Legge Regionale
2 febbraio 2010
, n. 6
Testo unico delle leggi regionali in materia di commercio e fiere
(BURL n. 5, 3° suppl. ord. del 05 Febbraio 2010 )
urn:nir:regione.lombardia:legge:2010-02-02 ;6
Art. 148 quater
1. . La Regione promuove interventi a favore delle attività storiche e di tradizione diretti a:
a) sostenere il passaggio generazionale e la trasmissione di impresa per favorire la continuità della gestione e il rilancio occupazionale, nonché l’inserimento lavorativo dei giovani;
c) difendere e sostenere il patrimonio storico e di tradizione attraverso la valorizzazione delle attività che ne mantengono integra la memoria;
d) sostenere interventi di restauro e conservazione di beni immobiliari, insegne, attrezzature, macchinari, arredi, finiture e decori originali legati all’attività storica;
e) sostenere interventi di sviluppo, innovazione e miglioramento della qualità dei servizi, per consolidare la competitività e il posizionamento sul mercato delle imprese storiche in un’ottica di integrazione tra storicità e modernità;
2. Per l’attuazione degli obiettivi di cui al comma 1, la Regione:
a) concede contributi anche a fondo perduto ai titolari delle attività storiche e di tradizione iscritte nell’elenco di cui all’articolo 148 ter;
b) prevede specifiche agevolazioni per l’accesso al credito, anche attraverso convenzioni con gli istituti di credito;
c) può individuare, con legge di stabilità dei singoli esercizi finanziari, forme di agevolazione in materia di tributi regionali;
d) promuove accordi con i comuni, sentite le associazioni imprenditoriali maggiormente rappresentative per i settori del commercio e dell’artigianato, per la riduzione di imposte, tributi o tariffe comunali gravanti sulle attività storiche e di tradizione iscritte nell’elenco di cui all’articolo 148 ter;
e) determina criteri di premialità nell’ambito dei bandi regionali relativi all’innovazione, valorizzazione e tutela delle imprese sul territorio;
f) promuove nei circuiti turistici l’elenco delle attività storiche e di tradizione di cui all’articolo 148 bis suddivise per aree territoriali;
3. Con deliberazione della Giunta regionale si provvede, in relazione alle misure di cui al comma 2, agli adempimenti correlati agli obblighi in materia di aiuti di Stato di cui all’articolo 11 bis della legge regionale 21 novembre 2011, n. 17 (Partecipazione della Regione Lombardia alla formazione e attuazione del diritto dell’Unione europea).
4. Al fine di tutelare la tradizione storico-culturale del territorio lombardo, attraverso la salvaguardia e la conservazione delle attività storiche e di tradizione, i comuni individuano specifiche premialità per il rilascio delle concessioni degli spazi demaniali sulla base degli indirizzi determinati dalla Giunta regionale, previo parere della commissione consiliare competente, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della legge regionale recante (Valorizzazione delle attività storiche e di tradizione. Modifiche alla legge regionale 2 febbraio 2010, n. 6‹Testo unico delle leggi regionali in materia di commercio e fiere›), sentite le rappresentanze degli enti locali e delle associazioni imprenditoriali maggiormente rappresentative per i settori del commercio e dell’artigianato.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia