stai visualizzando l'atto

LEGGE 18 giugno 1998, n. 194

Interventi nel settore dei trasporti.

note: Entrata in vigore della legge: 10-7-1998 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 30/07/2021)
nascondi
Testo in vigore dal:  10-7-1998
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Promulga

la seguente legge:

Art. 1

Interventi nel settore del trasporto aereo
1. Per la realizzazione di opere di ampliamento, ammodernamento, riqualificazione e completamento necessarie ad assicurare un migliore funzionamento degli aeroporti di Perugia Sant'Egidio e di Salerno Pontecagnano, è autorizzata la spesa complessiva di lire 14,5 miliardi, da iscrivere nello stato di previsione del Ministero dei trasporti e della navigazione, destinata ai due aeroporti anzidetti in ragione, rispettivamente, di lire 1,5 miliardi annue nel triennio 1997-1999 e di lire 5 miliardi per ciascuno degli anni 1998 e 1999.
2. Per le finalità di cui all'articolo 5 del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 1997, n. 135, sono autorizzati gli ulteriori limiti di impegno quindicennali di lire 9,9 miliardi per l'anno 1999 e di lire 15 miliardi per l'anno 2000, di cui una quota di lire 5 miliardi per il potenziamento e l'ammodernamento degli aeroporti di Venezia, Siena, Ancona, Perugia, Foggia e Napoli ai fini dello svolgimento del Giubileo 2000.
3. È autorizzata altresì la spesa di lire 9 miliardi per l'anno 1998, quale concorso per la realizzazione della nuova sede della scuola nazionale per l'assistenza al volo, di cui all'articolo 2, comma 3-bis, del decreto-legge 28 giugno 1995, n. 251, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 1995, n. 351.
4. In relazione al processo di liberalizzazione e di privatizzazione del mercato del trasporto aereo, il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, di concerto con il Ministro dei trasporti e della navigazione, è autorizzato ad erogare somme per la ricapitalizzazione delle società di trasporto aereo di cui all'articolo 2, comma 192, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, nel limite di spesa di lire 196 miliardi per l'anno 1998, di lire 322 miliardi per l'anno 1999, di lire 500 miliardi per l'anno 2000 e di lire 500 miliardi per l'anno 2001. Il Ministro dei trasporti e della navigazione riferisce ogni sei mesi al Parlamento in merito all'andamento del predetto processo.
NOTE
Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note all'art. 1:
- L'art. 5 del D.L. 25 marzo 1997, n. 67, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 1997, n. 135, recante: "Disposizioni urgenti per favorire l'occupazione", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 24 maggio 1997, n. 119, così recita:
"Art. 5 (Interventi nel settore del trasporto aereo). - 1. Per la realizzazione di opere di ampliamento, ammodernamento e riqualificazione necessarie ad assicurare, a breve e medio termine, il migliore funzionamento delle infrastrutture aeroportuali, con priorità per gli aeroporti di Bari, Cagliari e Catania, è autorizzata, a decorrere dal secondo semestre 1997, la contrazione, da parte delle società di gestione costituite secondo le previsioni dell'art. 10, comma 13, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, ovvero, in mancanza, dagli enti locali territorialmente competenti, di mutui od altre operazioni finanziarie in relazione a rate di ammortamento per capitale ed interessi complessivamente determinate dal limite di impegno quindicennale di lire 45 miliardi per l'anno 1998.
2. La realizzazione delle opere di cui al comma 1 è affidata alle società di gestione aeroportuale ovvero all'ente locale territorialmente competente.
Il Ministro dei trasporti e della navigazione provvede ad erogare direttamente a ciascuno degli istituti di credito interessati le quote di rate di ammortamento relative agli impegni finanziari di cui al comma 1.
3. All'onere derivante dall'autorizzazione del presente articolo, pari a lire 45 miliardi per ciascuno degli anni 1998 e 1999, si provvede con corrispondente utilizzo delle proiezioni per i medesimi anni dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1997-1999, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1997, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dei trasporti e della navigazione".
- L'art. 2, comma 3-bis, del D.L. 28 giugno 1995, n. 251, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 1995, n. 351, recante: "Disposizioni urgenti in materia di gestioni aeroportuali, di trasporti eccezionali e di veicoli adibiti a servizi di emergenza", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 24 agosto 1995, n. 197, così recita:
"3-bis. Nell'ambito della trasformazione dell'Azienda, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, si dovrà procedere alla riorganizzazione e alla ricollocazione della scuola nazionale per l'assistenza al volo, individuando una adeguata area aeroportuale, fornita di appositi supporti strutturali".