LEGGE REGIONALE 4 agosto 2003 , N. 13

Promozione all’accesso al lavoro delle persone disabili e svantaggiate

(BURL n. 32, 1º suppl. ord. del 08 Agosto 2003 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2003-08-04;13

Art. 4.
Organizzazione dei servizi e monitoraggio.
1. Gli uffici competenti di cui all’articolo 6 della legge 68/1999 sono individuati nelle province e Città metropolitana di Milano, le quali operano in conformità alle modalità di gestione dei servizi previsti dalla l.r. 22/2006.(2)
2. È istituito l’Osservatorio regionale per il monitoraggio e la valutazione degli interventi attuati ai sensi della presente legge.
3. Tale Osservatorio, presieduto dal direttore generale competente per materia o da suo delegato, è composto da nove rappresentanti tecnici designati per due terzi dalle parti sociali e dalle associazione degli invalidi, civili e del lavoro, presenti nella Commissione regionale per le politiche del lavoro e della formazione di cui all’articolo 8 della l.r. 22/2006 e, per un terzo, da tecnici designati dagli assessori provinciali presenti nel Comitato istituzionale di coordinamento di cui all’articolo 7 della l.r. 22/2006. (3)
4. L’Osservatorio presenta alla Giunta regionale un rapporto annuale sull’applicazione della legge 68/1999 e della presente legge; promuove inoltre iniziative informative funzionali alla conoscenza delle opportunità previste dalla normativa nazionale e regionale in ordine all’inserimento lavorativo mirato delle persone disabili.(4)
5. Analogamente, presso ogni Provincia, si costituiscono con gli stessi criteri, modalità e compiti, Osservatori provinciali che operano in sinergia e integrazione con l’Osservatorio regionale.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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