Legge Regionale 30 dicembre 2019 , n. 23

Disposizioni per l'attuazione della programmazione economico - finanziaria regionale, ai sensi dell'art. 9 ter della l.r. 31 marzo 1978, n. 34 (Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della Regione) - Collegato 2020

(BURL n. 53 del 30 Dicembre 2019 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2019-12-30;23

Art. 8
(Modifiche alla l.r. 48/1985 e conseguente abrogazione dell'art. 2, comma 3, della l.r. 24/2018)
1. Alla legge regionale 24 maggio 1985, n. 48 (Contributi regionali alla fondazione centro lombardo per l'incremento della floro-orto-frutticoltura "Scuola di Minoprio")(5) sono apportate le seguenti modifiche:
a) il titolo della legge è sostituito dal seguente: 'Sostegno alla fondazione centro lombardo per l'incremento della floro-orto-frutticoltura "Scuola di Minoprio" per spese sostenute nell'interesse della Regione';
b) la rubrica dell'articolo 1è sostituita dalla seguente:
'Rimborso delle spese sostenute nell'interesse della Regione';
c) al comma 1 dell'articolo 1 le parole 'conferisce alla stessa per le spese generali di funzionamento della fondazione un contributo annuo' sono sostituite dalle seguenti: 'corrisponde alla stessa un rimborso delle spese relative alla gestione e manutenzione del patrimonio immobiliare di proprietà regionale, nonché delle spese comunque sostenute nell'esclusivo interesse della Regione, purché debitamente documentate.';
d) la rubrica dell'articolo 2è sostituita dalla seguente:
'Erogazione del rimborso spese' ;
e) il comma 1 dell'articolo 2è sostituito dal seguente:
'1. Il rimborso di cui all'articolo 1 è corrisposto fino al limite massimo di 350.000,00 euro per le spese sostenute nel 2020 e di 250.000,00 euro per le spese sostenute dal 2021 in relazione alla gestione e all'esecuzione di interventi di manutenzione ordinaria. Il rimborso è altresì corrisposto per gli interventi di manutenzione straordinaria necessari e urgenti a condizione che tali interventi siano eseguiti previa autorizzazione della Regione. Criteri, modalità e termini per l'erogazione del rimborso sono stabiliti in apposita convenzione stipulata tra la Regione e la fondazione.' ;
f) al comma 2 dell'articolo 2 le parole 'i dati sul personale e le altre risorse gestite dalla fondazione in rapporto ai servizi e alle attività prodotte' sono sostituite dalle seguenti: 'le spese rimborsate dalla Regione ai sensi della presente legge';
g) gli articoli 3, 3 bis e 3 ter sono abrogati;
h) l'articolo 4è sostituito dal seguente:
'Art. 4
(Norma finanziaria)
'1. Per le finalità previste dalla presente legge è autorizzata alla missione 01 'Servizi
istituzionali, generali e di gestione', programma 05 'Gestione dei beni demaniali e patrimoniali' - Titolo 1 'Spese correnti', la spesa di euro 350.000,00 per l'anno 2020 e di euro 250.000,00 a partire dal 2021.'.
2. Il comma 3 dell’articolo 2 della legge regionale 28 dicembre 2018, n. 24 (Legge di stabilità 2019-2021)(6)è abrogato. Resta salvo il contributo erogato alla Fondazione Minoprio nel 2019 sulla base della disposizione abrogata dal presente comma.
3. Sono, altresì, fatti salvi gli effetti prodotti o comunque derivanti dagli articoli abrogati dalla lettera g) del comma 1.
NOTE:
5. Si rinvia alla l.r. 24 maggio 1985, n. 48, per il testo coordinato con le presenti modifiche. Torna al richiamo nota
6. Si rinvia alla l.r. 28 dicembre 2018, n. 24, per il testo coordinato con le presenti modifiche. Torna al richiamo nota
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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