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DECRETO-LEGGE 9 ottobre 1989, n. 338

Disposizioni urgenti in materia di evasione contributiva, di fiscalizzazione degli oneri sociali, di sgravi contributivi nel Mezzogiorno e di finanziamento dei patronati.

note: Entrata in vigore del decreto: 10/10/1989.
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 07 dicembre 1989, n. 389 (in G.U. 09/12/1989, n.287).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 29/04/2020)
Testo in vigore dal:  19-7-1997
aggiornamenti all'articolo

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni in materia di evasione contributiva, di fiscalizzazione degli oneri sociali, di sgravi contributivi nel Mezzogiorno e di finanziamento dei patronati;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 6 ottobre 1989;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con i Ministri di grazia e giustizia, del bilancio e della programmazione economica, delle finanze, del tesoro e dell'ambiente;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Art. 1

Retribuzione imponibile, accreditamento della contribuzione settimanale e limite minimo di retribuzione imponibile.
1. La retribuzione da assumere come base per il calcolo dei contributi di previdenza e di assistenza sociale non può essere inferiore all'importo delle retribuzioni stabilito da leggi, regolamenti, contratti collettivi, stipulati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative su base nazionale, ovvero da accordi collettivi o contratti individuali, qualora ne derivi una retribuzione di importo superiore a quello previsto dal contratto collettivo. (5) (9)
((10))
2. Con effetto dal 1° gennaio 1989 la percentuale di cui all'articolo 7, comma 1, primo periodo, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638, è elevata a 40. A decorrere dal periodo di paga in corso alla data del 1° gennaio 1989, la percentuale di cui al secondo periodo del predetto comma è fissata a 9,50. (5)
3. A decorrere dal periodo di paga in corso al 1° gennaio 1989, il comma 1 dell'articolo 2 del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638, è sostituito dai seguenti:
"1. Le ritenute previdenziali ed assistenziali operate dal datore di lavoro sulle retribuzioni dei lavoratori dipendenti, ivi comprese le trattenute effettuate ai sensi degli articoli 20, 21 e 22 della legge 30 aprile 1969, n. 153, debbono essere comunque versate e non possono essere portate a conguaglio con le somme anticipate, nelle forme e nei termini di legge, dal datore di lavoro ai lavoratori per conto delle gestioni previdenziali ed assistenziali, e regolarmente denunciate alle gestioni stesse, tranne che a seguito di conguaglio tra gli importi contributivi a carico del datore di lavoro e le somme anticipate risulti un saldo attivo a favore del datore di lavoro.
1- bis. L'omesso versamento delle ritenute di cui al comma 1 è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa fino a lire due milioni. Il relativo versamento entro sei mesi dalla scadenza della data stabilita per lo stesso e comunque, ove sia fissato il dibattimento prima di tale termine, non oltre le formalità di apertura del dibattimento stesso, estingue il reato".
4. A decorrere dal periodo di paga in corso al 1° gennaio 1989, l'articolo 5, comma 5, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1984, n. 863, è sostituito dal seguente:
"5. La retribuzione minima oraria da assumere quale base per il calcolo dei contributi previdenziali dovuti per i lavoratori a tempo parziale, si determina rapportando alle giornate di lavoro settimanale ad orario normale il minimale giornaliero di cui all'articolo 7 del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638, e dividendo l'importo così ottenuto per il numero delle ore di orario normale settimanale previsto dal contratto collettivo nazionale di categoria per i lavoratori a tempo pieno". (8)
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AGGIORNAMENTO (5)

Il D.L. 29 marzo 1991, n. 103, convertito con modificazioni dalla L. 1 giugno 1991, n. 166, ha disposto (con l'art. 7, comma 1) che i commi 1 e 2, secondo periodo, presente articolo si interpretano nel senso che "per i detenuti ed internati lavoranti alle dipendenze dell'Amministrazione penitenziaria, il calcolo dei contributi previdenziali ed assistenziali si effettua sulla determinazione della mercede stabilita ai sensi dell'articolo 22 della legge 26 luglio 1975, n. 354, nel testo modificato dall'articolo 7 della legge 10 ottobre 1986, n. 663."
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AGGIORNAMENTO (8)

La L. 28 dicembre 1995, n. 549, ha disposto (con l'art. 2, comma 25) che il presente articolo si interpreta nel senso che , in caso di pluralità di contratti collettivi intervenuti per la medesima categoria, la retribuzione da assumere come base per il calcolo dei contributi previdenziali ed assistenziali è quella stabilita dai contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative nella categoria.
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AGGIORNAMENTO (9)

Il D.L. 1 ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni dalla L. 28 novembre 1996, n. 608, ha disposto (con l'art. 5, comma 4) che "La retribuzione da prendere a riferimento per il calcolo dei contributi di previdenza e assistenza sociale dovuti è quella fissata, dagli accordi di riallineamento. La presente disposizione deve intendersi come interpretazione autentica delle norme relative alla corresponsione retributiva ed alla determinazione contributiva di cui al combinato disposto dell'articolo 1, comma 1, e dell'articolo 6, commi 9, lettera c), e 11, del decreto legge 9 ottobre 1989, n. 338, convertito dalla legge 7 dicembre. 1989, n. 389."
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AGGIORNAMENTO (10)

Il D.L. 1 ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni dalla L. 28 novembre 1996, n. 608, come modificato dalla L. 24 giugno 1997, n. 196, ha disposto (con l'art. 5, comma 4) che "La retribuzione da prendere a riferimento per il calcolo dei contributi di previdenza ed assistenza sociale, dovuti dalle imprese di cui al comma 1 e alle condizioni di cui al comma 2, è quella fissata dagli accordi di riallineamento e non inferiore al 25 per cento del minimale e, per i periodi successivi, al 50 per cento, da adeguare, entro 36 mesi, al 100 per cento dei minimali di retribuzione giornaliera, di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 9 ottobre 1989, n. 338, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 1989, n. 389.
La presente disposizione deve intendersi come interpretazione autentica delle norme relative alla corresponsione retributiva ed alla determinazione contributiva di cui al combinato disposto dell'articolo 1, comma 1, e dell'articolo 6, commi 9, lettere a), b) e c), e 11, del decreto-legge 9 ottobre 1989, n. 338, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 1989, n. 389."