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DECRETO LEGISLATIVO 22 giugno 1991, n. 230

Approvazione della tariffa delle tasse sulle concessioni regionali ai sensi dell'art. 3 della legge 16 maggio 1970, n. 281, come sostituito dall'art. 4 della legge 14 giugno 1990, n. 158.

note: Entrata in vigore del decreto: 16/8/1991 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 31/10/2001)
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Testo in vigore dal:  16-8-1991

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 3 della legge 16 maggio 1970, n. 281, come sostituito dall'art. 4, comma 1, della legge 14 giugno 1990, n. 158, recante delega legislativa al Governo della Repubblica per l'emanazione di una tariffa delle tasse sulle concessioni regionali, coordinata con le vigenti tariffe delle tasse sulle concessioni governative e comunali, ove siano indicati gli atti e provvedimenti soggetti alla tassa, il suo ammontare ed il termine entro cui va corrisposta per ciascun atto o provvedimento ad essa soggetto, nonché le eventuali particolari norme che disciplinano il tributo per alcune voci della tariffa;
Visto il parere reso in data 18 giugno 1991 dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 21 giugno 1991;
Sulla proposta del Ministro delle finanze;

EMANA

il seguente decreto legislativo:

Art. 1

1. È approvata la tariffa delle tasse sulle concessioni regionali prevista dall'art. 3 della legge 16 maggio 1970, n. 281, come sostituito dal comma 1 dell'art. 4 della legge 14 giugno 1990, n. 158, annessa al presente decreto e vistata dal Ministro proponente.
AVVERTENZA:
Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio.
Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse:
- L'art. 76 della Costituzione regola la delega al Governo dell'esercizio della funzione legislativa e stabilisce che essa non può avvenire se non con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti.
- L'art. 87, comma quinto, della Costituzione conferisce al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge e i regolamenti.
- Il testo dell'art. 4 della legge n. 158/1990 (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 144 del 22 giugno 1990) recante norme di delega in materia di autonomia impositiva delle regioni e altre disposizioni concernenti i rapporti finanziari tra lo Stato e le regioni, è il seguente:
"Art. 4. - 1. L'art. 3 della legge 16 maggio 1970, n. 281, è sostituito dal seguente:
'Art. 3 (Tassa sulle concessioni regionali). - 1. Le tasse sulle concessioni regionali si applicano agli atti e provvedimenti, adottati dalle regioni nell'esercizio delle loro funzioni o dagli enti locali nell'esercizio delle funzioni regionali ad essi delegate ai sensi degli articoli 117 e 118 della Costituzione, indicati nell'apposita tariffa approvata con decreto del Presidente della Repubblica, avente valore di legge ordinaria.
2. La tariffa di cui al comma 1 deve essere coordinata con le vigenti tariffe delle tasse sulle concessioni governative e sulle concessioni comunali e deve indicare:
a) gli atti e provvedimenti ai quali, ai sensi di quanto disposto al comma 1, si applicano le tasse sulle concessioni regionali;
b) i termini entro i quali il tributo relativo a ciascun atto o provvedimento soggetto deve essere corrisposto;
c) l'ammontare del tributo dovuto per ciascun atto o provvedimento ad esso soggetto. Nel caso di provvedimenti od atti già soggetti a tassa di concessione, sia governativa che regionale o comunale, l'ammontare del tributo sarà pari a quello dovuto prima della data di entrata in vigore della tariffa. In caso di provvedimenti o atti già assoggettati a tassa di concessione regionale di ammontare diverso in ciascuna regione, l'ammontare del tributo da indicare nella nuova tariffa sarà pari al 90 per cento del tributo di ammontare più elevato, e comunque non inferiore al tributo di ammontare meno elevato;
d) eventuali norme, che disciplinano in modo particolare il tributo indicato in alcune voci di tariffa.
3. Lo stesso decreto delegato deve contenere le voci delle tariffe delle tasse sulle concessioni governative e comunali che, per esigenze di coordinamento, devono essere abrogate con decorrenza dalla data di entrata in vigore della tariffa regionale contestualmente approvata.
4. Con la medesima procedura e con l'osservanza degli stessi principi e criteri direttivi, entro due anni dall'entrata in vigore della tariffa di cui al comma 1, possono essere emanati decreti delegati modificativi della tariffa stessa.
5. Con legge regionale possono essere disposti, entro il 31 ottobre di ciascun anno, aumenti della tariffa anche con riferimento solo ad alcune voci, con effetto dal 1› gennaio dell'anno successivo, in misura non superiore al 20 per cento degli importi determinati per il periodo precedente, ovvero in misura non eccedente la maggiore percentuale di incremento disposta dallo Stato per le tasse sulle concessioni governative.
6. All'accertamento, alla liquidazione ed alla riscossione delle tasse sulle concessioni regionali provvedono direttamente le regioni.
7. L'atto o il provvedimento, per il quale sia stata corrisposta la tassa di concessione regionale, non è soggetto ad analoga tassa in altra regione, anche se l'atto o il provvedimento spieghi i suoi effetti al di fuori del territorio della regione che lo ha adottato.
8. Le tasse sulle concessioni regionali, per quanto non disposto dalla presente legge e dalla tariffa di cui al comma 1, sono disciplinate dalle leggi dello Stato che regolano le tasse sulle concessioni governative.
9. La tariffa di cui al comma 1 è emanata con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro delle finanze, sentito il parere della Conferenza di cui all'art. 12 della legge 23 agosto 1988, n. 400, ed entra in vigore il 1› gennaio dell'anno successivo alla sua emanazioné.
2. Il decreto del Presidente della Repubblica di cui al comma 1 dell'art. 3 della legge 16 maggio 1970, n. 281, come sostituito dal comma 1 del presente articolo, sarà emanato entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge".
Nota all'art. 1:
- Per il testo dell'art. 4 della legge n. 158/1990 v. note alle premesse.