1. I comuni, adottano apposito regolamento di disciplina dell'attività di estetista o adeguano quello già esistente entro 12 mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento, prevedendo:
a) l'indicazione dell'ufficio competente preposto ai relativi procedimenti amministrativi;
b) i requisiti igienico - sanitari e di sicurezza dei locali per lo svolgimento dell'attività;
c) i requisiti urbanistici ed edilizi dei locali nei quali viene esercitata l'attività;
d) l'obbligo e le modalità di esposizione dei prezzi e delle tariffe professionali praticati al pubblico;
e) gli orari di apertura e di esercizio dell'attività;
f) le modalità per l'accertamento e l'erogazione delle sanzioni amministrative.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia