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DECRETO-LEGGE 1 febbraio 2005, n. 8

Disposizioni urgenti per lo svolgimento delle elezioni amministrative del 2005.

note: Entrata in vigore del provvedimento: 2-2-2005.
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 24 marzo 2005, n. 40 (in G.U. 25/03/2005, n.70).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 25/03/2005)
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Testo in vigore dal:  26-3-2005
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 1, 2 e 3 della legge 7 giugno 1991, n. 182, e successive modificazioni;
Visti gli articoli 3, secondo comma, 20 e 21 della legge 17 febbraio 1968, n. 108;
Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di prevedere, limitatamente all'anno 2005, l'anticipo del termine iniziale del periodo entro cui devono tenersi le elezioni dei presidenti delle province e dei consigli provinciali, dei sindaci e dei consigli comunali, al fine di consentire l'eventuale abbinamento con le elezioni dei presidenti e dei consigli delle regioni a statuto ordinario, nonché di proseguire il progetto di sperimentazione del conteggio informatizzato dello scrutinio avviato in occasione dell'elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia del 2004;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 28 gennaio 2005;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri per gli affari regionali, per l'innovazione e le tecnologie e dell'economia e delle finanze;

Emana

il seguente decreto-legge:

Art. 1

Anticipazione di termini del procedimento elettorale in occasione
delle elezioni amministrative del 2005
1. Le elezioni dei presidenti delle province, dei consigli provinciali, dei sindaci e dei consigli comunali si svolgono, limitatamente al turno annuale ordinario del 2005, tra il 1° aprile ed il 15 giugno.
2. In occasione del turno elettorale di cui al comma 1, il termine indicato dall'articolo 2 della legge 7 giugno 1991, n. 182, e successive modificazioni, è anticipato al 10 febbraio e, in deroga a quanto previsto dall'articolo 53, comma 3, del
(( testo unico di cui al ))
decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, le dimissioni del sindaco e del presidente della provincia, presentate al Consiglio nei due giorni successivi alla data di entrata in vigore del presente decreto, sono irrevocabili ed immediatamente efficaci. Le dimissioni presentate anteriormente alla data medesima, e non ancora efficaci ed irrevocabili, lo diventano alla scadenza del secondo giorno successivo alla stessa data.
3. I comuni sciolti ai sensi dell'articolo 143 del
(( testo unico di cui al ))
decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono inseriti nel turno elettorale di cui al comma 1 qualora il periodo di durata della gestione commissariale si concluda entro il giorno antecedente a quello fissato per la votazione.