Testo in vigore fino al 12/02/2018
Legge Regionale 19 dicembre 2014 , n. 34

Disposizioni in materia di vendita dei carburanti per autotrazione. Modifiche al titolo II, capo IV della legge regionale 2 febbraio 2010, n. 6 (Testo unico delle leggi regionali in materia di commercio e fiere)

(BURL n. 52, suppl. del 23 Dicembre 2014 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2014-12-19;34

Art. 1
(Modifiche alla l.r. 6/2010)
1. Al titolo II, capo IV, della legge regionale 2 febbraio 2010, n. 6 (Testo unico delle leggi regionali in materia di commercio e fiere)(1) sono apportate le seguenti modifiche:
a) alla lettera c) del comma 2 dell'articolo 81, dopo le parole 'di gas metano' sono aggiunte le seguenti: 'di gas naturale liquefatto (GNL)';
b) al comma 1 dell'articolo 83 le parole 'Istituto regionale di ricerca (IRER)' sono sostituite dalle seguenti: 'Istituto superiore per la ricerca la statistica e la formazione (EUPOLIS Lombardia)';
c) all'articolo 87 sono apportate le seguenti modifiche:
1) al comma 6, le parole '12 gennaio 1998, n. 37 (Regolamento recante disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione incendi, a norma dell'articolo 20, comma 8, della legge 15 marzo 1997, n. 59)' sono sostituite dalle seguenti: '1° agosto 2011, n. 151 (Regolamento recante semplificazione della disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione degli incendi, a norma dell'articolo 49, comma 4-quater, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122)';
2) il secondo periodo del comma 7 dell'articolo 87 è soppresso;
d) dopo il comma 4 dell'articolo 88 è aggiunto il seguente comma:
'4 bis. Le modifiche di cui al comma 3, lettere a) e b), di un impianto di distribuzione di carburante già esistente sono subordinate ai medesimi obblighi previsti dall'articolo 89 per l'apertura di un nuovo impianto, ivi incluso, nelle aree urbane individuate dalla Giunta regionale, l'obbligo relativo agli erogatori di elettricità per veicoli elettrici, salvo che nel contesto considerato l'installazione degli erogatori di energia elettrica, GPL o metano, sia tecnicamente impossibile o, comunque, abbia un costo sproporzionato all'entità della modifica, in conformità ai criteri preventivamente individuati dalla Giunta con apposita delibera.';(2)
e) all'articolo 89 sono apportate le seguenti modifiche:(2)
1) alla rubrica dopo la parola 'metano' sono aggiunte le parole 'e di GPL';
2) in tutto il comma 1, dopo la parola 'metano' sono aggiunte le parole 'e GPL';
3) al primo periodo del comma 2, dopo le parole 'Fino al raggiungimento del numero minimo di impianti' sono inserite le seguenti: 'di carburante a metano';
4) il secondo periodo del comma 2 è così sostituito:
'Nei bacini in equilibrio per il prodotto metano, i nuovi impianti devono dotarsi del prodotto GPL o in alternativa del prodotto metano e, in aggiunta ai precedenti, nelle aree urbane individuate con provvedimento amministrativo della Giunta regionale dell'erogatore di elettricità per veicoli, fino al completo raggiungimento di tutti gli obiettivi di programmazione regionale per la rete ordinaria e per la rete autostradale sull'intero territorio regionale. L'obbligo di dotarsi dell'erogatore di elettricità per veicoli può essere assolto, d'intesa con il Comune competente, anche individuando una localizzazione dell'erogatore su area pubblica o privata diversa dal sedime dell'impianto oggetto di istanza autorizzatoria.';
5) il terzo periodo del comma 2 è così sostituito:
'I nuovi impianti con più prodotti petroliferi non possono essere messi in esercizio se non ottemperano fin da subito all'obbligo di erogazione del prodotto a basso impatto ambientale, individuato ai sensi del presente comma: metano o, limitatamente ai bacini in equilibrio per tale prodotto, GPL.';
6) al comma 4, le parole 'agli obblighi di cui al comma 2 del presente articolo e al comma 8 dell'articolo 90' sono sostituite dalle seguenti: 'all'obbligo di dotarsi del prodotto metano,' e dopo la parola 'deliberazione' sono aggiunte le seguenti: ', se tale obbligo comporta ostacoli tecnici ed oneri economici eccessivi e non proporzionali alla finalità dell'obbligo medesimo. In tal caso l'impianto deve, comunque, dotarsi del prodotto GPL.'.
Art. 2
(Entrata in vigore)
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.
NOTE:
1. Si rinvia alla l.r. 2 febbraio 2010, n. 6, per il testo coordinato con le presenti modifiche. Torna al richiamo nota
2. La Corte costituzionale con sentenza n. 105/2016 ha dichiarato non fondato la questione di legittimità costituzionale della lettera. Torna al richiamo nota
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia