LEGGE REGIONALE 5 gennaio 2000 , N. 1

Riordino del sistema delle autonomie in Lombardia. Attuazione del d.lgs. 31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59)

(BURL n. 2, 1° suppl. ord. del 10 Gennaio 2000 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2000-01-05;1

Art. 2.
Sviluppo economico ed attività  produttive.
1. La materia dello sviluppo economico e attività produttive comprende tutte le funzioni ed i compiti in tema di “artigianato”, “cooperazione”, “acque minerali e termali”, “industria”, “turismo”, “fiere e sostegno alla internazionalizzazione”, “commercio”, “sportello unico”, “agevolazioni alle imprese”, “carburanti”, “energia”, “risorse geotermiche”, “vigilanza sulle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura”, oltre a quelli in tema di “agricoltura e foreste” già disciplinati dalla l.r. 4 luglio 1998, n. 11 (Riordino delle competenze regionali e conferimento di funzioni in materia di agricoltura), in attuazione del decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143 (Conferimento alle regioni delle funzioni amministrative in materia di agricoltura e pesca e riorganizzazione dell'amministrazione centrale).
2. La Regione, oltre alle funzioni amministrative relative alla materia "artigianato", come definita dall'art. 63 del d.p.r. del 24 luglio 1977, n. 616 (Attuazione della delega di cui all'art. 1 della legge 22 luglio 1975, n. 382) e dalla legge 59/1997, esercita le funzioni amministrative ad essa conferite dal d.lgs. 112/1998, riguardanti l'erogazione di agevolazioni, contributi, sovvenzioni, incentivi e benefici di qualsiasi genere, comunque denominati, alle imprese artigiane.
3. La Regione subentra nelle convenzioni di cui all'art. 15, comma 1, del d.lgs. 112/1998 e provvede all'eventuale revisione delle stesse entro il termine di dodici mesi dall’entrata in vigore della presente legge.
4. La Regione esercita le funzioni amministrative riguardanti:
a) la ricerca applicata e il trasferimento di conoscenze tecnologiche;
b) gli investimenti per iniziative destinate alla produzione e alla commercializzazione dei prodotti;
c) l'istituzione e lo sviluppo dei centri a servizio dell'impresa artigiana;
d) la promozione nonché la qualificazione del prodotto artigianale lombardo;
e) la promozione della costituzione di nuove imprese artigiane;
f) il consolidamento finanziario e lo sviluppo delle imprese artigiane, le agevolazioni per il loro accesso al credito e la loro capitalizzazione;
g) la formazione manageriale per gli imprenditori artigiani e la bottega scuola;
h) gli interventi di esclusivo interesse regionale di cofinanziamento con l'Unione europea ed altri soggetti;
i) la concessione di agevolazioni, contributi, sovvenzioni, incentivi e benefici di qualsiasi genere alle imprese artigiane;
j) il sostegno alla realizzazione di interventi nelle aree comprese in programmi comunitari, nonché l'adozione di criteri specifici per l'attuazione delle misure di cui al d.l. 22 ottobre 1992, n. 415 (Rifinanziamento della legge 1 marzo 1986, n. 64, recante disciplina organica dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno), convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 22 ottobre 1992, n. 415, recante modifiche alla legge 1 marzo 1986, n. 64 in tema di disciplina organica dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno e norme per l’agevolazione delle attività produttive);
k) la determinazione di modalità  attuative della programmazione negoziata;
l) le iniziative per l'organizzazione di mostre ed esposizioni, anche al di fuori dei confini nazionali, per favorire l'incremento delle esportazioni del prodotto artigiano;
m) il sostegno, ai fini del loro consolidamento, dei consorzi di garanzia collettiva fidi (CONFIDI) e cooperative di garanzia.
5. Sono altresì riservate alla Regione le funzioni di programmazione, coordinamento, vigilanza e monitoraggio concernenti:
a) l'attuazione di programmi di intervento dell'Unione europea;
b) l'osservatorio dell'artigianato;
c) l'innovazione tecnologica di processo e di prodotto, nonché l'adeguamento agli standard qualitativi;
d) il risanamento e la tutela ambientale;
e) gli insediamenti artigiani;
f) gli interventi di formazione professionale per il comparto artigiano, da attuarsi in conformità  a quanto previsto dall'art. 4, commi da 113 a 114 e commi da 125 a 129.
6. La Regione valorizza la sussidiarietà  orizzontale attraverso modalità  partecipative di consultazione e gestione dei soggetti associativi, nonché di riconoscimento del ruolo degli enti bilaterali nelle materie della formazione, della tutela ambientale e della sicurezza nei luoghi di lavoro.
7. La Regione svolge le funzioni ad essa spettanti secondo la normativa vigente anche attivando progetti sperimentali, approvati dalla Giunta regionale.
8. Per l'attuazione degli interventi di propria competenza, la Regione può attivare rapporti di collaborazione con società  a partecipazione regionale, ovvero può avvalersi di agenzie regionali aventi compiti di istituto coerenti con quanto ad esse attribuito e può altresì stipulare convenzioni con le CCIAA, singole o associate.
9. Al fine di dotare le imprese artigiane di capitali di rischio adeguati ai programmi di consolidamento e sviluppo delle stesse, la Giunta regionale, in attuazione degli indirizzi consiliari in materia, attiva gli strumenti finanziari idonei, estendendo le convenzioni in corso stipulate con le aziende erogatrici di credito sulla base della legislazione vigente.
10. La Giunta regionale definisce i livelli ottimali di esercizio delle funzioni conferite, al fine di assicurare l'efficiente e razionale gestione degli interventi.
11. Per l'attivazione delle funzioni conferite agli enti locali e alle autonomie funzionali, si provvede anche mediante l'utilizzo del fondo unico regionale di cui al comma 42.
12. Sono delegate alle province le funzioni amministrative concernenti la materia dell'artigianato relative alla programmazione di aree destinate ad insediamenti artigiani e di aree ecologicamente attrezzate.
13. Sono delegate ai comuni la gestione e l'amministrazione degli interventi concernenti:
a) la localizzazione e la rilocalizzazione, la realizzazione e la riqualificazione di insediamenti artigiani, nonché il recupero di fabbricati adibiti ad attività  produttive;
b) l'istruttoria dei progetti in attuazione dei programmi di intervento dell'Unione europea.
14. E' delegata alle comunità montane, o alle province per il territorio non compreso nelle comunità montane, la gestione degli interventi relativi al sostegno dell'artigianato tradizionale.
15. Gli interventi di cui al comma 13, lettera a), sono effettuati in coerenza con la programmazione provinciale relativa alle aree industriali prevista al comma 32, lettera a).
16. Sono delegate alle CCIAA la gestione e l'amministrazione degli interventi per:
a) l'adeguamento degli standard qualitativi di processo e di prodotto;
b) l'attività  istruttoria di segreteria connessa alla tenuta degli albi artigiani istituiti presso le commissioni provinciali per l'artigianato;
c) il sostegno al risanamento ambientale nell'esercizio dell'attività  di impresa;
d) il monitoraggio dei dati riguardanti le imprese artigiane e la realizzazione delle conseguenti elaborazioni statistiche.
17. Per la realizzazione degli interventi di cui al comma 16, lettere a), c) e d), le CCIAA possono attivare rapporti di collaborazione con le associazioni artigiane provinciali e regionali, anche attraverso convenzioni.
18. Le funzioni amministrative attribuite alle province, ai comuni, alle comunità  montane e alle CCIAA sono finalizzate alla realizzazione degli interventi di loro competenza e all'eventuale erogazione di contributi, secondo le modalità  individuate in specifici criteri di attuazione e riparto approvati e aggiornati dalla Giunta regionale.
19. Le province, i comuni, le comunità  montane e le CCIAA esercitano le funzioni amministrative loro conferite in armonia con gli indirizzi di politica artigiana determinati dalla Regione con la partecipazione degli stessi enti destinatari dei conferimenti e degli organismi di rappresentanza del settore artigiano.
20. La Regione esercita le funzioni amministrative riguardanti:
a) la promozione della cooperazione nelle sue forme e nei suoi settori di intervento;
b) i contributi e le agevolazioni per l'incentivazione della cooperazione, compresi i contributi alle associazioni regionali di rappresentanza delle cooperative e dei circoli;(11)
c) le agevolazioni per gli investimenti a favore di iniziative destinate a programmi di innovazione;
d) le agevolazioni per programmi ed investimenti destinati a sostenere l'occupazione nel comparto della cooperazione;
e) le agevolazioni alle cooperative per l'accesso al credito attraverso la costituzione di fondi regionali;
f) gli interventi per favorire la capitalizzazione delle cooperative entro i limiti di legge;
g) l’istituzione e il regolamento dell’albo delle cooperative sociali e dei loro consorzi;(12)
h) gli interventi di esclusivo interesse regionale di cofinanziamento con l'Unione europea.
21. Sono riservate alla Regione le funzioni di programmazione, coordinamento e vigilanza concernenti:
a) l'attuazione di programmi di intervento dell'Unione europea;
b) il monitoraggio dei dati riguardanti le cooperative e la realizzazione delle conseguenti elaborazioni statistiche integrando, a mezzo di specifiche convenzioni, i dati derivanti dalle attività svolte nel settore dal sistema degli enti locali;(13)
c) gli interventi per l'adeguamento degli standard qualitativi di prodotto e di processo;
d) gli interventi di garanzia per l'ottenimento di crediti realizzati con il concorso di risorse regionali;
e) gli incentivi per il risanamento e la tutela ambientale, nonché per la sicurezza dei luoghi di lavoro nell'esercizio di attività  di impresa cooperativa;
f) gli interventi finalizzati alla crescita dell'attività  d'impresa in forma cooperativa.
23. Al fine di agevolare l'accesso al credito per le cooperative, finalizzato a programmi di consolidamento e sviluppo delle stesse e a sostenere l'occupazione del comparto, la Giunta regionale, in attuazione degli indirizzi del Consiglio regionale in materia, attiva gli strumenti di agevolazione finanziaria idonei, estendendo le convenzioni in corso stipulate con le aziende di credito e con le società a partecipazione regionale sulla base della legislazione regionale vigente in materia di cooperazione. Comuni, Comunità montane e Province possono integrare con risorse proprie gli interventi promossi dalla Regione per il finanziamento alla cooperazione, in base a convenzione con gli istituti gestori, a sostegno di iniziative di particolare interesse locale. Può far parte di questi interventi di compartecipazione anche la concessione di fideiussione a garanzia del finanziamento chiesto dalle cooperative.(15)
24. Sono delegati alle CCIAA gli interventi per:
a) l'adeguamento degli standard qualitativi di prodotto e di processo;
b) il sostegno al risanamento e alla tutela ambientale, nonché alla sicurezza dei luoghi di lavoro nell'esercizio dell'attività  d'impresa cooperativa.
25. La Regione può stipulare convenzioni con le CCIAA, singole o associate, per lo svolgimento delle attività  di propria competenza.
26. La Regione, in materia di acque minerali e termali, esercita le funzioni amministrative riguardanti:
a) la definizione dei canoni di concessione per le acque minerali e termali, previsti dalla legge regionale 29 aprile 1980, n. 44 (Disciplina della ricerca, coltivazione e utilizzo delle acque minerali e termali), i cui proventi sono riscossi e introitati come segue:(16)
1) canoni di concessione superficiaria, di cui all’articolo 22, primo comma, della l.r. 44/1980, e canoni di ricerca, di cui all’articolo 9 della l.r. 44/1980: riscossione ed introito spettanti alle province territorialmente competenti; (17)
2) canoni da imbottigliamento, di cui all’articolo 22, quinto comma, della l.r. 44/1980: riscossione ed introito del diritto proporzionale alla quantità di acqua minerale imbottigliata spettanti ai comuni e alle province secondo le seguenti quote: (18)
2.1) 60 per cento al comune o ai comuni sul cui territorio ricade l'area di concessione;(19)
2.2) 20 per cento alla provincia territorialmente competente;
2.3) 20 per cento al comune o ai comuni sul cui territorio è localizzato lo stabilimento di imbottigliamento;(20)
2.4) (21)
a bis) l’individuazione dei criteri per la riscossione e la ripartizione dei canoni di cui alla lettera a), punto 2), numero 2.1), in caso di più comuni interessati dalla concessione, e la determinazione delle modalità applicative di quanto disposto dalla lettera a), punto 2);(22)
b) l'organica politica di valorizzazione del patrimonio idrominerale e gli interventi finalizzati a favorire lo sviluppo termale funzionale alla crescita economica locale e allo sviluppo dell'attività  turistica.
26 bis. I comuni approvano i progetti per la realizzazione degli investimenti rispondenti alle finalità di cui all’articolo 22, terzo comma, della l.r. 44/1980, da finanziare con i proventi dei canoni di cui al comma 26, lettera a), punto 2), numeri 2.1) e 2.3), previo parere della provincia territorialmente competente.(23)
26 ter. La Giunta regionale individua i criteri e determina le modalità di cui alla lettera a bis) del comma 26.(24)
26 quater. (25)
27. Sono delegate alle province le funzioni amministrative in materia di ricerca, coltivazione e concessione di cui alla l.r. 29 aprile 1980, n. 44 (Disciplina della ricerca, coltivazione e utilizzo delle acque minerali e termali).
28. Le funzioni amministrative in materia di industria comprendono qualsiasi attività  imprenditoriale diretta alla lavorazione e alla trasformazione di materie prime, alla produzione e allo scambio di semilavorati, di merci e di beni, anche immateriali, connessi alla produzione industriale.
29. Sono comprese nella materia anche le attività  di erogazione di servizi connessi alle attività  di cui al comma 28, con esclusione comunque delle attività  creditizie e di intermediazione finanziaria, nonché delle attività  concernenti le società  fiduciarie, di revisione e di assicurazione.
30. Sono di competenza della Regione le funzioni concernenti:
a) la concessione di agevolazioni, contributi, sovvenzioni, incentivi e benefici di qualsiasi genere all'industria, compresi quelli per le piccole e medie imprese;
b) l'attuazione di interventi dell'Unione europea;
c) l'istituzione ed il coordinamento dei distretti industriali;
d) i programmi di innovazione e trasferimento tecnologico;
e) i programmi di sostegno alla ristrutturazione, riconversione e sviluppo di singoli settori industriali;
f) il sostegno agli investimenti per impianti ed acquisto di macchine;
g) gli interventi a sostegno dello sviluppo della commercializzazione;
h) i programmi di sviluppo aziendale finalizzati all'incremento occupazionale;
i) il sostegno alla realizzazione, al potenziamento e alla diffusione dei servizi reali alle imprese;
j) gli interventi di agevolazione dell'accesso al credito nei limiti massimi stabiliti in base a legge dello Stato, nonché la disciplina dei rapporti con gli istituti di credito, la determinazione dei criteri di ammissibilità  al credito agevolato ed i controlli sulla sua effettiva destinazione;
k) la determinazione dei criteri per l'attuazione di interventi regionali di agevolazione creditizia, di prestazione delle garanzie, di assegnazione di fondi, anticipazioni e quote di concorso destinati all'agevolazione dell'accesso al credito, anche se relativi a provvedimenti di incentivazione definiti in sede statale o comunitaria;
l) gli adempimenti tecnici, amministrativi e di controllo per la concessione e l'erogazione delle agevolazioni alle attività  produttive nelle aree individuate dallo Stato come economicamente depresse;
m) l’adozione di criteri specifici per l’attuazione delle misure di cui al d.l. 415/1992 convertito, con modificazioni, dalla legge 488/1992;
n) la determinazione delle modalità  di attuazione degli strumenti della programmazione negoziata, per quanto attiene alle relazioni tra Regione ed enti locali anche in ordine alle competenze da affidare ai soggetti responsabili;
o) la determinazione dei criteri per l'individuazione, la realizzazione e la gestione delle aree industriali e delle aree ecologicamente attrezzate, e il coordinamento degli interventi per la realizzazione, l'ampliamento ed il completamento delle aree industriali e delle aree ecologicamente attrezzate di interesse regionale;
p) il monitoraggio delle attività  produttive.
31. La Regione, per l'esercizio delle attività  indicate nel comma 30, può attivare forme di consultazione e collaborazioni funzionali con soggetti pubblici, nonché con operatori privati purché siano espressione associativa di realtà  imprenditoriali e non abbiano finalità  di lucro. Le modalità  e le condizioni delle collaborazioni sono indicate, in relazione ad ogni attività  considerata, nell'ambito di convenzioni che determinano altresì gli obiettivi, i risultati attesi, i soggetti coinvolti, gli oneri a carico di ogni soggetto e la durata.
32. Sono delegate alle province le funzioni amministrative concernenti la materia dell'industria relative a:
a) la programmazione, nell'ambito ed in coerenza con il piano territoriale di coordinamento provinciale, sentiti gli enti locali interessati, di aree industriali e di aree ecologicamente attrezzate di carattere sovracomunale, ferma restando in capo ai comuni l'individuazione delle aree produttive di livello comunale;
b) l'attività  di promozione riguardante la realizzazione di progetti di ammodernamento e sviluppo dei sistemi produttivi locali, con particolare riferimento alle piccole e medie imprese;
c) la programmazione dei servizi di interesse provinciale a sostegno delle imprese.
33. Le province partecipano, inoltre, alle attività di programmazione dei distretti industriali secondo le modalità previste dall'art. 3 della l.r. 22 febbraio 1993, n. 7 (Attuazione regionale della legge 5 ottobre 1991, n. 317‘Interventi per l’innovazione e lo sviluppo delle piccole imprese' e conseguenti modifiche e integrazioni alle normative regionali vigenti per lo sviluppo delle piccole imprese e dell’artigianato), come sostituito dal comma 37.
34. Sono di competenza dei comuni le funzioni amministrative concernenti la materia dell'industria relative a:
a) il rilascio delle concessioni o delle autorizzazioni per la realizzazione, l’ampliamento, la cessazione, la riattivazione, la localizzazione e la rilocalizzazione di impianti produttivi, ai sensi delle norme contenute nel titolo II, capo IV, del d.lgs. 112/1998;
b) l'istituzione e la gestione degli sportelli unici per le attività  produttive di cui al comma 61, nell'ambito delle norme di coordinamento regionale;
c) la realizzazione, l'ampliamento e la riqualificazione delle aree industriali e delle aree ecologicamente attrezzate, nonché la gestione dei servizi delle aree stesse.
35. La Regione può stipulare convenzioni con le CCIAA, singole o associate, per l'esercizio delle attività  e delle funzioni di propria competenza indicate al comma 30, in particolare per:
a) la gestione delle informazioni e il monitoraggio concernenti l'evoluzione del settore industriale;
b) l'attuazione di interventi finalizzati allo sviluppo di nuova imprenditoria e alla costituzione di nuove imprese;
c) la realizzazione di iniziative per favorire l'accesso al credito delle piccole e medie imprese;
d) la realizzazione di interventi a favore dello sviluppo della commercializzazione delle piccole e medie imprese.
36. La Giunta regionale, nella determinazione degli strumenti programmatori che ritiene necessario adottare per le attività  di cui ai commi da 30 a 35, individua le forme di consultazione più opportune con le CCIAA e, per le collaborazioni funzionali, si attiene a quanto disposto dal comma 31.
37. L’art. 3 della l.r. 7/1993(26)è sostituito dal seguente:
Art. 3 (Distretti industriali di piccole imprese)
1. La Giunta regionale, nell’ambito delle funzioni conferite alla Regione dal d.lgs. 31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59) sentite le province e le CCIAA, nonché le associazioni imprenditoriali e le organizzazioni sindacali, determina i parametri di riferimento e le modalità per l’individuazione dei distretti industriali, intesi come aree territoriali locali caratterizzate da elevata concentrazione di piccole imprese, con particolare riferimento al rapporto tra la presenza delle imprese e la popolazione residente, nonché alla specializzazione produttiva dell’insieme delle imprese, ed approva le modalità attuative e i criteri per la presentazione, approvazione e realizzazione di specifici programmi di sviluppo per ogni singolo distretto, con particolare riferimento a progetti innovativi concernenti più imprese e alla costituzione e sviluppo di consorzi e centri di servizio alle imprese. La segreteria di ogni singolo distretto può essere affidata alle CCIAA competenti per territorio o a loro associazioni nel caso di distretti interprovinciali.
2. Entro il 31 gennaio di ogni anno, la Giunta regionale, sulla base del bilancio di previsione annuale e pluriennale, determina le risorse finanziarie da destinare alle diverse tipologie d'intervento previste dal provvedimento di cui al comma 1.
3. La direzione generale competente in materia, in relazione agli stanziamenti previsti nel bilancio regionale, approva i programmi di sviluppo ed i progetti innovativi di cui al comma 1 e concede contestualmente i contributi regionali a favore dei soggetti pubblici e privati incaricati della relativa attuazione. L’ammontare di ogni singolo contributo non può essere superiore a lire 500 milioni per anno e a lire 1.000 milioni per triennio, e comunque non può essere superiore al quaranta per cento del costo complessivo di attuazione dei programmi e dei progetti innovativi.”
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38. La Giunta regionale provvede agli adempimenti previsti dal comma 1 dell’art. 3 della l.r. 7/1993, come sostituito dal comma 37, entro centottanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge.
39. Entro novanta giorni dalla determinazione da parte dello Stato dei criteri di assegnazione delle risorse, la Giunta regionale approva i criteri e le modalità  operative per l'attuazione degli interventi di cui ai commi da 28 a 42 con riferimento alle funzioni delle province, dei comuni e delle CCIAA previste dai commi da 30 a 36.
40. Nel provvedimento della Giunta regionale di cui al comma 39 sono indicate anche le modalità  di coordinamento e raccordo con gli interventi già  previsti dalle leggi regionali vigenti.
41. Sono altresì assicurati i necessari coordinamenti per la programmazione e la realizzazione degli interventi nelle aree depresse individuate dallo Stato, nonché nelle aree ammissibili agli interventi strutturali dell'Unione europea.
42. Entro il 31 gennaio di ogni anno la Giunta regionale, sulla base del bilancio di previsione, definisce il riparto, tra le diverse tipologie di intervento definite dal presente articolo, delle risorse finanziarie del fondo regionale nel quale confluiscono i fondi statali relativi alle materie delegate alla Regione ai sensi dell’art. 19, comma 6, del d.lgs. 112/1998.
42 bis. In attuazione della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 (Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione), una quota delle risorse di cui al Fondo Unico per le imprese istituito dall’articolo 19, commi 6 e 12 del d.lgs. 112/1998 non superiore a quanto destinato in sede di riparto 2002 al finanziamento degli incentivi automatici per lo sviluppo aziendale di cui alla legge 7 agosto 1997, n. 266 (Interventi urgenti per l’economia) è utilizzata per l’attuazione delle politiche di sostegno e sviluppo dei metadistretti, così come individuate dai provvedimenti previsti dall’articolo 3 della legge regionale 22 febbraio 1993, n. 7 (Attuazione regionale della L. 5 ottobre 1991, n. 317‘Interventi per l’innovazione e lo sviluppo delle piccole imprese' e conseguenti modifiche ed integrazioni alle normative regionali vigenti per lo sviluppo delle piccole imprese e dell’artigianato).(27)
47. Sono riservate alla competenza della Regione le funzioni ed i compiti concernenti:
a) (30)
b) (30)
c) le funzioni amministrative concernenti l'Ente Autonomo Fiera Internazionale di Milano, d'intesa con il comune di Milano, secondo quanto previsto dalla l.r. 29 gennaio 1999, n. 6 (Disciplina delle funzioni amministrative relative all'Ente Autonomo Fiera Internazionale di Milano, in attuazione dell'art. 41, comma 2, lettera b), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112);
d) (30)
e) (30)
f) (30)
g) il sostegno allo sviluppo dell'internazionalizzazione delle imprese;
h) l'adozione di strumenti finalizzati a favorire l'incremento delle esportazioni dei prodotti locali e dei flussi turistici dall'estero;
i) la promozione ed il sostegno alla costituzione di consorzi fra piccole e medie imprese industriali e commerciali, costituite ai sensi della legge 21 febbraio 1989, n. 83 (Interventi di sostegno per i consorzi tra piccole e medie imprese industriali, commerciali ed artigiane);
j) la promozione ed il sostegno alla costituzione di consorzi agro-alimentari, come individuati dall'art. 10, comma 1, del d.l. 28 maggio 1981, n. 251 (Provvedimenti per il sostegno delle esportazioni italiane) convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 1981, n. 394 (Conversione in legge, con modificazioni, del d.l. 28 maggio 1981, n. 251 concernente misure a sostegno delle esportazioni italiane);
k) (31)
l) lo sviluppo della commercializzazione dei prodotti agro-alimentari locali nei mercati di altri paesi;
m) la promozione ed il sostegno alle iniziative di investimento e di cooperazione commerciale ed industriale da parte di imprese lombarde.
48. La Regione predispone ed attua ogni iniziativa idonea allo svolgimento dei compiti di propria competenza ed in particolare esercita le funzioni relative:
a) alla concessione di agevolazioni, contributi, sovvenzioni, incentivi e benefici di qualsiasi genere alle imprese industriali e turistiche, singole o associate;
b) all'organizzazione e alla partecipazione a fiere, mostre ed esposizioni organizzate al di fuori dei confini nazionali;
c) alla stampa ed alla distribuzione di pubblicazioni per la propaganda e la promozione della produzione regionale;
d) alla realizzazione di iniziative, eventi e manifestazioni promozionali a favore delle imprese industriali e turistiche lombarde;
e) all’erogazione di agevolazioni, contributi, sovvenzioni, incentivi e benefici di qualsiasi genere a valere sui fondi a ciò destinati dalle leggi dello Stato, ai sensi dell'art. 19, comma 5, del d.lgs. 112/1998.
49. Ai sensi dell'art 1, comma 6, della legge 59/1997, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 18, comma 2, del d.lgs. 112/1998, la Regione può inoltre svolgere funzioni e compiti concernenti:
a) l'assicurazione, la riassicurazione ed il finanziamento dei crediti all'esportazione;
b) la partecipazione ad imprese e società  miste, promosse o partecipate da imprese lombarde;
c) la promozione ed il sostegno finanziario, tecnico-economico ed organizzativo di iniziative di penetrazione commerciale, di investimento e di cooperazione commerciale ed industriale da parte di imprese lombarde;
d) il sostegno alla partecipazione di imprese e società  lombarde a gare internazionali.
53. La Regione può stipulare convenzioni con le CCIAA, singole o associate, per l'esercizio delle attività  e delle funzioni di propria competenza indicate ai commi 47 e 48, e in particolare per:
a) la realizzazione di iniziative volte a promuovere lo sviluppo dell'internazionalizzazione delle piccole e medie imprese;
b) la realizzazione di azioni integrate a favore dell'incremento delle esportazioni dei prodotti delle imprese e più in generale della valorizzazione all'estero dei vari settori dell'economia lombarda, compreso il settore agroalimentare;
c) la valorizzazione del territorio lombardo attraverso azioni di attrazione dei flussi turistici e di investimenti esteri;
d) l'organizzazione di partecipazioni collettive a manifestazioni fieristiche all'estero.
61. Per l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di impianti produttivi, attribuite ai comuni ai sensi dell'art. 23, comma 1, del d.lgs. 112/1998, i comuni istituiscono una apposita struttura responsabile dei procedimenti relativi alla realizzazione, ampliamento, cessazione, riattivazione, localizzazione e rilocalizzazione di impianti produttivi destinati ad attività  industriali, commerciali o artigianali dirette alla produzione di beni e alla prestazione di servizi. Tale struttura ha il compito di:
a) espletare il procedimento amministrativo concernente l’autorizzazione degli insediamenti produttivi e avente per oggetto gli aspetti urbanistici, sanitari, della tutela paesistica ambientale e della sicurezza degli impianti, in coerenza con i principi indicati nell’art. 25 del d.lgs. 112/1998, nonché nel rispetto delle disposizioni contenute nel d.p.r. 20 ottobre 1998, n. 447 (Regolamento recante norme di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione per la realizzazione, l’ampiamento, la ristrutturazione, la riconversione di impianti produttivi, per l’esecuzione di opere interne ai fabbricati, nonché per la determinazione delle aree destinate agli insediamenti produttivi);
b) coordinare l'attività, anche tramite l'installazione e la gestione di un'adeguata strumentazione informatica e telematica, degli uffici pubblici incaricati di svolgere gli atti istruttori relativi ai procedimenti di autorizzazione all'insediamento sul territorio di competenza;
c) offrire ai soggetti interessati tutte le informazioni necessarie per le decisioni localizzative delle imprese, nonché per lo svolgimento dei collegati procedimenti amministrativi concernenti l'autorizzazione all'insediamento;
d) fornire informazioni e assistenza alle imprese già  insediate o che intendono insediarsi, con particolare riferimento agli strumenti di agevolazione finanziaria a favore delle diverse attività  produttive.
61 bis. (33)
62. Per lo svolgimento dei compiti di cui al comma 61, lettere c) e d), la struttura responsabile dei procedimenti autorizzativi si avvale di uno sportello informativo in grado di garantire a tutti gli interessati l’accesso ai dati e alle informazioni riguardanti gli adempimenti e le procedure di autorizzazione all’insediamento. Per l’esercizio di tale compito i comuni possono avvalersi della collaborazione delle associazioni imprenditoriali rappresentative della realtà economica locale.
63. Al fine di conseguire adeguati livelli di efficienza e di efficacia, i comuni possono gestire le funzioni e i compiti di cui al comma 61 anche tramite le forme associative previste dal capo VIII della legge 142/1990, nonché stipulare convenzioni con le province per gli interventi di promozione e coordinamento e con le CCIAA per l'integrazione con i procedimenti amministrativi di diretta competenza delle stesse e per le attività  di supporto. In particolare, alle CCIAA possono essere affidate la realizzazione dei servizi di cui al comma 61, lettere c) e d), nonché la predisposizione di programmi informatici e della strumentazione telematica dedicati alla gestione degli sportelli. Tali attività  e compiti vengono definiti nel programma di cui al comma 64. Nelle aree montane i comuni possono, inoltre, affidare, sulla base di specifici accordi, lo svolgimento di tali compiti e funzioni alle comunità  montane.
64. La Giunta regionale, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sentita la conferenza regionale delle autonomie locali e funzionali di cui all'art. 1, comma 16, nonché le organizzazioni imprenditoriali e sindacali, propone all'approvazione del Consiglio regionale un programma pluriennale per la promozione ed il coordinamento delle strutture e degli sportelli di cui ai commi 61 e 62, con particolare riferimento alle attività  di assistenza alle imprese ed all'accesso alle informazioni riguardanti le condizioni e le procedure per l'insediamento, nonché la disponibilità  di strumenti di agevolazione finanziaria, contributiva e fiscale. Il programma definisce anche le linee generali di indirizzo ed i requisiti tecnico-funzionali per la realizzazione della rete telematica di cui al comma 61, lettera b), nonché i criteri di uniformità  per l'acquisizione, le elaborazioni ed il trasferimento delle informazioni.
65. Nelle more dell’approvazione del programma di cui al comma 64, il coordinamento ed il supporto degli sportelli unici comunali, nonché le iniziative in attuazione dell’art. 23 del d.lgs. 112/1998 e del d.p.r. 447/1998, sono garantiti dalla Giunta regionale, in coerenza con quanto disposto dall’art. 2, comma 16, della l.r. 2/1999 ed atti conseguenti.
66. Nel programma di cui al comma 64 sono individuati i criteri e le modalità  operative per l'affidamento, da parte delle strutture di cui al comma 61, di specifiche fasi e attività  istruttorie ad altre amministrazioni ed enti pubblici.
67. Al fine di dare piena attuazione al conferimento di funzioni e compiti operato dal titolo II del d.lgs. 112/1998 e ai sensi dell'art. 1, commi 7 e 8, la Regione individua specifici strumenti di programmazione negoziata per creare e favorire nelle diverse aree territoriali le condizioni funzionali alla crescita economica ed occupazionale.
73. I procedimenti amministrativi concernenti gli interventi regionali di sostegno finanziario alle imprese per lo sviluppo delle attività produttive sono definiti in coerenza con i principi e le modalità indicati nel d.lgs. 31 marzo 1998, n. 123 (Disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese, a norma dell'art. 4, comma 4, lettera c), della legge 15 marzo 1997, n. 59) e nel rispetto di quanto disposto dall’art. 13 della legge 11 maggio 1999, n. 140 (Norme in materia di attività produttive).
74. I seguenti interventi regionali di sostegno alle imprese si attuano in conformità con la procedura automatica di cui all’art. 4 del d.lgs. 123/1998:
a) contributi a consorzi e cooperative di garanzia fidi costituiti da piccole e medie imprese commerciali di cui alla l.r. 6 luglio 1981, n. 36 (Promozione dell'associazionismo e della cooperazione nel commercio e nel turismo);
b) finanziamenti agevolati per la realizzazione di progetti di sviluppo per le piccole e medie imprese di cui all'art. 8 della l.r. 16 dicembre 1996, n. 35 (Interventi regionali per lo sviluppo delle imprese minori);
c) sostegno all'occupazione giovanile di cui all'art. 10, comma 5, lettera a), della l.r. 15 gennaio 1999, n. 1 (Politiche regionali del lavoro e dei servizi per l'impiego);
d) sostegno ai lavoratori in difficoltà  occupazionale di cui all'art. 10, comma 6, lettera a), della l.r. 1/1999;
e) sostegno a soggetti appartenenti a categorie deboli di cui all'art. 10, comma 8, della l.r. 1/1999.
75. I seguenti interventi regionali di sostegno alle imprese si attuano in conformità con la procedura valutativa a graduatoria di cui all’art. 5, comma 2, del d.lgs. 123/1998:
a) contributi a favore delle cooperative di nuova costituzione per le spese di primo impianto;(35)
b) contributi per l’ammodernamento, potenziamento e qualificazione delle strutture e infrastrutture turistiche di cui all'art. 3 della l.r. 27 giugno 1988, n. 36 (Incentivi per l'ammodernamento, potenziamento e qualificazione delle strutture ed infrastrutture turistiche in Lombardia);
c) contributi a consorzi di imprese artigiane per la realizzazione di progetti di ricerca e sviluppo di cui all'art. 4, commi 3, 4 e 5, e agli artt. 15 e 16 della l.r. 20 marzo 1990, n. 17 (Disciplina degli interventi regionali a sostegno della promozione e dello sviluppo del comparto artigiano in Lombardia);
d) contributi per il risparmio energetico e l’utilizzazione delle fonti rinnovabili di energia di cui all'art. 2 della l.r. 16 dicembre 1996, n. 36 (Norme per l'incentivazione, la promozione e la diffusione dell'uso razionale dell'energia, del risparmio energetico e lo sviluppo delle fonti rinnovabili di energia e il contenimento dei consumi energetici);
e) promozione di progetti territoriali di inserimento al lavoro ed interventi per le pari opportunità nelle aree di crisi di cui all'art. 10, comma 6, lettera b), n. 2, della l.r. 1/1999.
76. I seguenti interventi regionali di sostegno alle imprese si attuano in conformità con la procedura valutativa a sportello di cui all’art. 5, comma 3, del d.lgs. 123/1998:(36)
a) finanziamenti agevolati e contributi a fondo perduto per la realizzazione di progetti innovativi per le piccole e medie imprese di cui alla l.r. 23 aprile 1985 n. 34 (Primi interventi regionali per la promozione delle innovazioni nel sistema delle imprese minori), di cui all'art. 7, comma 1, lettere a), b), c) della l.r. 7/1993 e all’art. 7 della l.r. 35/1996;
b) contributi per l'ammodernamento, potenziamento e qualificazione delle strutture e infrastrutture turistiche di cui all'art. 14 della l.r. 36/1988;
c) contributi alle imprese artigiane per agevolare l'insediamento nei centri storici di cui all'art. 9 della l.r. 17/1990;
d) contributi a consorzi e cooperative artigiane per la realizzazione di impianti e servizi consortili di cui all'art. 10, comma 1, lettera a), della l.r. 17/1990;
e) contributi a imprese artigiane per l'adeguamento degli impianti alle norme sulla tutela dell'ambiente di cui all'art. 14, comma 1, della l.r. 17/1990;
f) contributi regionali per lo sviluppo di sistemi di qualità nelle piccole e medie imprese di cui alla l.r. 10 maggio 1990, n. 41 (Interventi regionali per lo sviluppo dei sistemi di qualità nelle imprese minori), modificata e integrata dall'art. 4 della l.r. 7/1993 e dall'art. 13 della l.r. 35/1996;
g) contributi a fondo perduto per la realizzazione di progetti innovativi per le piccole imprese di cui all'art. 5 della l.r. 7/1993;
h) (37)
i) gli interventi finanziari e di sostegno all’accesso al credito per le cooperative;(38)
j) interventi a favore delle imprese artigiane per agevolare l’accesso al credito di cui agli artt. 2, 4, 5 e 6 della l.r. 16 dicembre 1996, n. 34 (Interventi regionali per agevolare l'accesso al credito alle imprese artigiane);
k) contributi per la promozione di nuove imprese innovative di cui all'art. 6, lettera a), della l.r. 35/1996;
l) contributi per lo sviluppo dell’internazionalizzazione delle piccole e medie imprese e partecipazione ad appalti internazionali di cui all'art. 6, lettere b) e c), della l.r. 35/1996;
m) contributi alle piccole e medie imprese per la partecipazione a progetti di ricerca comunitari e per la realizzazione di stages per giovani neolaureati di cui all'art. 6, lettere c) e d), della l.r. 35/1996;
n) promozione di nuove attività imprenditoriali, di lavoro autonomo ed indipendente di cui all'art. 10, comma 7, della l.r. 1/1999;
o) corsi di formazione continua e di riqualificazione di cui all'art. 10, comma 9, della l.r. 1/1999.
77. I seguenti interventi regionali di sostegno alle imprese si attuano in conformità  con la procedura negoziale di cui all'art. 6 del d.lgs. 123/1998:
a) contributi a consorzi di imprese artigiane per la realizzazione di aree attrezzate artigiane e per gli impianti di trattamento scarti di lavorazione di cui agli artt. 8 e 14, comma 2, della l.r. 17/1990;
b) contributi a fondo perduto per recupero e riqualificazione di aree da destinare a insediamenti produttivi di cui all'art. 6 della l.r. 15 novembre 1994, n. 30 (Interventi regionali per il recupero, la qualificazione e la promozione delle aree da destinare a nuovi insediamenti produttivi).
78. Entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale adotta le indicazioni operative per l'adeguamento dei procedimenti amministrativi concernenti i singoli interventi di cui ai commi 74, 75, 76 e 77 alle specifiche procedure indicate nei medesimi commi, nonché alle prescrizioni in materia di ispezioni, controlli, revoca dei benefici e sanzioni contenute negli artt. 8 e 9 del d.lgs. 123/1998.
79. Per l'attività  istruttoria connessa agli interventi di cui ai commi da 74 a 78, nonché per la valutazione degli aspetti specifici, dei risultati attesi e dell'efficacia degli interventi stessi, possono essere stipulate convenzioni con associazioni, società , enti ed esperti in possesso dei necessari requisiti tecnici, organizzativi e di terzietà  in relazione allo svolgimento delle predette attività . La Giunta regionale, in conformità  con gli indirizzi e le prescrizioni dell'art. 3 del d.lgs. 123/1998, individua i soggetti con i quali stipulare le convenzioni e il conseguente affidamento degli incarichi.
82. A decorrere dalla data di approvazione del primo strumento di programmazione della rete distributiva dei carburanti, è abrogata la l.r. 8 giugno 1984, n. 28 (Disciplina della distribuzione dei carburanti per uso di autotrazione - Disposizioni per la redazione del piano regionale di ristrutturazione della rete di distribuzione)(41).
83 bis. I comuni sono delegati a ricevere i rapporti di cui all'articolo 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689 ed applicare le sanzioni amministrative di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 10 della legge 25 agosto 1991, n. 287 concernente l'aggiornamento della normativa sull'insediamento e sull'attività dei pubblici esercizi.(42)
90. Sono delegate alle province:
a) le funzioni amministrative relative alla ricerca, alla prospezione e alla concessione per lo sfruttamento di risorse geotermiche di interesse locale, già  delegate alle regioni con legge 9 dicembre 1986, n. 896 (Disciplina della ricerca e della coltivazione delle risorse geotermiche);(44)
b) le funzioni di vigilanza sull’applicazione delle norme di polizia mineraria e del d.lgs. 19 settembre 1994, n. 626 (Attuazione delle direttive 89/391/CEE, 89/654/CEE, 89/655/CEE, 89/656/CEE, 90/269/CEE, 90/270/CEE, 90/394/CEE e 90/679/CEE riguardanti il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori nel luogo di lavoro).
91. Le province trasmettono alla direzione regionale competente copia delle autorizzazioni e delle concessioni e, annualmente, la rendicontazione sull'attività  svolta e sulle risorse impiegate.
92. Lo sfruttamento di risorse geotermiche esercitato senza il prescritto provvedimento autorizzativo o concessorio è soggetto alla sanzione amministrativa, da un minimo di lire 10 milioni ad un massimo di lire 20 milioni, ferme restando le sanzioni previste da leggi statali.
93. I canoni annuali previsti per lo sfruttamento di risorse geotermiche sono corrisposti alla Regione.
93 bis. Il rilascio e il rinnovo delle concessioni minerarie le cui funzioni amministrative sono esercitate dalla Regione vengono effettuati a seguito di procedura ad evidenza pubblica. Con regolamento regionale, da approvare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della legge regionale recante “Legge di revisione normativa ordinamentale 2023”, sono definiti la durata minima e massima della concessione, nonché i criteri e le modalità atti ad assicurare l’imparzialità della procedura ad evidenza pubblica. Per lo svolgimento dell'attività istruttoria volta all’espletamento della procedura ad evidenza pubblica, i soggetti partecipanti versano alla Regione, a titolo di oneri istruttori, una somma pari allo 0,5 per mille del valore dell’investimento complessivo dell’opera secondo il piano economico finanziario allegato all’istanza e, comunque, per un importo minimo pari a mille euro e massimo pari a diecimila euro. I criteri, i termini e le modalità di calcolo per il versamento degli oneri istruttori sono definiti dal regolamento di cui al secondo periodo.(45)
94. La Giunta regionale esercita il controllo sugli organi delle CCIAA e approva la relazione annuale di cui all'art. 37 del d.lgs. 112/1998.
95. I consigli camerali sono sciolti con decreto del Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione della Giunta stessa, nei casi previsti dall'art. 5 della legge 29 dicembre 1993, n. 580 (Riordinamento delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura).
96. Il rappresentante regionale nel collegio dei revisori è nominato dal Presidente della Giunta regionale, ai sensi della l.r. 6 aprile 1995, n. 14 (Norme per le nomine e designazioni di competenza della Regione)(46).
97. Nell’ambito delle funzioni conferite alla Regione, individuate dai commi 30 e 31, la Giunta regionale è autorizzata, ai sensi dell’articolo 19, comma 12, del d.lgs. 112/1998, a subentrare alle amministrazioni statali nei diritti e negli obblighi derivanti dalle convenzioni dalle stesse stipulate in forza di leggi vigenti alla data di effettivo trasferimento e delega delle funzioni, e a stipulare, ove necessario, atti modificativi ed integrativi delle convenzioni stesse per il loro adeguamento.(47)
98. Fino alla emanazione delle leggi regionali che disciplinano le funzioni in materia di sviluppo economico ed attività produttive conferite con il d.lgs. 112/1998, restano ferme le procedure e le modalità attuative previste dalle leggi statali per la concessione, liquidazione ed erogazione delle agevolazioni alle imprese, singole o associate.
99. Sono abrogati gli artt. 6, 18, 27, e da 29 a 33 della l.r. 20 marzo 1990, n. 17 (Disciplina degli interventi regionali a sostegno della promozione e dello sviluppo del comparto artigiano in Lombardia)(48).
100. Sono abrogati gli artt. 37, 38, 39, come sostituiti dall’art. 3, comma 3, lettera b), della l.r. 12 agosto 1999, n. 15 (Modifiche e abrogazioni legislative per la realizzazione dei progetti del programma regionale di sviluppo), e gli artt. 40, 41, 48 e 50 della l.r. 17/1990(49).
101. Il comma 6 dell'art. 9 della l.r. 16 dicembre 1989, n. 73 (Disciplina istituzionale dell’artigianato lombardo)(50)è sostituito dal seguente:
"6. La decisione della commissione provinciale per l'artigianato è notificata all'interessato entro sessanta giorni dalla presentazione della domanda. La mancata notificazione entro tale termine vale come accoglimento della domanda stessa".
102. Sino alla data di entrata in vigore delle norme regionali di revisione della composizione e del funzionamento delle commissione provinciali per l’artigianato, in attuazione dell’art. 20, comma 8, della legge 59/1997, restano confermati gli organi attualmente in carica così come costituiti.
103. I commi 1, 3, 4 e 5 dell’art. 9 e l’art. 11 della l.r. 32/1986(51) e successive modifiche, sono abrogati.
105. Il quarto comma dell'art. 56 della l.r. 44/1980(53)è sostituito dal seguente:
"Le infrazioni alla presente legge e alle norme statali che disciplinano la materia sono accertate dalle province e le conseguenti sanzioni sono irrogate e riscosse dalle medesime".
106. Il secondo comma dell'art. 15 della l.r. 44/1980(54)è sostituito dal seguente:
“Delle istanze di concessione è data comunicazione al distretto minerario competente per territorio e alla direzione regionale competente per la materia idrogeologica".
NOTE:
11. La lettera è stata modificata dall'art. 12, comma 1, lett. a) della l.r. 18 novembre 2003, n. 21. Torna al richiamo nota
13. La lettera è stata modificata dall'art. 12, comma 1, lett. c) della l.r. 18 novembre 2003, n. 21. Torna al richiamo nota
16. La lettera è stata sostituita dall'art. 29, comma 1, lett. a) della l.r. 8 luglio 2014, n. 19. Torna al richiamo nota
18. Il punto è st ato modificato dall'art. 15, comma 1, lett. b), numero 1) della l.r. 28 dicembre 2017, n. 37. Vedi ancheart. 15 comma 2 della l.r. 28 dicembre 2017, n. 37 Torna al richiamo nota
26. Si rinvia alla l.r. 22 febbraio 1993, n. 7, per il testo coordinato con le presenti modifiche. Torna al richiamo nota
30. La lettera è stata abrogata dall'art. 15, comma 2 della l.r. 10 dicembre 2002, n. 30. Torna al richiamo nota
31. La lettera è stata abrogata dall'art. 12, comma 1, lett. f) della l.r. 14 aprile 2004, n. 8. Torna al richiamo nota
32. Il comma è stato abrogato dall'art. 15, comma 2 della l.r. 10 dicembre 2002, n. 30. Torna al richiamo nota
33. Il comma è stato abrogato dall'art. 104, comma 1, lett. cc) della l.r. 11 marzo 2005, n. 12 salvo per quanto previsto agli art. 25, comma 1 e 92 commi 7 e 8 della l.r. 11 marzo 2005, n. 12. Torna al richiamo nota
34. Il comma è stato abrogato dall'art. 7, comma 2, lett. b) della l.r. 14 marzo 2003, n. 2. Torna al richiamo nota
35. La lettera è stata sostituita dall'art. 12, comma 1, lett. f) della l.r. 18 novembre 2003, n. 21. Torna al richiamo nota
36. Vedi ordinanza Corte Costituzionale n. 375/2006. Torna al richiamo nota
38. La lettera è stata sostituita dall'art. 12, comma 1, lett. h) della l.r. 18 novembre 2003, n. 21. Torna al richiamo nota
39. Il comma è stato abrogato dall'art. 2, comma 1, lett. c) della l.r. 25 marzo 2021, n. 3. Torna al richiamo nota
41. Si rinvia alla l.r. 8 giugno 1984, n. 28, per il testo coordinato con le presenti modifiche. Torna al richiamo nota
44. Ai sensi dell’art. 2 e dell’allegato A della l.r. 8 luglio 2015, n. 19, le funzioni sono riallocate in capo alla Regione fatto salvo quanto previsto dall’art. 9, nonché dall’art. 3, comma 2 per la Città metropolitana di Milano e dall’art. 5, comma 2 per la Provincia di Sondrio, della l.r. 8 luglio 2015, n. 19. Torna al richiamo nota
46. Vedi avviso di rettifica BURL 25 febbraio 2000, n. 8, 1° suppl. ord. Torna al richiamo nota
47. Il comma è stato sostituito dall'art. 1, comma 40, lett. c) della l.r. 27 marzo 2000, n. 18. Torna al richiamo nota
48. Si rinvia alla l.r. 20 marzo 1990, n. 17, per il testo coordinato con le presenti modifiche. Torna al richiamo nota
49. Si rinvia alla l.r. 20 marzo 1990, n. 17, per il testo coordinato con le presenti modifiche. Torna al richiamo nota
50. Si rinvia alla l.r. 16 dicembre 1989, n. 73, per il testo coordinato con le presenti modifiche. Torna al richiamo nota
51. Si rinvia alla l.r. 7 agosto 1986, n. 32, per il testo coordinato con le presenti modifiche. Torna al richiamo nota
53. Si rinvia alla l.r. 29 aprile 1980, n. 44, per il testo coordinato con le presenti modifiche. Torna al richiamo nota
54. Si rinvia alla l.r. 29 aprile 1980, n. 44, per il testo coordinato con le presenti modifiche. Torna al richiamo nota
56. Il comma è stato abrogato dall'art. 15, comma 2 della l.r. 10 dicembre 2002, n. 30. Torna al richiamo nota
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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