Testo in vigore fino al 15/04/2015
Legge Regionale 1 ottobre 2014 , n. 27

Adempimenti derivanti dagli obblighi nei confronti dell'Unione Europea relativi alle attività estrattive di cava

(BURL n. 40, suppl. del 01 Ottobre 2014 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2014-10-01;27

Art. 1
(Oggetto e finalità della legge)
1. La presente legge disciplina l'efficacia dei piani delle cave, approvati, ai sensi dell'articolo 8 della legge regionale 8 agosto 1998, n. 14 (Nuove norme per la disciplina della coltivazione di sostanze minerali di cava), più di ventiquattro mesi dopo la data di cui all'articolo 13 della direttiva 2001/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 giugno 2001, concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente, senza previa sottoposizione alla procedura di Valutazione Ambientale Strategica (VAS).
2. La presente legge è finalizzata a garantire:
a) l'applicazione della direttiva 2001/42/CE ai piani delle cave;
b) il superamento del precontenzioso UE 'Caso EU Pilot 2706/11/ENVI', relativo all'applicazione della procedura di VAS ai piani delle cave.
Art. 2
(Efficacia dei piani delle cave)
1. Fatto salvo quanto indicato al comma 3, l'efficacia dei piani delle cave di cui all'articolo 1, comma 1, è sospesa fino alla presa d'atto, da parte dell'autorità proponente, individuata ai sensi della deliberazione del Consiglio regionale 13 marzo 2007, n. VIII/351 (Indirizzi generali per la valutazione di piani e programmi (articolo 4, comma 1, l.r. 11 marzo 2005, n. 12)), del rapporto ambientale elaborato nel processo di VAS e comunque non oltre dodici mesi dall'approvazione della presente legge.
2. I procedimenti amministrativi per l'approvazione dei progetti di gestione produttiva d'ambito territoriale estrattivo (ATE) e per il rilascio delle autorizzazioni alla coltivazione delle sostanze minerali di cava, di cui alla l.r. 14/1998, pendenti alla data di entrata in vigore della presente legge, sono sospesi nel periodo di cui al comma 1.
3. Nel periodo che intercorre tra la presa d'atto del rapporto ambientale e l'approvazione del piano delle cave da parte del Consiglio regionale, le province possono approvare i progetti di gestione produttiva di ATE e autorizzare l'esercizio dell'attività estrattiva, ai sensi della l.r. 14/1998, purché gli interventi previsti siano compatibili con le previsioni del rapporto ambientale.
4. I procedimenti di Valutazione d'Impatto Ambientale (VIA) sui progetti di gestione produttiva di ATE e sui progetti attuativi di coltivazione di cava, in corso alla data di approvazione della presente legge, sono comunque portati a termine. Le risultanze di tali procedimenti possono essere tenute in considerazione nell'ambito del processo di VAS sui piani delle cave.
5. Sono fatti salvi gli interventi oggetto di autorizzazione già rilasciata, ai sensi dell'articolo 16, comma 1, della l.r.14/1998, ed efficace alla data di entrata in vigore della presente legge. Tali interventi, nonché i relativi atti amministrativi, dovranno conformarsi alle indicazioni e alle prescrizioni eventualmente emergenti dal processo di VAS.
Art. 3
(Entrata in vigore)
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione Lombardia.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia