Legge Regionale
7 luglio 2008
, n. 20
Testo unico delle leggi regionali in materia di organizzazione e personale
(BURL n. 28, 1° suppl. ord. del 10 Luglio 2008 )
urn:nir:regione.lombardia:legge:2008-07-07;20
Art. 103
(Abrogazioni)
1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono o restano abrogate le seguenti disposizioni:
a) legge regionale 18 aprile 1980, n. 41 (Norme sulla disciplina degli accordi sull'indennità di fine servizio del personale regionale)(84);
b) legge regionale 22 novembre 1982, n. 63 (Norme in materia di indennità ai componenti di commissioni, comitati o collegi comunque denominati)(85);
c) legge regionale 25 maggio 1983, n. 45 (Norme concernenti le caratteristiche, la fornitura e l'uso delle uniformi per il personale in servizio presso la regione Lombardia)(86);
d) legge regionale 30 maggio 1985, n. 66 (Disposizioni finanziarie riguardanti i pagamenti a favore del personale del ruolo del Consiglio regionale)(87);
e) legge regionale 7 settembre 1987, n. 26 (Disciplina del sistema di formazione del personale regionale)(88);
f) legge regionale 8 maggio 1990, n. 33 (Istituzione dell'agenzia di stampa e di informazione della Giunta Regionale e delle strutture e degli organismi per la comunicazione, l'editoria e l'immagine)(89);
g) legge regionale 30 dicembre 1994, n. 47 (Nuove norme concernenti le commissioni esaminatrici per i concorsi della regione relativi ai livelli funzionali dal sesto all'ottavo. Modifiche dell'art. 12 della l.r. 6 ottobre 1979, n. 54 'Disposizioni sull'ordinamento, sullo stato giuridico e sul trattamento economico dei dipendenti regionali, in attuazione dell'accordo relativo al contratto nazionale per il personale delle regioni a statuto ordinario' e dell'art. 3 della l.r. 22 novembre 1982, n. 63 'Norme in materia di indennità ai componenti di commissioni, comitati o collegi comunque denominati')(90);
i) legge regionale 10 marzo 1995, n. 11 (Modifiche alla legge regionale 'Revisione dell'ordinamento del personale regionale')(92);
j) legge regionale 23 luglio 1996, n. 16 (Ordinamento della struttura organizzativa e della dirigenza della giunta regionale)(93);
k) legge regionale 7 settembre 1996, n. 21 (Ordinamento della struttura organizzativa e della dirigenza del Consiglio regionale)(94);
l) legge regionale 17 febbraio 1997, n. 2 (Istituzione della Delegazione della Regione Lombardia presso la sede dell'Unione Europea a Bruxelles)(95);
m) legge regionale 3 settembre 1999, n. 21 (Modifica dell'art. 27 della l.r. 7 settembre 1996, n. 21 'Ordinamento della struttura organizzativa e della dirigenza del consiglio regionale')(96);
n) legge regionale 1 febbraio 2001, n. 2 (Modifica dell'articolo 7 (Disposizioni non finanziarie e modificazioni alle ll.rr. 34/1972 e 21/1996) della l.r. 5 settembre 2000, n. 25 'Assestamento al bilancio per l'esercizio finanziario 2000 ed al bilancio pluriennale 2000/2002 - II Provvedimento di variazione con modifiche di leggi regionali')(97);
o) legge regionale 24 giugno 2002, n. 13 (Modifiche ed integrazioni alla l.r. 23 luglio 1996, n. 16 'Ordinamento della struttura organizzativa e della dirigenza della Giunta regionale')(98);
2. Sono o restano altresì abrogate le seguenti disposizioni:
a) l'articolo 4, comma 2, lett. a) e b), della legge regionale 27 gennaio 1998, n. 1 (Legge di programmazione economico-finanziaria ai sensi dell'art. 9 ter della l.r. 31 marzo 1978, n. 34 'Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della regione' e successive modificazioni e integrazioni)(99);
b) l'articolo 4, comma 15, della legge regionale 27 gennaio 1998, n. 1 (Legge di programmazione economico-finanziaria ai sensi dell'art. 9 ter della l.r. 31 marzo 1978, n. 34 'Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della regione' e successive modificazioni e integrazioni)(100);
c) l'articolo 1, comma 6, della legge regionale 14 agosto 1998, n. 16 (Variazioni al bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1998 e al bilancio pluriennale 1998/2000 con modifiche di leggi regionali. - I provvedimento)(101);
d) l'articolo 2, comma 8, della legge regionale 22 gennaio 1999, n. 2 (Misure per la programmazione regionale, la razionalizzazione della spesa e a favore dello sviluppo regionale e interventi istituzionali e programmatici con rilievo finanziario)(102);
e) l'articolo 7, commi 1 e 2, della legge regionale 22 gennaio 1999, n. 2 (Misure per la programmazione regionale, la razionalizzazione della spesa e a favore dello sviluppo regionale e interventi istituzionali e programmatici con rilievo finanziario)(103);
f) l'articolo 2, comma 5, lett. a), della legge regionale 12 agosto 1999, n. 15 (Modifiche e abrogazioni legislative per la realizzazione dei progetti del programma regionale di sviluppo)(104);
g) l'articolo 5, commi 5 e 6, della legge regionale 12 agosto 1999, n. 15 (Modifiche e abrogazioni legislative per la realizzazione dei progetti del programma regionale di svilupo)(105);
h) l'articolo 2, commi 1, 2, 3, 7 lett. a), della legge regionale 14 gennaio 2000, n. 2 (Modifiche ed integrazioni a disposizioni legislative inerenti l'assetto istituzionale, gli strumenti finanziari e le procedure organizzative della Regione)(106);
i) l'articolo 4 della legge regionale 14 gennaio 2000, n. 2 (Modifiche ed integrazioni a disposizioni legislative inerenti l'assetto istituzionale, gli strumenti finanziari e le procedure organizzative della Regione)(107);
j) l'articolo 1, commi 11 e 35, della legge regionale 27 marzo 2000, n. 18 (Modifiche ed integrazioni a disposizioni legislative a supporto degli interventi connessi alla manovra di finanza regionale)(108);
k) l'articolo 7, commi 5, 6, 7 e 8, della legge regionale 5 settembre 2000, n. 25 (Assestamento al bilancio per l'esercizio finanziario 2000 ed al bilancio pluriennale 2000/2002 - II provvedimento di variazione con modifiche di leggi regionali)(109);
l) l'articolo 1, comma 11, lett. a) della legge regionale 2 febbraio 2001, n. 3 (Modifiche ed integrazioni a disposizioni legislative regionali in materia di assetto istituzionale, sviluppo economico, territorio e ambiente e infrastrutture e servizi alla persona, finalizzate all'attuazione del DPEFR ai sensi dell'art. 9-ter della l.r. 34/1978)(110);
m) l'articolo 1, commi 13 e 23, della legge regionale 2 febbraio 2001, n. 3 (Modifiche ed integrazioni a disposizioni legislative regionali in materia di assetto istituzionale, sviluppo economico, territorio e ambiente e infrastrutture e servizi alla persona, finalizzate all'attuazione del DPEFR ai sensi dell'art. 9-ter della l.r. 34/1978)(111);
n) l'articolo 1, comma 2, della legge regionale 3 aprile 2001, n. 6 (Modifiche alla legislazione per l'attuazione degli indirizzi contenuti nel documento di programmazione economico-finanziaria regionale - Collegato ordinamentale 2001)(112);
o) l'articolo 5 della legge regionale 3 aprile 2001, n. 6 (Modifiche alla legislazione per l'attuazione degli indirizzi contenuti nel documento di programmazione economico-finanziaria regionale - Collegato ordinamentale 2001)(113);
p) l'articolo 7, commi 8, 9, 10 e 11 della legge regionale 13 agosto 2001, n. 14 (Assestamento al bilancio per l'esercizio finanziario 2001 e bilancio pluriennale 2001/2003 a legislazione vigente e programmatico - I Provvedimento di variazione con modifiche di leggi regionali)(114);
q) l'articolo 2, comma 6, della legge regionale 17 dicembre 2001, n. 26 (Modifiche ed integrazioni a disposizioni legislative a supporto della manovra di finanza regionale)(115);
r) l'articolo 1, commi 1 e 2, della legge regionale 6 marzo 2002, n. 4 (Norme per l'attuazione della programmazione regionale e per la modifica e l'integrazione di disposizioni legislative)(116);
s) l'articolo 11, comma 15, della legge regionale 22 luglio 2002, n. 15 (Legge di semplificazione 2001. Semplificazione legislativa mediante abrogazione di leggi regionali. Interventi di semplificazione amministrativa e delegificazione)(117);
t) l'articolo 1, comma 3, lett. a) e b), della legge regionale 20 dicembre 2002, n. 32 (Disposizioni legislative per l'attuazione del documento di programmazione economico-finanziaria regionale, ai sensi dell'articolo 9-ter della legge regionale 31 marzo 1978, n. 34 (Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della Regione) - Collegato 2003)(118);
u) l'articolo 1, commi 4, lett. a) e 5 della legge regionale 24 marzo 2003, n. 3 (Modifiche a leggi regionali in materia di organizzazione, sviluppo economico, territorio e servizi alla persona)(119);
v) l'articolo 2, comma 1, lett. a), della legge regionale 18 giugno 2003, n. 8 (Modifiche a leggi regionali in materia di assetto istituzionale e sviluppo economico)(120);
w) l'articolo 4, della legge regionale 18 giugno 2003, n. 8 (Modifiche a leggi regionali in materia di assetto istituzionale e sviluppo economico)(121);
x) l'articolo 3, della legge regionale 24 marzo 2004, n. 5 (Modifiche a leggi regionali in materia di organizzazione, sviluppo economico e territorio. Collegato ordinamentale 2004)(122);
