterinaria e della assistenza zooiatrica;
f) all'esecuzione dei lavori pubblici di competenza della regione e degli enti locali, necessari per il ripristino delle strutture civili ed economiche delle zone colpite e per prevenire la diffusione dell'inquinamento;
g) alla concessione di contributi straordinari a favore delle imprese agricole, singole e associate, artigiane, turistiche e alberghiere che abbiano subito danni in conseguenza dell'evento di cui al primo comma del presente articolo;
h) alla concessione di contributi straordinari in conto capitale, esclusa ogni forma di intervento in conto interesse, per delega dello Stato a favore delle imprese industriali e commerciali che abbiano subito danni in conseguenza dell'evento di cui al primo comma del presente articolo. Nel fissare la misura di tali contributi, che dovranno essere determinati sulla base degli ultimi redditi documentati dall'impresa, sarà tenuta presente anche l'esigenza della sollecita ripresa della attività.
Per gli interventi di cui al presente articolo la regione potrà avvalersi delle prestazioni di esperti estranei alla pubblica amministrazione.
Entro tre mesi dall'entrata in vigore del presente decreto, la regione Lombardia, in collaborazione con i competenti organi dell'amministrazione dello Stato e con gli enti locali, provvederà al primo accertamento dei danni causati dall'evento, di cui al primo comma, per l'adozione dei conseguenti provvedimenti legislativi, statali e regionali, anche ai fini di ulteriori contributi speciali da assegnare alla regione.