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LEGGE 18 marzo 1968, n. 337

Disposizioni sui circhi equestri e sullo spettacolo viaggiante.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 18/06/1994)
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Testo in vigore dal:  25-4-1968
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1


Lo Stato riconosce la funzione sociale dei circhi equestri e dello spettacolo viaggiante.
Pertanto sostiene il consolidamento e lo sviluppo del settore.