LEGGE REGIONALE 4 agosto 2003 , N. 13

Promozione all’accesso al lavoro delle persone disabili e svantaggiate

(BURL n. 32, 1º suppl. ord. del 08 Agosto 2003 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2003-08-04;13

Art. 3.
Iniziative.
1. Le finalità di cui all’articolo 1 sono realizzate attraverso:
a) iniziative di formazione, di tirocinio, di orientamento, di transizione al lavoro, nonché di riqualificazione, anche attraverso percorsi di recupero scolastico, in raccordo col sistema dell’istruzione, a favore delle persone di cui all’articolo 2, in conformità alle valutazioni, in ordine all’accertamento dell’handicap, della commissione di cui all’articolo 4 della legge 5 febbraio 1992, n. 104 (Legge quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate) ;
b) un sistema integrato di servizi per il lavoro, socio-riabilitativi, formativi ed educativi, anche di accompagnamento tutoriale nel posto di lavoro;
c) forme di supporto ed accompagnamento per i datori di lavoro alla realizzazione degli adempimenti previsti dalla legge 68/1999 .
2. La realizzazione degli interventi di cui al comma 1è improntata ai seguenti principi:
a) coinvolgimento e partecipazione delle famiglie dei destinatari degli interventi;
b) integrazione e collaborazione fra i servizi competenti, anche educativi e formativi, favorendo l’inserimento professionale e l’occupazione delle persone disabili;
c) finalizzazione delle attività di orientamento al supporto ed allo sviluppo delle attitudini e delle capacità professionali delle persone disabili;
d) personalizzazione delle attività di formazione e verifica dell’efficacia, in ragione delle peculiarità concernenti l’inserimento al lavoro delle persone disabili;
e) cooperazione fra soggetti pubblici e privati nella realizzazione degli interventi valorizzando, in particolare, la funzione delle cooperative sociali.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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