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LEGGE 6 febbraio 1987, n. 18

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 9 dicembre 1986, n. 833, recante misure urgenti per il settore dei trasporti locali.

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Testo in vigore dal:  9-2-1987

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno

approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

1. Il decreto-legge 9 dicembre 1986, n. 833, recante misure urgenti per il settore dei trasporti locali, è convertito in legge con le seguenti modificazioni:
All'articolo 1:
al comma 1, le parole: "relativi agli esercizi 1982, 1983, 1984 e 1985" sono sostituite dalle seguenti: "relativi agli esercizi 1982, 1983, 1984, 1985 e 1986"; e le parole: "in misura pari al 70 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "in misura pari all'80 per cento";
al comma 2, il secondo periodo è soppresso.
All'articolo 2:
al comma 1, le parole: "Gli enti locali possono provvedere alla copertura della residua quota del 30 per cento dei disavanzi di esercizio delle aziende o delle gestioni dirette di trasporto relativi agli anni 1982, 1983, 1984 e 1985 e della eventuale perdita di esercizio dell'anno 1986" sono sostituite dalle seguenti: "Gli enti locali possono provvedere alla copertura della residua quota del 20 per cento dei disavanzi di esercizio delle aziende o delle gestioni dirette di trasporto relativi agli anni 1982, 1983, 1984, 1985 e 1986"; e le parole: "secondo modalità stabilite dalle disposizioni per la finanza locale per il 1987" sono soppresse;
dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:
"1-bis. Le disposizioni del comma 1 si applicano anche per il finanziamento, entro i limiti ivi previsti, delle somme occorrenti per la ricapitalizzazione delle aziende di trasporto costituite in forma di società per azioni, quando l'ente locale riveste la posizione di unico azionista o di azionista di maggioranza".
All'articolo 3:
al comma 1, dopo le parole: "di pubblico trasporto," sono aggiunte le seguenti: "ancorché riferite ad esercizi precedenti al 1982,";
il comma 3 è sostituito dal seguente:
"3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo nonché quella di cui al nono comma dell'articolo 8 della legge 22 dicembre 1984, n. 887, hanno valore di interpretazione autentica".
L'articolo 5 è sostituito dal seguente:
"Art. 5. - 1. All'onere derivante dall'applicazione del presente decreto, valutato in lire 200 miliardi per ciascuno degli anni 1988 e 1989, si provvede a carico dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1987-1989, al capitolo 5935 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1987".
2. La presente legge entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 6 febbraio 1987

COSSIGA

CRAXI, Presidente del Consiglio dei Ministri

GORIA, Ministro del tesoro

Visto, il Guardasigilli: ROGNONI

AVVERTENZA:

Il decreto-legge 9 dicembre 1986, n. 833, è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 236 del 10 dicembre 1986.
Il testo del decreto-legge coordinato con la legge di conversione sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del giorno 20 febbraio 1987.