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DECRETO-LEGGE 9 dicembre 1986, n. 833

Misure urgenti per il settore dei trasporti locali.

note:
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 06 febbraio 1987, n. 18 (in G.U. 09/02/1987, n.32).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 28/12/2007)
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Testo in vigore dal:  9-2-1987
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di adottare misure intese a fronteggiare i negativi riflessi derivanti dai disavanzi di esercizio delle aziende di trasporto pubbliche e private, anche allo scopo di ricostituire gli occorrenti equilibri aziendali;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 4 dicembre 1986;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro del tesoro, di concerto con i Ministri del bilancio e della programmazione economica e dei trasporti;

EMANA

il seguente decreto:

Art. 1

1. I disavanzi di esercizio delle aziende di trasporto pubbliche e private nonché dei servizi di trasporto in gestione diretta degli enti locali
((relativi agli esercizi 1982, 1983, 1984, 1985 e 1986))
che non hanno trovato copertura con i contributi di cui all'articolo 6 della legge 10 aprile 1981, n. 151, sono assunti a carico dei bilanci delle regioni
((in misura pari all'80 per cento))
del loro ammontare.
2. Alla maggiore spesa derivante dall'applicazione del comma 1 le regioni provvedono mediante operazioni di mutuo con la Cassa depositi e prestiti secondo procedure e criteri stabiliti con decreto del Ministro del tesoro.
(( PERIODO SOPPRESSO DALLA L. 6 FEBBRAIO 1987 N. 18))
. Non si applicano i limiti per l'assunzione di mutui previsti per le regioni dalle vigenti disposizioni. L'ammortamento dei mutui ha inizio a partire dall'anno successivo a quello di concessione ed il relativo onere è assunto a carico del bilancio dello Stato.