Testo in vigore fino al 24/12/2008
LEGGE REGIONALE 16 maggio 1986 , N. 13

Norme procedurali in materia di usi civici

(BURL n. 21, 1º suppl. ord. del 21 Maggio 1986 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:1986-05-16;13

Art. 1.
Affrancazione.
1. I terreni contemplati dai successivi secondo e terzo comma sono considerati a tutti gli effetti affrancati dal gravame d’uso civico.
2. I progetti di liquidazione degli usi civici sui terreni alieni, già vistati dal commissario per la liquidazione degli usi civici prima dell’entrata in vigore del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616 , e che non abbiano avuto totale o parziale esecuzione, ai sensi dell’art. 15 del R.D. 26 febbraio 1928, n. 332 , all’entrata in vigore della presente Legge, sono dichiarati decaduti per le parti afferenti ai terreni per i quali è stato previsto un canone enfiteutico annuo di affrancazione di cui all’art. 7 della Legge 16 giugno 1927, n. 1766 , inferiore alle lire diecimila.
3. Parimenti non si procederà alla liquidazione degli usi civici su terreni alieni per i quali deve essere ancora formalizzato il progetto di liquidazione, qualora il canone enfiteutico annuo di affrancazione sia previsto in misura inferiore alle lire ventimila.
4. Il relativo decreto dichiarativo, pubblicato all’albo pretorio del comune per trenta giorni consecutivi, diviene definitivo qualora non siano state prodotte opposizioni da parte del comune o dei cittadini.
5. In caso di presentazione di opposizioni nel suindicato periodo di pubblicazione, il presidente della giunta regionale, o l’assessore competente in materia, se delegato, ai sensi dell’art. 1 della Legge Regionale 24 maggio 1985, n. 52 , adotta le definitive determinazioni.
Art. 2.
Liquidazioni a canone enfiteutico.
1. Salvo quanto stabilito dal precedente articolo, qualora il progetto di liquidazione degli usi civici su terreni alieni preveda per il titolare, anche non individuale, un canone enfiteutico annuo di affrancazione inferiore alle lire cinquantamila, può essere stabilito dal presidente della Giunta regionale, o dall’assessore competente per materia, se delegato, su richiesta del Comune, il pagamento dell’intero ammontare del capitale di affrancazione in non più di cinque annualità consecutive.
2. Qualora il canone sia superiore alle lire cinquantamila ed inferiore alle centomila, il pagamento potrà essere stabilito in non più di dieci annualità consecutive.
3. Le disposizioni di cui ai precedenti commi si applicano anche per il pagamento del canone imposto, in sede di legittimazione di occupazioni abusive, ai sensi dell’art. 10 della Legge 16 giugno 1927, n. 1766 .
Art. 3.
Domanda di liquidazione.
1. Su domanda degli interessati, è ammessa in qualsiasi momento la liquidazione degli usi civici su terreni alieni, anche indipendentemente da un progetto di liquidazione su tutti o parte dei terreni siti in un comune ovvero, nell’ambito del territorio dello stesso, in quello di una frazione.
2. La domanda deve contenere l’offerta della porzione di terreno da assegnarsi in compenso dei diritti civici da liquidare o dell’ammontare del canone di natura enfiteutica, ai sensi degli artt. 6 e 7 della Legge 16 giugno 1927, n. 1766 .
3. Può essere omessa la perizia sul valore dell’offerta qualora sulla medesima si sia espresso favorevolmente il consiglio comunale e, per i beni frazionali e delle associazioni agrarie, la rappresentanza, ove esistente, della frazione o dell’associazione interessata.
Art. 4.
Promiscuità.
1. Qualora l’uso civico a favore degli abitanti di un comune, frazione o associazione venga esercitato, in promiscuità o meno, su terreni di esclusiva proprietà di altro comune o frazione o associazione, non si fa luogo a divisione, ma i terreni vengono affrancati dall’altrui uso civico attraverso il pagamento, secondo le modalità previste dall’ultimo comma del precedente articolo 2 di un capitale di affrancazione determinato in ragione dell’entità e attualità d’esercizio del diritto.
2. Parimenti di regola non si dà luogo a divisione in ogni ipotesi di promiscuità qualora la divisione venga ad interrompere la continuità dei terreni o pregiudichi, a giudizio del presidente della giunta regionale, o dell’assessore competente per materia, se delegato, la miglior utilizzazione dei terreni oggetto della promiscuità.
3. Qualora venga conservata la promiscuità, anche per ragioni diverse dai bisogni dell’economia locale, in caso di successiva alienazione dei terreni vengono determinate, con lo stesso provvedimento autorizzativo di cui all’art. 4 della Legge Regionale 24 maggio 1985, n. 52 , le quote del corrispettivo della vendita spettanti ad ogni comune frazione e associazione.
Art. 5.
Regolarizzazione.
1. La giunta regionale può, in via alternativa al provvedimento di legittimazione di cui al titolo I, capo IV, del R.D. 26 febbraio 1928, n. 332 , autorizzare la regolarizzazione della situazione dei terreni occupati senza titolo giuridico attraverso la compravendita dei terreni medesimi, anche al di fuori delle ipotesi previste dall’art. 4 secondo comma, della Legge Regionale 24 maggio 1985, n. 52 .
2. Qualora trattisi di occupazioni abusive costituite da sconfinamenti di modesta entità a danno di terreni d’uso civico comunali, frazionali o delle associazioni contigui ai terreni di proprietà degli occupatori, si può procedere a semplici rettifiche dei confini, da approvarsi su proposta del consiglio comunale da parte del presidente della giunta regionale, o dell’assessore competente per materia, se delegato, e, per i beni frazionali e dell’associazione, della rappresentanza, ove esistente, della frazione o dell’associazione interessata.
3. In vista dell’adozione dei provvedimenti di cui ai precedenti commi viene chiesto l’avviso del commissario per la liquidazione degli usi civici; in caso di mancata risposta, entro trenta giorni dalla ricezione della richiesta, si prescinde dall’avviso.
Art. 6.
Prescrizioni di strumenti urbanistici.
1. Qualora il piano regolatore comunale generale preveda per interi comparti il mutamento di destinazione dei terreni di cui alla categoria a) dell’art. 11 della Legge 16 giugno 1927, n. 1766 , non si fa luogo ad ulteriori specifici provvedimenti autorizzativi riguardanti i singoli terreni compresi nei comparti suddetti, salva l’adozione di decreto, ai sensi dell’art. 1 della Legge Regionale 24 maggio 1985, n. 52 , avente valore di atto di ricognizione.
Art. 7.
Terreni utilizzabili per la coltura agraria.
1. Non si procede alla ripartizione di cui all’art. 13 della Legge 16 giugno 1927, n. 1766 , dei terreni indicati alla lettera b) dell’art. 11 della stessa Legge.
2. Dei terreni comunali medesimi il comune potrà liberamente disporre e parimenti potranno disporre sentito il consiglio comunale, le frazioni e le associazioni per i rispettivi beni, purché nel rispetto delle previsioni del piano regolatore generale, senza che occorra una specifica autorizzazione regionale, salva l’adozione di decreto, ai sensi dell’art. 1 della Legge Regionale 24 maggio 1985, n. 52 , avente valore di atto di ricognizione.
3. Il presidente della Giunta regionale, o l’Assessore competente per materia, se delegato, su richiesta del comune e sentito previamente il consiglio comunale, della frazione o dell’associazione interessata, può esentare i capitali e le altre somme di denaro di cui all’art. 24 della Legge 16 giugno 1927, n. 1766 , dal vincolo previsto dallo stesso articolo.
Art. 8.
Conciliazione.
1. Al fine della sollecita definizione delle pratiche concernenti la liquidazione degli usi civici su terreni alieni, lo scioglimento di promiscuità, la regolarizzazione di occupazioni abusive nonché ogni altra questione attinente alla materia degli usi civici, viene promosso e favorito ogni esperimento di accordo e conciliazione dal servizio regionale competente.
2. Ove penda procedimento avanti al commissario, il Servizio usi civici della Giunta regionale tiene costantemente informato il commissario stesso degli sviluppi e dell’esito dell’esperimento di conciliazione.
Art. 9.
Chiusura delle operazioni.
1. Ultimate le operazioni di accertamento dei terreni comunali o frazionali d’uso civico o delle associazioni, di liquidazione degli usi civici su terreni alieni, di scioglimento o di conservazione delle promiscuità, di regolarizzazione delle occupazioni, nonché ogni altra operazione alle precedenti collegata, si procede per ogni singolo comune alla dichiarazione di chiusura delle operazioni medesime e alla formale archiviazione della relativa pratica.
2. Il provvedimento, come ogni altro nella materia degli usi civici, che non abbia carattere autorizzativo o di mera ricognizione ai sensi dei precedenti articoli 6 e 7, viene pubblicato all’albo pretorio del Comune e diviene definitivo ove entro trenta giorni non siano presentati reclami ed opposizioni; copia dei reclami od opposizioni indirizzati al commissario, è inviata alla regione ed al comune interessato.
3. La riapertura delle operazioni di cui al primo comma del presente articolo è sempre ammessa, sulla base di nuovi documentati elementi di conoscenza, di iniziativa d’ufficio della regione o su richiesta del commissario.
4. A tal fine e per ogni altra esigenza, tutti gli atti d’archivio del servizio usi civici della giunta regionale sono a disposizione del commissario.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia