Legge Regionale 1 aprile 2015 , n. 6

Disciplina regionale dei servizi di polizia locale e promozione di politiche integrate di sicurezza urbana

(BURL n. 14, suppl. del 02 Aprile 2015 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2015-04-01;6

Art. 20 bis
(Fondo in favore degli operatori di polizia locale)(11)
1. È istituito un fondo in favore degli operatori di polizia locale e dei loro familiari per il riconoscimento di un contributo, a titolo di indennizzo, nei casi di decesso o danni permanenti, derivanti da infortunio, subiti dagli stessi operatori nello svolgimento del servizio.
1 bis. È, altresì, riconosciuto un contributo, a titolo di indennizzo, mediante l’accesso al fondo di cui al comma 1, nei casi di inabilità temporanea assoluta derivanti da danni fisici o lesioni subiti dall’operatore, vittima di un reato, nello svolgimento del servizio.(12)
2. Gli importi erogati mediante l’accesso al fondo di cui al comma 1 sono cumulabili con provvidenze di analoga natura previste dallo Stato o da altre pubbliche amministrazioni.
3. La domanda di accesso al fondo è presentata dal soggetto interessato entro un anno dal decesso o dal riconoscimento dell’invalidità permanente dell’operatore di polizia locale o dal riconoscimento dell’inabilità temporanea assoluta dell’operatore allo svolgimento del servizio.(13)
4. La Giunta regionale determina gli importi del beneficio economico da erogare mediante il fondo di cui al comma 1, tenuto conto, nei casi di invalidità permanente, della percentuale di invalidità riconosciuta a seguito di infortunio occorso nello svolgimento del servizio e, nei casi di inabilità temporanea assoluta, del periodo di inabilità allo svolgimento dell’attività lavorativa. La Giunta regionale determina, altresì, le modalità, i termini e le condizioni per l'erogazione del suddetto beneficio economico, nonché le procedure per la gestione operativa del fondo di cui al presente articolo.(14)
4 bis. La disposizione di cui al comma 1 bis si applica agli eventi verificatisi a decorrere dall’anno 2020.(15)
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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