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LEGGE 14 febbraio 1963, n. 161

Disciplina dell'attività di barbiere, parrucchiere ed affini.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 30/08/2012)
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Testo in vigore dal:  14-9-2012
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno

approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1



I comuni sono tenuti a disciplinare con apposito regolamento le attività di barbiere, di parrucchiere per uomo e donna e mestieri affini, ivi compresi tutti gli istituti di bellezza comunque denominati, dovunque tali attività siano esercitate, in luogo pubblico o privato, anche a titolo gratuito.
Tutte le imprese che esercitano le suddette attività, siano esse individuali o in forma societaria di persone o di capitali, sono soggette alla disciplina del suddetto regolamento, il quale deve conformarsi alle norme
((legislative vigenti in materia))
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((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 26 MARZO 2010, N. 59, COME MODIFICATO DAL D.LGS. 6 AGOSTO 2012 N.147))
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((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 26 MARZO 2010, N. 59, COME MODIFICATO DAL D.LGS. 6 AGOSTO 2012 N.147))
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((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 26 MARZO 2010, N. 59, COME MODIFICATO DAL D.LGS. 6 AGOSTO 2012 N.147))
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((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 26 MARZO 2010, N. 59, COME MODIFICATO DAL D.LGS. 6 AGOSTO 2012 N.147))
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