Testo in vigore fino al 24/12/2008
LEGGE REGIONALE 24
maggio 1985 , N. 52Norme organizzative
in materia di usi civici
(BURL n. 22, 1º suppl. ord. del 29 Maggio 1985 )
urn:nir:regione.lombardia:legge:1985-05-24;52
Art. 1.
1. Le funzioni amministrative in materia di usi civici,
trasferite alla regione Lombardia con decreto
del presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 11 e con decreto
del presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 , sono esercitate
dal presidente della giunta regionale o dall’assessore all’agricoltura
e foreste, se delegato.
Art. 3.
1. Sono a carico della regione gli oneri relativi alle operazioni
di propria competenza previste dalla legge
16 giugno 1927, n. 1766 , e dal regolamento approvato con R.D.
26 febbraio 1928, n. 332 , ad eccezione di quelle riguardanti registrazioni
e trascrizioni che sono a carico dei soggetti interessati.
2. Al fine di accelerare la definizione delle operazioni
di cui al precedente comma, la regione concede contributi ai comuni che attuano
un programma di ricerche documentarie e allestiscono strumentazioni cartografiche
ai fini degli obiettivi di cui alla presente legge.
3. Le domande dei comuni, rivolte ad ottenere i contributi,
devono essere indirizzate al presidente della giunta regionale e pervenire
entro il 31 marzo di ogni anno.
4. La giunta regionale delibera il piano di riparto fra
i comuni richiedenti.
5. La liquidazione dei contributi è subordinata al
positivo accertamento dell’effettiva collaborazione prestata.
Art. 4.
1. Sino all’entrata in vigore di organiche disposizioni
regionali in materia di usi civici, per le alienazioni e le modifiche di destinazione
dei beni d’uso civico, di cui all’art.
12 della legge 16 giugno 1927, n. 1766 , si applicano le disposizioni
dei seguenti commi.
2. Il direttore generale competente può autorizzare
le alienazioni o i mutamenti di destinazione a condizione che gli strumenti
urbanistici generali prevedano diversa destinazione dei beni stessi ovvero
in connessione ad opere ed interventi di pubblica utilità.
(2)
3. La giunta regionale può altresì autorizzare
alienazioni o mutamenti di destinazione, purché conseguenti ad atti
deliberativi, esecutivi alla data del 31 dicembre 1984, delle amministrazioni
competenti.
4. Ai fini degli adempimenti istruttori, la regione può
avvalersi degli uffici di province o di comunità montane, previe intese
con le amministrazioni interessate a norma dell’art.
69 dello statuto regionale; la regione può altresì conferire,
ai medesimi fini, incarichi professionali ad esperti di comprovata capacità
in materie agrarie, forestali, catastali e storico giuridiche, con decreto
del presidente della giunta regionale o dell’assessore all’agricoltura
e foreste, se delegato.
Art. 5.
1. In sede di prima applicazione della presente legge, le
domande di cui al terzo comma del precedente
articolo 3 dovranno pervenire entro novanta giorni dall’entrata
in vigore della legge stessa.
2. Entro un anno dall’entrata in vigore della presente
legge le comunità montane, su indicazioni e proposte dei comuni e delle
associazioni agrarie, formuleranno un piano di interventi, anche per un’eventuale
diversa destinazione dei terreni di uso civico, in relazione a quanto previsto
dall’articolo 4 del regolamento approvato con R.D.
26 febbraio 1928, n. 332 .
3. Gli interventi di cui al precedente comma saranno disciplinati
e finanziati con successiva legge regionale.
Art. 6.
1. Per le finalità previste dalla presente legge
è autorizzata per il 1985:
a) la spesa di lire dieci milioni per le finalità
previste dai precedenti articoli 4, quarto comma e
3, primo comma;
b) la spesa di lire dieci milioni per le finalità
previste dal precedente articolo 3, secondo comma.
2. Alla determinazione delle spese derivanti da quanto previsto
dal precedente primo comma si provvederà
a decorrere dall’esercizio finanziario 1986 con la legge di approvazione
del bilancio dei singoli esercizi ai sensi dell’art.
22, primo comma, della L.R. 31 marzo 1978, n. 34 .
3. Al finanziamento dell’onere di lire venti milioni,
previsto per il 1985 dal precedente primo comma,
si provvede mediante riduzione della dotazione finanziaria di competenza e
di cassa del capitolo 1.5.1.5.1.544 "Fondo per la riassegnazione dei residui
dichiarati perenti di spese correnti per l’esercizio di funzioni normali"
iscritto nello stato di previsione delle spese del bilancio di previsione
per l’esercizio finanziario 1985.
4. In relazione a quanto disposto dal presente articolo
al bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 1985, parte I,
ambito 3, settore 3, finalità 17 sono istituiti:
- l’attività 3.3.17.2 "Interventi in materia
di usi civici";
- il capitolo 1.3.3.17.2.2022 "Spese per le operazioni di
accertamento liquidazioni e regolamento di usi civici" con la dotazione finanziaria
di competenza e di cassa di lire dieci milioni;
- il capitolo 1.3.3.17.2.2023 "Contributi a comuni per
ricerche documentarie, per strumentazioni cartografiche e per ogni altra collaborazione
in materia di usi civici" con la dotazione finanziaria di competenza e di
cassa di lire dieci milioni.
Allegato(3)
urn:nir:regione.lombardia:legge:1985-05-24;52#ann1
NOTE:
1. L'articolo è stato abrogato dall'art.
36, comma 3 della l.r. 23 luglio 1996, n. 16 (allegato).
2. Il comma è stato sostituito dall'art.
2, comma 11, lett. a) della l.r. 2 febbraio 2001, n. 3.
3. L'allegato è stato abrogato dall'art.
36, comma 3 della l.r. 23 luglio 1996, n. 16 (allegato).
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia