LEGGE REGIONALE
4 agosto 2003
, N. 13
Promozione all’accesso al lavoro delle persone disabili e svantaggiate
(BURL n. 32, 1º suppl. ord. del 08 Agosto 2003 )
urn:nir:regione.lombardia:legge:2003-08-04;13
Art. 3.
Iniziative.
1. Le finalità di cui all’articolo 1 sono realizzate attraverso:
a) iniziative di formazione, di tirocinio, di orientamento, di transizione al lavoro, nonché di riqualificazione, anche attraverso percorsi di recupero scolastico, in raccordo col sistema dell’istruzione, a favore delle persone di cui all’articolo 2, in conformità alle valutazioni, in ordine all’accertamento dell’handicap, della commissione di cui all’articolo 4 della legge 5 febbraio 1992, n. 104 (Legge quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate) ;
b) un sistema integrato di servizi per il lavoro, socio-riabilitativi, formativi ed educativi, anche di accompagnamento tutoriale nel posto di lavoro;
c) forme di supporto ed accompagnamento per i datori di lavoro alla realizzazione degli adempimenti previsti dalla legge 68/1999 .
2. La realizzazione degli interventi di cui al comma 1è improntata ai seguenti principi:
b) integrazione e collaborazione fra i servizi competenti, anche educativi e formativi, favorendo l’inserimento professionale e l’occupazione delle persone disabili;
c) finalizzazione delle attività di orientamento al supporto ed allo sviluppo delle attitudini e delle capacità professionali delle persone disabili;
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia