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LEGGE 22 febbraio 1994, n. 146

Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - Legge comunitaria 1993.

note: Entrata in vigore della legge: 19-3-1994 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 02/05/2006)
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  • DISPOSIZIONI GENERALI SUI
    PROCEDIMENTI PER L'ADEMPIMENTO DEGLI
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    CAPO VI
    AMBIENTE E AGRICOLTURA
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    PRODUZIONE INDUSTRIALE
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  • DISPOSIZIONI PARTICOLARI DI ADEMPIMENTO
    DIRETTO E CRITERI SPECIALI
    DI DELEGA LEGISLATIVA
    Capo VIII
    RELAZIONI DELLA COMUNITÀ
  • 58
  • 59
  • 60
  • Allegati
Testo in vigore dal:  25-2-1996
aggiornamenti all'articolo
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

IL

PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA

Art. 1

(Delega al Governo per l'attuazione di direttive comunitarie).
1. Il Governo è delegato ad emanare, entro il termine di un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, i decreti legislativi recanti le norme occorrenti per dare attuazione alle direttive comprese nell'elenco di cui all'allegato A.
((2))
2. Se per effetto di direttive notificate nel secondo semestre dell'anno di cui al comma 1 la disciplina risultante da direttive comprese nell'elenco è modificata, senza che siano introdotte nuove norme di principio, la scadenza del termine è prorogata di sei mesi.
3. I decreti legislativi sono adottati, nel rispetto dell'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie congiuntamente ai Ministri con competenza istituzionale prevalente per la materia e di concerto con i Ministri degli affari esteri, di grazia e giustizia e del tesoro, se non proponenti.
4. Gli schemi dei decreti legislativi recanti attuazione delle direttive comprese nell'elenco di cui all'allegato B, a seguito di deliberazione preliminare del Consiglio dei ministri, sono trasmessi alla Camera dei deputati ed al Senato della Repubblica perché su di essi sia espresso, entro quaranta giorni dalla data di trasmissione, il parere delle Commissioni competenti per materia. Decorso tale termine i decreti sono adottati.
5. Entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Governo può emanare disposizioni integrative e correttive, nel rispetto dei principi e criteri direttivi da essa fissati, con la procedura indicata nei commi 3 e 4.

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AGGIORNAMENTO (2)
La L. 6 febbraio 1996, n. 52 ha disposto (con l'art. 6, comma 1) che " Il termine di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 22 febbraio 1994, n. 146, per quanto attiene all'attuazione delle direttive di cui agli articoli 20, 26, 28 limitatamente alle direttive 92/65/CEE e 92/118/CEE, 33, 37, 38 e 57 della legge medesima, è sostituito dal termine di cui all'articolo 1, comma 1, della presente legge."