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LEGGE 4 dicembre 1956, n. 1428

Modifica dell'art. 338 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, per l'esenzione dal vincolo edilizio dei cimiteri militari di guerra.

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Testo in vigore dal:  17-1-1957
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

Articolo unico.

All'art. 338 del testo unico approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, è inserito, dopo il primo, il seguente comma:
"Le disposizioni di cui al comma precedente non si applicano ai cimiteri militari di guerra quando siano trascorsi 10 anni dal seppellimento dell'ultima salma".

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica, italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 4 dicembre 1956

GRONCHI SEGNI - TAVIANI - TAMBRONI

Visto, il Guardasigilli: MORO