y) l'articolo 7, comma 12, della legge regionale 3 agosto 2004, n. 19 (Assestamento al bilancio per l'esercizio finanziario 2004 ed al bilancio pluriennale 2004/2006 a legislazione vigente e programmatico - I provvedimento di variazione con modifiche di leggi regionali)(123);
z) l'articolo 1, commi 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 e 17, della legge regionale 8 febbraio 2005, n. 6 (Interventi normativi per l'attuazione della programmazione regionale e di modifica e integrazione di disposizioni legislative - Collegato ordinamentale 2005)(124);
aa) l'articolo 1, comma 6 e 7, della legge regionale 20 dicembre 2005, n. 19 (Disposizioni legislative per l'attuazione del documento di programmazione economico-finanziaria regionale, ai sensi dell'articolo 9 ter della legge regionale 31 marzo 1978, n. 34 (Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della Regione) - Collegato 2006)(125);
bb) l'articolo 1, comma 4, della legge regionale 2 agosto 2006, n. 17 (Assestamento al bilancio per l'esercizio finanziario 2006 ed al bilancio pluriennale 2006/2008 a legislazione vigente e programmatico - I provvedimento di variazione con modifiche di leggi regionali)(126);
cc) l'articolo 7, comma 26, della legge regionale 2 agosto 2006, n. 17 (Assestamento al bilancio per l'esercizio finanziario 2006 ed al bilancio pluriennale 2006/2008 a legislazione vigente e programmatico - I provvedimento di variazione con modifiche di leggi regionali)(127);
dd) l'articolo 1, comma 5 bis, della legge regionale 27 dicembre 2006, n. 30 (Disposizioni legislative per l'attuazione del documento di rpogrammazione economico-finanziaria regionale, ai sensi dell'articolo 9 ter della legge regionale 31 marzo 1978, n. 34 (Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della Regione) - Collegato 2007)(128);
ee) l'articolo 1, comma 3, della legge regionale 31 luglio 2007, n. 18 (Assestamento al bilancio per l'esercizio finanziario 2007 ed al bilancio pluriennale 2007/2009 a legislazione vigente e programmatico - I provvedimento di variazione con modifiche di leggi regionali)(129);
ff) l'articolo 9, della legge regionale 28 dicembre 2007, n. 33 (Disposizioni legislative per l'attuazione del documento di programmazione economico-finanziaria regionale, ai sensi dell'articolo 9 ter della legge regionale 31 marzo 1978, n. 34 (Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della Regione) - Collegato 2008)(130);
gg) l'articolo 1, comma 8, della legge regionale 28 dicembre 2007, n. 33 (Disposizioni legislative per l'attuazione del documento di programmazione economico-finanziaria regionale, ai sensi dell'articolo 9 ter della legge regionale 31 marzo 1978, n. 34 (Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della Regione) - Collegato 2008)(131);
hh) l'artico lo 1, commi 1, 2, 3, 4 e 6 della legge regionale 31 marzo 2008, n. 5 (Interventi normativi per l'attuazione della programmazione regionale e di modifica e integrazione di disposizioni legislative - Collegato ordinamentale 2008)(132).
NOTE:
109. Si rinvia alla l.r. 5 settembre 2000, n. 25, per il testo coordinato con le presenti modifiche. ![Torna al richiamo nota](../accessibile/immagini/tornasu.gif)
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115. Si rinvia alla l.r. 17 dicembre 2001, n. 26, per il testo coordinato con le presenti modifiche. ![Torna al richiamo nota](../accessibile/immagini/tornasu.gif)
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118. Si rinvia alla l.r. 20 dicembre 2002, n. 32, per il testo coordinato con le presenti modifiche. ![Torna al richiamo nota](../accessibile/immagini/tornasu.gif)
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125. Si rinvia alla l.r. 20 dicembre 2005, n. 19, per il testo coordinato con le presenti modifiche. ![Torna al richiamo nota](../accessibile/immagini/tornasu.gif)
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128. Si rinvia alla l.r. 27 dicembre 2006, n. 30, per il testo coordinato con le presenti modifiche. ![Torna al richiamo nota](../accessibile/immagini/tornasu.gif)
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130. Si rinvia alla l.r. 28 dicembre 2007, n. 33, per il testo coordinato con le presenti modifiche. ![Torna al richiamo nota](../accessibile/immagini/tornasu.gif)
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131. Si rinvia alla l.r. 28 dicembre 2007, n. 33, per il testo coordinato con le presenti modifiche. ![Torna al richiamo nota](../accessibile/immagini/tornasu.gif)
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Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia