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REGIO DECRETO 28 settembre 1919, n. 1924

Che approva il regolamento per l'esecuzione del capo IV della legge 16 luglio 1916, n. 947, contenente disposizioni circa le acque minerali e gli stabilimenti termali, idroterapici, di cure fisiche ed affini. (019U1924)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 09/11/1919 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 10/02/1926)
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Testo in vigore dal:  9-11-1919

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA
Sentiti il Consiglio superiore di sanità e il Consiglio di Stato;
Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla

proposta del Nostro ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il ministro per l'agricoltura; Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1

Articolo unico.

È approvato l'unito regolamento, che sarà vidimato e sottoscritto d'ordine nostro dai due ministri proponenti, per l'esecuzione del capo IV della legge 16 luglio 1916, n. 947, contenente disposizioni circa le acque minerali e gli stabilimenti termali, idroterapici, di cure fisiche ed affini.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 28 settembre 1919.

VITTORIO EMANUELE

NITTI - VISOCCHI.

Visto, Il guardasigilli: MORTARA.