Legge Regionale
30 dicembre 2019
, n. 23
Disposizioni per l'attuazione della programmazione economico - finanziaria regionale, ai sensi dell'art. 9 ter della l.r. 31 marzo 1978, n. 34 (Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della Regione) - Collegato 2020
(BURL n. 53 del 30 Dicembre 2019 )
urn:nir:regione.lombardia:legge:2019-12-30;23
Art. 8
(Modifiche alla l.r. 48/1985 e conseguente abrogazione dell'art. 2, comma 3, della l.r. 24/2018)
1. Alla legge regionale 24 maggio 1985, n. 48 (Contributi regionali alla fondazione centro lombardo per l'incremento della floro-orto-frutticoltura "Scuola di Minoprio")(5) sono apportate le seguenti modifiche:
a) il titolo della legge è sostituito dal seguente: 'Sostegno alla fondazione centro lombardo per l'incremento della floro-orto-frutticoltura "Scuola di Minoprio" per spese sostenute nell'interesse della Regione';
b) la rubrica dell'articolo 1è sostituita dalla seguente:
'Rimborso delle spese sostenute nell'interesse della Regione';
c) al comma 1 dell'articolo 1 le parole 'conferisce alla stessa per le spese generali di funzionamento della fondazione un contributo annuo' sono sostituite dalle seguenti: 'corrisponde alla stessa un rimborso delle spese relative alla gestione e manutenzione del patrimonio immobiliare di proprietà regionale, nonché delle spese comunque sostenute nell'esclusivo interesse della Regione, purché debitamente documentate.';
e) il comma 1 dell'articolo 2è sostituito dal seguente:
'1. Il rimborso di cui all'articolo 1 è corrisposto fino al limite massimo di 350.000,00 euro per le spese sostenute nel 2020 e di 250.000,00 euro per le spese sostenute dal 2021 in relazione alla gestione e all'esecuzione di interventi di manutenzione ordinaria. Il rimborso è altresì corrisposto per gli interventi di manutenzione straordinaria necessari e urgenti a condizione che tali interventi siano eseguiti previa autorizzazione della Regione. Criteri, modalità e termini per l'erogazione del rimborso sono stabiliti in apposita convenzione stipulata tra la Regione e la fondazione.' ;
f) al comma 2 dell'articolo 2 le parole 'i dati sul personale e le altre risorse gestite dalla fondazione in rapporto ai servizi e alle attività prodotte' sono sostituite dalle seguenti: 'le spese rimborsate dalla Regione ai sensi della presente legge';
h) l'articolo 4è sostituito dal seguente:
'Art. 4
(Norma finanziaria)
'1. Per le finalità previste dalla presente legge è autorizzata alla missione 01 'Servizi
istituzionali, generali e di gestione', programma 05 'Gestione dei beni demaniali e patrimoniali' - Titolo 1 'Spese correnti', la spesa di euro 350.000,00 per l'anno 2020 e di euro 250.000,00 a partire dal 2021.'.
(Norma finanziaria)
'1. Per le finalità previste dalla presente legge è autorizzata alla missione 01 'Servizi
istituzionali, generali e di gestione', programma 05 'Gestione dei beni demaniali e patrimoniali' - Titolo 1 'Spese correnti', la spesa di euro 350.000,00 per l'anno 2020 e di euro 250.000,00 a partire dal 2021.'.
2. Il comma 3 dell’articolo 2 della legge regionale 28 dicembre 2018, n. 24 (Legge di stabilità 2019-2021)(6)è abrogato. Resta salvo il contributo erogato alla Fondazione Minoprio nel 2019 sulla base della disposizione abrogata dal presente comma.
NOTE:
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia