stai visualizzando l'atto

LEGGE 17 agosto 1999, n. 290

Proroga di termini nel settore agricolo.

note: Entrata in vigore della legge: 21-8-1999
nascondi
Testo in vigore dal:  21-8-1999
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Promulga

la seguente legge:

Art. 1

Immissione in circolazione delle motoagricole
1. Il termine di cui al comma 8 dell'articolo 235 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, da ultimo prorogato dall'articolo 8 del decreto-legge 4 ottobre 1996, n. 517, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1996, n. 611, è ulteriormente prorogato al 30 settembre 1999.
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 2, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Nota all'art. 1:
- Si trascrive l'art. 8 del decreto-legge 4 ottobre 1996, n. 517, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1996, n. 611 (Interventi nel settore dei trasporti):
"Art. 8 (Disposizioni in materia di circolazione stradale). - 1. Al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, come modificato dal decreto legislativo 10 dicembre 1993, n. 360, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'art. 61 sono apportate le seguenti modificazioni:
1) al comma 1:
a) alla lettera a) le parole: ''2,50 m'' sono sostituite dalle seguenti: "2,55 m";
b) alla lettera c) le parole: ''7,50 m'' a ''due o più assi,'' sono sostituite con le parole: ''12 m, con l'esclusione dei semirimorchi, per i veicoli isolati,'' ed è aggiunto, infine, il seguente periodo: ''gli autobus da noleggio, da gran turismo e di linea possono essere dotati di strutture portasci applicate posteriormente a sbalzo, in deroga alla predetta lunghezza massima secondo direttive stabilite con decreto del Ministero dei trasporti e della navigazione - Direzione generale della M.C.T.C.''.
2) al comma 2 l'ultimo periodo dalle parole: ''gli autotrenì' a ''regolamentò' è sostuito dal seguente: ''gli autotreni e filotreni non devono eccedere la lunghezza massima di 18,75 m in conformità alle prescrizioni tecniche stabilite dal Ministro dei trasporti e della navigazioné':
b) all'art. 234 sono apportate le seguenti modificazioni:
1) al comma 1 le parole: ''di tre anni a decorrere dall'entrata in vigore delle presenti normè' sono sostituite dalle seguenti: ''del 31 dicembre 1996'';
c) all'art. 235 il comma 8 è sostituito dal seguente: '' 8. Alle macchine agricole e alle macchine operatrici di cui al capo IV, titolo III (Circolazione su strada delle macchine agricole e delle macchine operatrici), sia in merito alle caratteristiche che alla costruzione ed omologazione, alla circolazione, alla revisione ed alla targatura, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del presente articolo. Le omologazioni già rilasciate entro la data di entrata in vigore dei decreti attuativi previsti nel presente articolo conservano, ai fini della immissione in circolazione delle macchine agricole e delle macchine operatrici, la validità fino alla scadenza temporale; per le omologazioni prive di scadenza temporale questa è fissata al compimento del quinto anno dalla data di entrata in vigore dei predetti decreti attuativi. Fanno eccezione le motoagricole di cui alle previgenti disposizioni in materia, che possono essere immesse in circolazione senza necessità dei successivi adeguamenti, con la classificazione prevista dalle disposizioni citate, fino alla scadenza temporale dell'omologazione del tipo già concessa, e comunque non oltre il 31 marzo 1997. Per i complessi costituiti da trattrici e attrezzi comunque portati, di cui all'art. 104, comma 7, lettera e), immessi in circolazione alla data di entrata in vigore del presente codice, sa applicano le disposizioni previgenti.''".