Regolamento Interno 9 giugno 2009 , n. VIII/840(1)

Regolamento generale del Consiglio regionale

(BURL n. 25, 5° suppl. straord. del 26 Giugno 2009 )

urn:nir:regione.lombardia:regolamento:2009-06-09;VIII/840

CAPO I
ADEMPIMENTI DI INIZIO LEGISLATURA E COSTITUZIONE DEGLI ORGANI
Art. 1
(Assunzione delle prerogative di consigliere regionale)
1. I consiglieri regionali acquisiscono le prerogative e i diritti inerenti alla carica ed entrano nell'esercizio delle loro funzioni all'atto della proclamazione.
1 bis. I consiglieri hanno il dovere di partecipare alle sedute dell'Assemblea e ai lavori delle commissioni.(2)
Art. 2
(Prima convocazione del Consiglio regionale)
1. Il Consiglio regionale tiene la sua prima seduta, non prima di dieci e non oltre quindici giorni dopo la proclamazione di tutti gli eletti, su convocazione del Presidente del Consiglio uscente o, in mancanza, del Vice Presidente più anziano di età.
2. L'avviso di convocazione deve essere inviato almeno cinque giorni prima di quello fissato per la seduta.
3. In caso di inosservanza del termine di cui al comma 1, il Consiglio si riunisce di diritto il ventesimo giorno non festivo successivo alla proclamazione di tutti gli eletti.
Art. 3
(Elezione del Presidente, dei Vice Presidenti e dei Segretari del Consiglio regionale)
1. Nella prima seduta il consigliere più anziano di età, fra i presenti, assume provvisoriamente la presidenza dell'Assemblea; fungono da Segretari i due consiglieri più giovani di età.
2. Il Presidente provvisorio comunica al Consiglio la composizione dello stesso come risultante a seguito della proclamazione effettuata dai competenti Uffici elettorali. Effettua, quindi, le comunicazioni conseguenti all'esercizio di opzioni, secondo quanto previsto dalla vigente legislazione elettorale, e proclama eletti i consiglieri subentranti.
3. Il Consiglio procede quindi, a norma degli articoli 11, 15 e 16 dello Statuto, all'elezione, tra i suoi componenti, del Presidente e degli altri componenti dell'Ufficio di presidenza. Lo spoglio delle schede è fatto dal Presidente e dai Segretari provvisori.
4. Risulta eletto Presidente il consigliere che consegue la maggioranza dei due terzi dei componenti del Consiglio; dalla quarta votazione è sufficiente la maggioranza assoluta dei componenti.
5. L'elezione dei due Vice Presidenti e dei due Segretari ha luogo con due distinte votazioni; ciascun consigliere può scrivere sulla scheda un solo nome al fine di assicurare la rappresentanza delle minoranze. Risultano eletti Vice Presidenti e Segretari i consiglieri che ottengono il maggior numero di voti; a parità di voti è eletto il consigliere più anziano di età.
6. Nell'Ufficio di presidenza sono rappresentati entrambi i generi.(3)
Art. 4
(Elezioni suppletive)
1. Nell'eventualità di elezioni suppletive, si seguono i criteri di votazione di cui all'articolo 3, qualora si tratti di sostituire il Presidente, ambedue i Vice Presidenti, ambedue i Segretari o l'intero Ufficio di presidenza.
2. Quando debba essere sostituito un solo Vice Presidente o un solo Segretario, risulta eletto il candidato che ha ottenuto il maggior numero di voti, garantita comunque l'osservanza dell'articolo 16 dello Statuto.
3. Le operazioni relative sono dirette dai componenti dell'Ufficio di presidenza rimasti in carica, con la presenza di almeno tre componenti; se ciò non è possibile, e nel caso di rinnovo totale, le operazioni sono dirette dal consigliere più anziano di età e dai due consiglieri più giovani presenti alla seduta, nelle funzioni di Presidente e di Segretari provvisori.
4. In caso di dimissioni, ogni componente dell'Ufficio di presidenza continua ad esercitare le proprie funzioni fino all'elezione del nuovo componente.
Art. 5
(Illustrazione del programma di governo al Consiglio regionale)
1. Nella seduta immediatamente successiva a quella di insediamento e comunque nei termini previsti dall'articolo 25, comma 8, dello Statuto, il Presidente della Regione illustra al Consiglio regionale il programma di governo per la legislatura e ne deposita il testo.(4)
2. Il Presidente del Consiglio, sentita la Conferenza dei presidenti dei gruppi consiliari e l'Ufficio di presidenza, stabilisce la durata della discussione sulle comunicazioni del Presidente della Regione e ripartisce il tempo complessivo tra i gruppi consiliari.
Art. 6
(Programma regionale di sviluppo)
1. All'inizio della legislatura, successivamente all'illustrazione del programma di governo e nei termini stabiliti dalla legge, il Presidente della Regione presenta al Consiglio regionale il Programma regionale di sviluppo.
2. Il Programma regionale di sviluppo è assegnato alla commissione consiliare competente in materia di programmazione e bilancio in sede referente e a tutte le altre commissioni consiliari per l'espressione del parere di competenza.
3. Il Programma regionale di sviluppo è approvato dal Consiglio con votazione per appello nominale.
Art. 7
(Costituzione della Giunta delle elezioni)
1. Il Consiglio regionale procede, nella prima seduta, alla elezione della Giunta delle elezioni, composta da un consigliere per ciascun gruppo consiliare, sulla base di candidature presentate alla Presidenza provvisoria all'inizio della seduta.
2. La Giunta delle elezioni elegge nella sua prima riunione, con tre votazioni separate a scrutinio segreto, un presidente, un vice presidente ed un segretario.
3. La presidenza della Giunta delle elezioni spetta ad un consigliere indicato dalla minoranza eletto con la maggioranza di almeno i due terzi dei voti rappresentati in Consiglio; dalla quarta votazione risulta eletto il candidato della minoranza che ottiene la maggioranza assoluta dei voti; dopo la sesta votazione si procede al ballottaggio tra i due candidati della minoranza che hanno ottenuto il maggior numero di voti nella sesta votazione.(5)
4. Il vice presidente e il segretario sono eletti a maggioranza dei voti espressi.
5. Nelle votazioni di cui ai commi 3 e 4 ciascun componente della Giunta delle elezioni esprime un numero di voti pari a quello del gruppo di appartenenza.
5 bis. In caso di sostituzione di uno dei componenti eletti ovvero di variazione del numero dei gruppi consiliari in corso di legislatura si procede ai sensi del comma 1.(6)
Art. 8
(Poteri della Giunta delle elezioni)
1. La Giunta delle elezioni:
a) esamina le cause di ineleggibilità e di incompatibilità dei consiglieri regionali, iniziando dalla verifica della posizione dei propri componenti;
b) riferisce al Consiglio regionale in ordine alla valutazione di insindacabilità dei consiglieri regionali sulla base della normativa vigente;
c) si esprime circa i requisiti, previsti dallo Statuto o dalla legge, che debbono possedere gli assessori o i sottosegretari nominati al di fuori del Consiglio regionale;
d) esercita ogni altra funzione ad essa attribuita dalla normativa vigente.
2. Entro la prima seduta del Consiglio regionale i consiglieri dichiarano, ai sensi di legge e in forma scritta, alla Giunta delle elezioni gli uffici e le cariche da essi ricoperti.(7)
3. La Giunta delle elezioni sente gli interessati, assume informazioni, chiede e riceve l'esibizione di documenti relativi all'oggetto della sua verifica.
4. Le sedute della Giunta delle elezioni sono valide con la presenza della maggioranza dei suoi componenti; le deliberazioni sono assunte a maggioranza semplice; i componenti della Giunta esprimono il proprio voto a titolo individuale, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 7, comma 5.
5. Le sedute della Giunta delle elezioni non sono pubbliche salvo diversa disposizione del presidente limitatamente ai lavori riguardanti l'illustrazione della relazione finale approvata.(8)
6. Fino alla conclusione del procedimento gli atti della Giunta delle elezioni sono riservati ai suoi componenti, fatti salvi i diritti degli interessati e dei controinteressati.
7. Dopo la conclusione del procedimento copia delle deliberazioni e dei verbali sono rilasciati dalle strutture preposte a chiunque ne abbia un interesse qualificato.
Art. 8 bis
(Adempimenti di inizio legislatura)(9)
1. All'inizio della legislatura la Giunta delle elezioni procede all'esame delle posizioni dei consiglieri regionali ai fini della convalida dell'elezione e alla verifica delle posizioni degli assessori e dei sottosegretari nominati al di fuori del Consiglio regionale.
2. La Giunta delle elezioni esaurisce gli adempimenti relativi alla posizione dei consiglieri regionali entro sessanta giorni dall'elezione del proprio ufficio di presidenza.
3. Su richiesta motivata della Giunta delle elezioni, il Consiglio può concedere una sola proroga per la conclusione degli adempimenti di cui al comma 1 per un tempo non superiore a sessanta giorni. Qualora la Giunta delle elezioni non concluda i propri lavori entro il nuovo termine, deve comunque rassegnare una relazione con le proprie valutazioni, anche parziali, al Consiglio regionale che delibera in merito; le deliberazioni sono assunte su iniziativa del Presidente del Consiglio.
4. In caso di impossibilità di funzionamento, il Consiglio dispone lo scioglimento della Giunta delle elezioni, procedendo a una nuova elezione ai sensi dell'articolo 7, comma 1, nella prima seduta utile.
Art. 9
(Convalida e annullamento di elezioni, dichiarazione di decadenza)
1. Se nei riguardi di un consigliere regionale si configurano cause di ineleggibilità o di incompatibilità, la Giunta delle elezioni gli notifica le contestazioni relative; il consigliere, entro dieci giorni dalla notificazione, può presentare in forma scritta le sue deduzioni o rimuovere la causa di incompatibilità dandone comunicazione alla Giunta delle elezioni.(10)
1 bis. Se le contestazioni riguardano cause di ineleggibilità originarie, il Consiglio regionale, con deliberazione da adottarsi entro dieci giorni dalla scadenza del termine di cui al comma 1, su motivata relazione della Giunta delle elezioni, ne accerta la sussistenza e in caso affermativo annulla l'elezione e provvede alla sostituzione del consigliere.(11)
2. Se le contestazioni riguardano cause di incompatibilità, il Consiglio regionale, con deliberazione da adottarsi entro dieci giorni dalla scadenza del termine di cui al comma 1, su motivata relazione presentata dalla Giunta delle elezioni, accerta se sussiste la contestata causa di incompatibilità; in caso affermativo, il Presidente del Consiglio informa immediatamente il consigliere della decisione assunta e lo invita a esprimere in forma scritta la sua opzione entro i successivi dieci giorni dall'adozione della deliberazione.(12)
3. Entro trenta giorni dalla scadenza del termine di cui all'articolo 8 bis, il Consiglio regionale, su motivate relazioni della Giunta delle elezioni, convalida l'elezione dei consiglieri per i quali non sussistano cause di ineleggibilità e di incompatibilità; dichiara la decadenza dei consiglieri ritenuti incompatibili che non abbiano optato per il mandato regionale e che non abbiano compiuto, entro i termini stabiliti dalla legge, tutti gli atti necessari a rimuovere le cause di incompatibilità.(13)
4. Tali deliberazioni sono immediatamente pubblicate sul Bollettino Ufficiale della Regione; le deliberazioni di annullamento e di decadenza sono inoltre notificate entro cinque giorni ai consiglieri interessati.
4 bis. Spetta alla Giunta delle elezioni anche la verifica per la convalida dell'elezione dei consiglieri regionali subentrati, nel corso della legislatura, ivi compresi i supplenti. I consiglieri subentrati dichiarano in forma scritta, entro quindici giorni dalla proclamazione, gli uffici e le cariche da essi ricoperti. Entro i successivi trenta giorni la Giunta trasmette la propria motivata relazione al Consiglio. Il procedimento, le deliberazioni del Consiglio regionale e gli adempimenti consequenziali sono regolati dal presente articolo.(14)
Art. 10
(Ineleggibilità e incompatibilità sopravvenute)
1. Spetta alla Giunta delle elezioni anche l'esame delle cause di ineleggibilità e di incompatibilità sopravvenute nel corso del mandato.(15)
2. In caso di assunzione di nuovi incarichi nel corso del mandato, i consiglieri devono darne comunicazione entro dieci giorni alla Giunta delle elezioni; in caso di inottemperanza la Giunta delle elezioni può procedere d'ufficio. La Giunta delle elezioni provvede comunque, con cadenza annuale, a una verifica delle posizioni di tutti i consiglieri in carica.
4. Il procedimento, le deliberazioni del Consiglio regionale e gli adempimenti conseguenziali sono regolati dalle disposizioni dell'articolo 9. La Giunta delle elezioni riferisce al Consiglio regionale entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al comma 2 ovvero dalla data in cui dà inizio d'ufficio al procedimento.(17)
Art. 11
(Esame della posizione degli assessori e dei sottosegretari nominati al di fuori del Consiglio regionale)
1. Entro quindici giorni dalla nomina gli assessori e i sottosegretari nominati al di fuori del Consiglio regionale comunicano alla Giunta delle elezioni gli uffici e le cariche da essi ricoperti.
2. Se nei riguardi di un assessore o di un sottosegretario, nominato dal Presidente della Regione al di fuori del Consiglio regionale, si configura l'insussistenza dei requisiti necessari per ricoprire la carica, la Giunta delle elezioni, entro venti giorni dall'avvio del procedimento, gli notifica le contestazioni relative, dandone contestuale comunicazione al Presidente della Regione e al Presidente del Consiglio; l'interessato, entro dieci giorni dalla notificazione, può presentare in forma scritta le sue deduzioni.
3. Entro i successivi dieci giorni la Giunta delle elezioni comunica le risultanze dell'istruttoria al Presidente della Regione per le determinazioni di sua competenza informando contestualmente il Presidente del Consiglio.(18)
3 bis. Agli assessori e ai sottosegretari nominati al di fuori del Consiglio si applica quanto disposto per i consiglieri regionali dall'articolo 10, comma 2.(19)
Art. 12
(Dimissioni dei consiglieri regionali)
1. Il consigliere che intende dimettersi deve darne comunicazione scritta all'Ufficio di presidenza del Consiglio e alla Giunta delle elezioni.
2. Le dimissioni sono annunciate e discusse nella seduta del Consiglio regionale immediatamente successiva alla loro presentazione e hanno effetto, salvo quanto disposto dai commi 3 e 4, dalla loro accettazione.
3. Nel caso il Consiglio respinga le dimissioni e il consigliere le ripresenti entro i dieci giorni successivi, esse acquistano efficacia dalla data di ripresentazione e sono comunicate dal Presidente del Consiglio all'Assemblea, che ne prende atto senza procedere a votazione.
4. Le dimissioni motivate dalla volontà di optare per una carica o un ufficio incompatibile con la carica di consigliere regionale hanno effetto dalla data di presentazione e sono comunicate dal Presidente del Consiglio all'Assemblea, che ne prende atto senza procedere a votazione.
Art. 12 bis
(Dimissioni contestuali dei consiglieri regionali)(20)
1. Le dimissioni contestuali della maggioranza dei componenti il Consiglio regionale comportano lo scioglimento del Consiglio regionale e le dimissioni della Giunta regionale ai sensi dell'articolo 126, ultimo comma, della Costituzione a decorrere dal momento della presentazione delle dimissioni contestuali al Presidente del Consiglio regionale. A tale fine fa fede il protocollo dell'ente.
2. A decorrere dalla data di cui al comma 1, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 30 dello Statuto e l'articolo 133 bis del presente regolamento. Il Presidente del Consiglio dà immediata comunicazione delle intervenute dimissioni contestuali della maggioranza dei componenti il Consiglio regionale sia al Presidente della Regione sia alla Prefettura per i successivi necessari adempimenti.
Art. 13
(Giunta per il regolamento)
1. Entro quarantacinque giorni dalla seduta di insediamento è costituita la Giunta per il regolamento, che resta in carica per la durata della legislatura e comunque fino al giorno precedente la data della seduta di insediamento del nuovo Consiglio regionale.(21)
2. La Giunta per il regolamento, presieduta dal Presidente del Consiglio regionale, è formata dai componenti dell'Ufficio di presidenza e da un consigliere effettivo e uno supplente per gruppo, nominati dal Presidente del Consiglio su indicazione dei rispettivi gruppi; tra i componenti effettivi nominati dal Presidente deve essere garantita la presenza di entrambi i generi.(22)
2 bis. In caso di sostituzione di uno dei componenti ovvero di variazione del numero dei gruppi consiliari in corso di legislatura, si procede ai sensi del comma 2.(23)
3. La Giunta per il regolamento:
a) esprime parere sulle questioni di interpretazione del regolamento ad essa sottoposte dal Presidente del Consiglio;
b) esamina e riferisce al Consiglio sulle proposte di modifica del regolamento di iniziativa dei consiglieri regionali;
c) propone al Consiglio, sulla base di proprie autonome valutazioni, le modifiche al regolamento che l'esperienza dimostri necessarie.
4. Le decisioni della Giunta per il regolamento sono adottate a maggioranza assoluta dei componenti. I componenti appartenenti all'Ufficio di presidenza esprimono un voto ciascuno; il numero dei voti degli altri componenti corrisponde al numero dei voti spettanti in Consiglio regionale al gruppo di appartenenza, decurtato del voto del componente dell'Ufficio di presidenza del medesimo gruppo.(24)
5. I pareri della Giunta per il regolamento sono comunicati all'Assemblea a cura del Presidente del Consiglio.
6. Le proposte di cui alle lettere b) e c) del comma 3 sono approvate dal Consiglio regionale con la maggioranza assoluta dei componenti.
CAPO II
UFFICIO DI PRESIDENZA DEL CONSIGLIO REGIONALE
Art. 14
(Presidente)
1. Il Presidente rappresenta il Consiglio regionale, ne tutela le funzioni e le prerogative, sovrintende ai lavori assicurandone il buon andamento, fa osservare il regolamento.
2. Il Presidente tiene i rapporti con il Presidente della Regione, i presidenti dei gruppi consiliari, delle commissioni e degli altri organismi previsti dallo Statuto e dal regolamento.
3. Il Presidente:
a) convoca il Consiglio, stabilisce l'ordine del giorno delle singole sedute conformemente al programma e al calendario approvati ai sensi dell'articolo 23, dirige i lavori consiliari e ne garantisce l'ordine a norma degli articoli 64, 65 e 66, modera la discussione, dispone l'ordine delle votazioni e ne annuncia il risultato, risolve le questioni interpretative del regolamento sorte in corso di seduta;
b) convoca e presiede l'Ufficio di presidenza e la Conferenza dei presidenti dei gruppi di cui all'articolo 17, comma 3, dello Statuto;
c) decide sulla ricevibilità nonché sulla ammissibilità dei testi nei casi previsti dal presente regolamento;
d) dispone in ordine alle spese di rappresentanza secondo le norme del regolamento contabile;
e) esercita le altre funzioni demandategli dallo Statuto, dalle leggi e dai regolamenti.
4. Il Presidente assume le opportune iniziative per assicurare una equilibrata rappresentanza di genere nelle commissioni consiliari, nelle giunte e nei comitati.
Art. 15
(Vice Presidenti)
1. I Vice Presidenti collaborano con il Presidente del Consiglio e lo sostituiscono in caso di assenza o impedimento.
2. Il Presidente del Consiglio, qualora non abbia designato il Vice Presidente incaricato di esercitare le sue funzioni nell'ipotesi di assenza o impedimento prolungati, è sostituito prioritariamente dal Vice Presidente più anziano di età.
Art. 16
(Segretari)
1. I Segretari sovraintendono alla redazione del verbale delle sedute pubbliche e redigono il verbale delle sedute segrete; procedono agli appelli nominali; prendono nota dei consiglieri iscritti a parlare; accertano il risultato delle votazioni; verificano la fedele e tempestiva pubblicazione dei resoconti; collaborano con il Presidente al regolare andamento dell'attività del Consiglio regionale.
Art. 17
(Funzioni dell'Ufficio di presidenza)
1. L'Ufficio di presidenza esercita le funzioni previste dall'articolo 16, comma 3, dello Statuto e coadiuva il Presidente nell'esercizio delle sue funzioni.
2. L'Ufficio di presidenza:
a) delibera la proposta di bilancio preventivo e di conto consuntivo del Consiglio regionale ed esercita le altre funzioni stabilite dal regolamento di contabilità;
b) sovrintende al funzionamento delle strutture organizzative del Consiglio e delibera i provvedimenti riguardanti il personale nei casi previsti dalla legge;
c) promuove, coordina e programma le iniziative di comunicazione istituzionale e di informazione relative alle attività del Consiglio;
d) garantisce l'esercizio delle funzioni di controllo di cui agli articoli 14, comma 1, e 18, comma 4, dello Statuto;
e) assicura i mezzi necessari al funzionamento delle commissioni, delle giunte e dei comitati;
f) assume le iniziative necessarie per promuovere la qualità tecnico-giuridica dei testi normativi;
g) delibera in ordine alle missioni istituzionali e alla composizione delle delegazioni consiliari;
h) disciplina l'accesso all'aula e alle sue pertinenze;
h bis) adotta i provvedimenti sanzionatori nei confronti dei consiglieri regionali nei casi previsti dall'articolo 64, comma 5;(25)
i) esercita le altre funzioni ad esso demandate dallo Statuto, dalle leggi e dai regolamenti.
3. In caso di elezioni per il rinnovo del Consiglio regionale l'Ufficio di presidenza esercita le proprie funzioni fino alla prima seduta del nuovo Consiglio.
Art. 18
(Deliberazioni dell'Ufficio di presidenza)
1. L'Ufficio di presidenza può deliberare, anche quando sia prescritta l'unanimità, con la presenza di almeno tre componenti, salvi i casi in cui la presenza di tutti i componenti sia disposta esplicitamente per legge o per regolamento.
2. Tutti i provvedimenti dell'Ufficio di presidenza devono essere motivati e sottoscritti dal Presidente del Consiglio e dal dirigente della struttura preposta.
3. Il dirigente della struttura preposta cura la redazione del resoconto sommario delle sedute e provvede al rilascio di copie ed estratti delle relative deliberazioni.
Art. 19
(Incompatibilità dei componenti dell'Ufficio di presidenza)
1. Il Presidente del Consiglio regionale non può far parte di commissioni permanenti; gli altri componenti dell'Ufficio di presidenza non possono far parte dell'ufficio di presidenza di commissioni permanenti.
2. I componenti dell'Ufficio di presidenza cessano dalla carica nel caso siano nominati componenti della Giunta regionale e accettino l'incarico. Nella seduta del Consiglio regionale immediatamente successiva alla vacanza si provvede alla sostituzione.
CAPO III
GRUPPI CONSILIARI
Art. 20
(Composizione e costituzione dei gruppi)
1. All'inizio della legislatura i consiglieri regionali si costituiscono in gruppi consiliari, con propria denominazione e simbolo. Entro la prima seduta del Consiglio regionale ciascun consigliere deve dichiarare in forma scritta al Presidente del Consiglio uscente il gruppo consiliare del quale intende far parte; i consiglieri subentrati nel corso della legislatura devono presentare la dichiarazione entro la prima seduta successiva alla loro proclamazione.(26)
2. I gruppi sono composti da almeno tre consiglieri. Tuttavia, all'inizio della legislatura e nella sua prima costituzione, un gruppo può essere composto da un numero di consiglieri inferiore, purché l'elezione sia avvenuta in uno stesso gruppo di liste provinciali.
3. I consiglieri che non abbiano adempiuto al disposto di cui al comma 1, o non possano costituire un gruppo ai sensi del comma 2, sono iscritti ad un unico gruppo misto. Qualsiasi riduzione in corso di legislatura della consistenza numerica di un gruppo consiliare costituito all'inizio della legislatura da consiglieri eletti nello stesso gruppo di liste provinciali non ne determina lo scioglimento. Negli altri casi, quando un gruppo scende sotto la soglia dei tre componenti, si procede allo scioglimento.(27)
4. Ogni gruppo, entro la prima seduta del Consiglio, nomina un proprio presidente; qualora un gruppo non riesca a nominare il proprio presidente entro detto termine, le relative funzioni sono svolte, con rotazione semestrale, dai componenti del medesimo gruppo a partire dal consigliere più anziano di età e poi proseguendo secondo l'ordine decrescente di età.(28)
5. La nomina del presidente, altre cariche eventuali e qualsiasi modificazione successivamente intervenuta nella costituzione, denominazione, simbolo o nella composizione dei gruppi, devono essere comunicati immediatamente in forma scritta all'Ufficio di presidenza del Consiglio.(29)
6. L'Ufficio di presidenza verifica la regolare costituzione dei gruppi entro cinque giorni dalla scadenza del termine di cui al comma 4.
7. Il Presidente annuncia in aula la composizione e la costituzione dei gruppi, nonché eventuali successive modificazioni.
7 bis. In caso di contestazioni circa l'uso della denominazione o del simbolo da parte dei gruppi, si fa riferimento a quanto attestato dal soggetto titolare della denominazione o del simbolo.(30)
Art. 21
(Gruppo misto)
1. Ai fini dell'attuazione delle disposizioni aventi per oggetto la composizione delle commissioni consiliari e di tutte le disposizioni che prevedono il rispetto della proporzione tra maggioranza e minoranza, i consiglieri iscritti al gruppo misto dichiarano al Presidente del Consiglio regionale la propria appartenenza alla maggioranza o alle minoranze.
2. Le assegnazioni di contributi e di personale al gruppo misto da parte dell'Ufficio di presidenza del Consiglio sono ripartite in misura proporzionale tra i consiglieri.
3. I consiglieri appartenenti al gruppo misto possono chiedere all'Ufficio di presidenza del Consiglio di formare componenti politiche in seno al gruppo, senza che ciò comporti oneri organizzativi e finanziari aggiuntivi.
4. Ai consiglieri del gruppo misto è riconosciuta la facoltà di intervenire a titolo personale, per non più di cinque minuti, nei dibattiti consiliari, nei casi in cui le disposizioni del presente regolamento prevedano l'intervento del solo presidente di gruppo o di un solo consigliere per gruppo.
Art. 22
(Conferenza dei presidenti dei gruppi consiliari)
1. La Conferenza dei presidenti dei gruppi consiliari è convocata dal Presidente del Consiglio regionale, ogniqualvolta lo ritenga utile, anche su richiesta motivata della Giunta regionale o di un presidente di gruppo, per esaminare questioni attinenti alla programmazione delle attività e dei lavori consiliari, nonché ogni altra questione riguardante l'organizzazione, il funzionamento e i procedimenti del Consiglio regionale.
2. Ogniqualvolta la Conferenza discuta sulla programmazione dei lavori o su questioni che attengono al rapporto con la Giunta regionale, vi partecipa il rappresentante della Giunta stessa.
CAPO IV
PROGRAMMAZIONE DEI LAVORI
Art. 23
(Programmazione, calendario dei lavori e determinazione del tempo)
1. Il Consiglio regionale organizza i propri lavori secondo il metodo della programmazione.
2. Il Presidente del Consiglio convoca la Conferenza dei presidenti dei gruppi consiliari per redigere il programma trimestrale e il calendario mensile dei lavori consiliari. Alle riunioni partecipano i membri dell'Ufficio di presidenza, il rappresentante della Giunta regionale e, se richiesti dal Presidente del Consiglio, i presidenti delle commissioni, delle giunte e dei comitati.
3. Il programma e il calendario sono predisposti sulla base delle proposte della Giunta regionale e dei gruppi consiliari. Il programma contiene l'elenco degli argomenti che il Consiglio regionale intende trattare con l'ordine di priorità. Il calendario stabilisce le date delle sedute in cui si prevede la trattazione degli argomenti contenuti nel programma, con l'indicazione del tempo complessivo da dedicare ai singoli argomenti in rapporto alla loro complessità e al rilievo politico-istituzionale.
4. Le proposte della Giunta regionale e dei gruppi consiliari devono riferirsi a provvedimenti già assegnati alle commissioni consiliari e sono trasmesse al Presidente del Consiglio entro il giorno precedente a quello della riunione.
5. Un quinto dei provvedimenti inseriti nel programma e nel calendario è riservato alle proposte delle minoranze.
6. I presidenti dei gruppi, che rappresentano almeno la maggioranza dei consiglieri regionali, adottano il programma e il calendario a maggioranza dei quattro quinti dei votanti computati secondo i criteri di cui all'articolo 58, commi 2 e 3; nel caso in cui non si determini tale maggioranza, il programma è predisposto dal Presidente del Consiglio, sentito l'Ufficio di presidenza, secondo i criteri di cui ai commi 3 e 4 e nel rispetto del comma 5.
7. I voti a disposizione di ciascun presidente di gruppo corrispondono ai voti spettanti in Consiglio al gruppo stesso. Il Presidente del Consiglio regionale, i membri dell'Ufficio di presidenza ed il rappresentante della Giunta regionale non votano.
8. Sono in ogni caso inseriti nel programma e nel calendario in deroga ai criteri di cui ai commi precedenti:
a) i provvedimenti da trattare per obbligo derivante da disposizione di legge o di regolamento;
b) gli atti di programmazione economico-finanziaria cui si applicano gli articoli da 97 a 101;
c) il progetto di legge europea regionale e gli altri atti normativi di cui all'articolo 39, comma 5, dello Statuto;(31)
c bis) il progetto di legge di revisione normativa e di semplificazione annuale e la relazione annuale sulla semplificazione di cui all'articolo 107 bis;(32)
d) i progetti di legge dichiarati urgenti a norma dell'articolo 35, comma 2, dello Statuto, secondo le modalità e i limiti di cui all'articolo 82;
e) le interrogazioni a risposta immediata di cui all'articolo 115.
9. Qualora la competente commissione non abbia concluso il procedimento istruttorio nel rispetto del calendario, il Presidente del Consiglio regionale, su richiesta del proponente o di almeno dieci consiglieri, iscrive al primo punto dell'ordine del giorno della seduta consiliare i provvedimenti inseriti nel programma dei lavori, secondo il calendario stabilito; l'Assemblea esamina i provvedimenti nel testo inizialmente assegnato alla commissione.
10. Il programma ed il calendario, se adottati dai presidenti dei gruppi con la maggioranza di cui al comma 6, diventano definitivi dopo la comunicazione al Consiglio regionale. Nel caso in cui il programma sia stato predisposto dal Presidente del Consiglio, ciascun gruppo può presentare una proposta di modifica sulla quale vota l'Assemblea, previo intervento di un consigliere a favore e di uno contro per non oltre cinque minuti ciascuno.
11. Per l'esame e l'approvazione di eventuali proposte di modifica al programma e al calendario definitivi, richieste dalla Giunta regionale o da almeno due quinti dei componenti del Consiglio, si applicano le procedure e le modalità previste per la loro approvazione.
12. Nel corso della legislatura, il presidente di ciascun gruppo consiliare o dieci consiglieri, ciascuno per una sola volta, possono, per un provvedimento ritenuto di particolare rilievo, chiedere che non si provveda alla calendarizzazione, alla determinazione del tempo complessivo e alla sua successiva ripartizione tra i gruppi a norma dell'articolo 83. Il Presidente del Consiglio è tenuto a concedere tale deroga. La richiesta di deroga deve essere presentata prima che il programma e il calendario diventino definitivi a norma del comma 10 e non può essere presentata per i provvedimenti di cui al comma 8.
13. Le disposizioni del presente articolo relative alla calendarizzazione e alla determinazione del tempo non si applicano ai procedimenti di approvazione o modifica dello Statuto, della legge elettorale regionale e del regolamento generale del Consiglio.
Art. 24
(Programmazione dell'attività delle commissioni)
1. Le commissioni organizzano i propri lavori sulla base di programmi predisposti dai rispettivi uffici di presidenza in modo da assicurare in via prioritaria l'esame dei progetti di legge e degli altri affari assegnati e contenuti nel programma di cui all'articolo 23.
2. Per ciascun provvedimento gli uffici di presidenza determinano i modi e i tempi dell'istruttoria, comprese le attività indicate all'articolo 43.
3. Le relazioni delle commissioni sui progetti di legge e sugli altri provvedimenti inseriti nel programma dei lavori consiliari devono essere presentate entro sessanta giorni dall'adozione del programma e del calendario a norma dell'articolo 23, comma 6, salvo che in sede di programmazione sia stato stabilito un termine diverso.
4. Le commissioni possono altresì procedere all'esame di altri affari loro assegnati e non inseriti nella programmazione e trasmetterli al Presidente del Consiglio regionale.
CAPO V
COMMISSIONI CONSILIARI - ISTITUZIONE, COMPOSIZIONE E NORME GENERALI DI FUNZIONAMENTO
Art. 25
(Istituzione e durata delle commissioni)
1. All'inizio di ogni legislatura il Consiglio regionale istituisce le commissioni consiliari permanenti, determinandone il numero e le rispettive competenze per materia.
2. Il Consiglio può istituire commissioni speciali con competenza su questioni specifiche. In tal caso la deliberazione istitutiva dispone in ordine alla durata e alle eventuali competenze connesse delle commissioni permanenti.
3. Le relative proposte sono formulate dall'Ufficio di presidenza, sentita la Conferenza dei presidenti dei gruppi consiliari.
4. Ogni eventuale modifica nel corso della legislatura è disposta con le modalità di cui al presente articolo.
5. A metà legislatura si procede al rinnovo delle commissioni permanenti e i loro componenti possono essere riconfermati.
Art. 26
(Composizione delle commissioni)
1. Il numero dei componenti di ciascuna commissione e il numero dei rappresentanti di ciascun gruppo consiliare in seno alle commissioni sono stabiliti dall'Ufficio di presidenza del Consiglio, sentita la Conferenza dei presidenti dei gruppi consiliari, in modo tale che sia rispettata la proporzione esistente in Assemblea tra i gruppi e tra la maggioranza e le minoranze.
2. Ogni gruppo, sulla base delle determinazioni adottate dal Consiglio regionale a norma dell'articolo 25 e dall'Ufficio di presidenza a norma del comma 1 del presente articolo, designa i propri rappresentanti nelle singole commissioni, garantendo, ove possibile, la presenza di entrambi i generi e ne dà comunicazione al Presidente del Consiglio.
3. Ogni eventuale modifica nel corso di legislatura è disposta con le modalità di cui al comma 1, anche su richiesta di ciascun gruppo consiliare.
4. Ogni consigliere regionale fa parte di almeno una commissione o di altro organo del Consiglio e può partecipare, con diritto di parola e di proposta, ma senza diritto di voto, ai lavori delle altre commissioni, escluse le commissioni d'inchiesta e quelle istituite a norma dell'articolo 42, comma 7, nonché le commissioni d'indagine di cui all'articolo 71. Non può far parte dell'ufficio di presidenza di più commissioni permanenti.
Art. 27
(Sostituzioni)
1. I consiglieri regionali che entrino a far parte della Giunta regionale o che siano nominati sottosegretari non fanno parte delle commissioni consiliari e sono sostituiti nella propria commissione da altri consiglieri del medesimo gruppo.(33)
2. Ogni gruppo può effettuare sostituzioni dei propri rappresentanti nelle commissioni.
3. Le sostituzioni di cui ai commi 1 e 2 sono comunicate in forma scritta dal presidente del gruppo al Presidente del Consiglio e al presidente della commissione.
4. Il consigliere che non possa intervenire a una seduta della propria commissione può farsi sostituire da un altro consigliere del suo gruppo; della sostituzione è data comunicazione scritta, prima dell'inizio della seduta, dal consigliere sostituito o dal presidente del gruppo di appartenenza al presidente della commissione, che ne informa gli altri componenti all'inizio della seduta.
5. La disposizione di cui al comma 4 non si applica alle commissioni d'inchiesta, a quelle istituite a norma dell'articolo 42, comma 7, alle commissioni d'indagine di cui all'articolo 71, alla Giunta delle elezioni, alla Giunta per il regolamento e al Comitato paritetico di controllo e valutazione.
Art. 28
(Costituzione delle commissioni)
1. Nella prima seduta, convocata dal Presidente del Consiglio regionale, ciascuna commissione procede all'elezione del proprio ufficio di presidenza, composto da un presidente, un vice presidente ed un segretario, con tre votazioni separate a scrutinio segreto; risultano eletti i consiglieri che ottengono il maggior numero di voti, computati a norma dell'articolo 35; a parità di voti risulta eletto il più anziano di età.
2. Il Presidente del Consiglio annuncia in aula la composizione e la costituzione delle commissioni, nonché le sostituzioni effettuate a norma dell'articolo 27, commi 1 e 2.
Art. 29
(Ufficio di presidenza delle commissioni)
1. L'ufficio di presidenza stabilisce il programma di lavoro della commissione a norma dell'articolo 24.
2. Il presidente convoca la commissione, formulando l'ordine del giorno, ne presiede le sedute e ne regola i lavori; convoca l'ufficio di presidenza della commissione e mantiene i rapporti con il Presidente e l'Ufficio di presidenza del Consiglio.
3. Il vice presidente e il segretario collaborano con il presidente al buon andamento delle attività della commissione e delle sedute.
4. Il vice presidente sostituisce il presidente in caso di assenza o impedimento. In caso di assenza o impedimento anche del vice presidente la commissione è presieduta dal consigliere più anziano di età.
5. Il segretario sovrintende alla redazione del verbale e verifica il corretto svolgimento delle votazioni ed il relativo esito.
6. Ogni volta che si verifica l'assenza del segretario, le funzioni di cui al precedente comma sono svolte dal consigliere più giovane di età.
Art. 30
(Ordine del giorno delle commissioni)
1. Ciascuna commissione discute e delibera soltanto su materie di propria competenza e su argomenti iscritti all'ordine del giorno, secondo le priorità stabilite in sede di programmazione dei lavori consiliari e inserite nel calendario del Consiglio regionale.
2. L'ordine del giorno reca esclusivamente gli argomenti da trattarsi in ciascuna seduta.
3. Possono essere trattati argomenti non iscritti all'ordine del giorno, anche su richiesta del componente della Giunta regionale, qualora la relativa proposta sia approvata da un numero di componenti che, a norma dell'articolo 35, comma 1, dispongano di almeno due terzi dei voti, ferma restando l'osservanza del calendario dei lavori consiliari.
4. L'ordine del giorno di ogni riunione è comunicato al Presidente del Consiglio, che provvede a farlo inserire nel calendario degli impegni settimanali.
Art. 31
(Sedute delle commissioni e loro convocazione)
1. Le commissioni si riuniscono in via ordinaria una o più volte la settimana, nei giorni prestabiliti dall'Ufficio di presidenza del Consiglio sulla base delle indicazioni fornite dai rispettivi presidenti.
2. Le commissioni possono anche essere convocate in via straordinaria, oltre che dal rispettivo presidente, dal Presidente del Consiglio, per propria iniziativa o su richiesta di un numero di componenti della commissione che, a norma dell'articolo 35, comma 1, dispongano almeno di dieci voti, o di altri dieci consiglieri, oltre che per decisione della commissione stessa.
3. Della convocazione in via straordinaria deve essere data comunicazione al Presidente del Consiglio, al Presidente della Regione e ai presidenti dei gruppi consiliari.
4. L'avviso di convocazione straordinaria, l'ordine del giorno e i testi dei provvedimenti, qualora non siano già stati distribuiti, devono essere inviati ai componenti della commissione non meno di tre giorni prima della riunione; in caso di urgenza il termine può essere ridotto fino a ventiquattro ore.
5. Le commissioni non si riuniscono durante le sedute del Consiglio.
Art. 32
(Intervento in commissione dei componenti della Giunta regionale)
1. Il Presidente della Regione e gli assessori possono intervenire alle sedute delle commissioni con diritto di proposta e di parola. Il Presidente può farsi rappresentare da un sottosegretario.
2. Gli assessori sono tenuti a intervenire alle sedute:
a) per rispondere ad interrogazioni e interpellanze;
b) se richiesti dalle commissioni nell'ambito della funzione di vigilanza e controllo, a norma dell'articolo 51;
c) negli altri casi in cui il loro intervento sia richiesto dalla commissione.
Art. 33
(Processo verbale e resoconto integrale)
1. Di ogni seduta della commissione si redige il processo verbale, nel quale sono indicati le deliberazioni, l'oggetto e i punti principali delle discussioni e i nomi di coloro che vi sono intervenuti, nonché l'esito di ciascuna votazione e le espressioni di voto dei consiglieri. Il processo verbale è distribuito a tutti i consiglieri e ad esso si applicano le disposizioni dell'articolo 61, commi 3 e 4.
2. Il verbale approvato è sottoscritto dal presidente della commissione, dal consigliere segretario e dal responsabile della struttura preposta; copia ed estratti dello stesso, degli atti e delle deliberazioni sono autenticati e rilasciati dal dirigente della struttura preposta.
3. Ciascun consigliere può far trascrivere integralmente a verbale proprie dichiarazioni, nonché chiedere che siano verbalizzati in sintesi tutti gli interventi e le conclusioni espresse su argomenti determinati.
4. Il presidente può disporre, in relazione agli argomenti in discussione, che si rediga il resoconto integrale; in ogni caso si procede alla resocontazione integrale se richiesta dai due terzi dei commissari presenti.
Art. 34
(Pubblicità dei lavori)
1. Le sedute delle commissioni sono pubbliche, salvo che la commissione non deliberi quali dei suoi lavori debbano rimanere segreti per la tutela del diritto alla riservatezza dei terzi. In caso di seduta segreta, la commissione decide in merito alla verbalizzazione e alla partecipazione del personale preposto all'assistenza; durante la seduta segreta non si procede alla registrazione né audio né video salvo diversa decisione della commissione.(34)
2. Il pubblico segue lo svolgimento delle sedute anche in separati locali attraverso impianti audiovisivi a circuito chiuso, secondo modalità stabilite dall'Ufficio di presidenza del Consiglio regionale.
Art. 35
(Validità delle deliberazioni e accertamento del numero legale)
1. In commissione il numero dei voti disponibili a favore dei rappresentanti di ciascun gruppo corrisponde al numero dei voti spettanti in Consiglio regionale al gruppo stesso. I voti sono egualmente ripartiti tra tutti i rappresentanti di ciascun gruppo senza attribuzione di frazioni di voto. Il presidente della commissione, ai fini dell'attribuzione dei voti eventualmente residuati dalla precedente ripartizione, attesta l'arrivo dei singoli consiglieri e attribuisce tali voti secondo l'ordine di presentazione dei consiglieri stessi alle sedute.
2. I consiglieri appartenenti al gruppo misto esprimono il proprio voto a titolo individuale o in misura corrispondente al numero di consiglieri della componente politica che rappresentano.
3. La commissione può deliberare quando è presente alla votazione un numero di consiglieri corrispondente alla maggioranza dei voti consiliari, computati secondo i criteri di cui ai commi 1 e 2.
4. Le commissioni deliberano a maggioranza semplice, computata secondo i criteri di cui ai commi 1 e 2; sono compresi tra i votanti, oltre ai consiglieri che esprimono voto favorevole o contrario, anche gli astenuti; i consiglieri che annunciano di non partecipare alla votazione, presenti in aula di commissione, rilevano ai soli fini del numero legale. Le votazioni avvengono per alzata di mano; immediatamente dopo la proclamazione del risultato può essere richiesta la controprova da parte di almeno tre consiglieri.
5. Il presidente della commissione accerta la sussistenza del numero legale solo prima delle votazioni. Se manca il numero legale, il presidente può sospendere temporaneamente la seduta per un massimo di trenta minuti. Se dopo la sospensione la mancanza del numero legale persiste, il presidente toglie la seduta riportandone gli argomenti all'ordine del giorno della seduta successiva.
Art. 36
(Trasmissione degli affari alle commissioni e abbinamento)
1. Il Presidente del Consiglio assegna alle commissioni i progetti di legge e ogni altro affare che rientrino nelle materie di competenza delle medesime. Più affari aventi oggetto identico o strettamente connesso sono trasmessi alla medesima commissione che decide in ordine all'esame abbinato degli stessi.
2. Dopo l'esame preliminare dei progetti abbinati la commissione procede alla scelta di un testo base o alla redazione di un testo unificato.
3. Qualora, prima che inizi l'esame di un affare, un consigliere o la Giunta regionale preannuncino la presentazione di affari aventi oggetto identico o connesso, la commissione può rinviare di non oltre quindici giorni l'inizio della discussione, ai fini dell'abbinamento.
4. L'abbinamento non può essere disposto quando l'esame del provvedimento è terminato ai sensi dell'articolo 39, comma 4.
Art. 37
(Competenze concorrenti e questioni di competenza)
1. Un affare può essere assegnato a più commissioni, per l'esame in comune, quando riguardi contemporaneamente le rispettive competenze e non sia individuabile la competenza prevalente di una sola commissione. In tal caso le commissioni riunite costituiscono un unico collegio, presieduto dal presidente più anziano di età, e ad esso si applicano le disposizioni di cui agli articoli 26 e 35.
2. Se una commissione ritiene che un affare ad essa assegnato non rientri nella sua competenza, oppure ritiene che appartenga alla sua competenza un affare assegnato ad altra commissione, ne informa per gli opportuni provvedimenti il Presidente del Consiglio.
CAPO VI
ATTIVITÀ DELLE COMMISSIONI CONSILIARI
Art. 38
(Attività delle commissioni permanenti)
1. Le commissioni permanenti si riuniscono:
a) in sede referente, per l'esame degli argomenti sui quali devono riferire all'Assemblea;
b) in sede deliberante, nei limiti e con le modalità di cui all'articolo 40;
c) in sede redigente, secondo quanto previsto dall’articolo 41;(35)
d) in sede consultiva, per esprimere pareri sugli affari assegnati ad altre commissioni e su atti di competenza della Giunta regionale;
e) per lo svolgimento delle consultazioni, delle audizioni e delle attività conoscitive di cui agli articoli 42, 43, 44 e 45;
f) per l'espletamento delle funzioni di vigilanza e controllo di cui all'articolo 51 e per la trattazione degli atti di sindacato ispettivo e di indirizzo.
2. Le commissioni hanno facoltà di presentare al Consiglio regionale di propria iniziativa relazioni e risoluzioni, chiedendo al Presidente del Consiglio che siano iscritte all'ordine del giorno per la discussione in Assemblea, nonché di riunirsi per l'esame di affari che non richiedono relazioni al Consiglio o di cui ritengono opportuna la trattazione.
3. Ai fini di cui al comma 2, ciascun consigliere può presentare in commissione proposte di risoluzione dirette a manifestare orientamenti o a definire indirizzi su specifici argomenti di competenza della commissione.
Art. 39
(Commissioni in sede referente)
1. Su ciascun affare, previa nomina del relatore da parte del presidente della commissione, è svolto un dibattito di ordine generale; quando si tratta di un testo articolato, si svolge l'esame dei singoli articoli.
2. Dopo il dibattito di ordine generale, la commissione può nominare un comitato ristretto, coordinato dal relatore e composto in modo da garantire la partecipazione delle minoranze, al quale affida l'ulteriore esame per la formulazione delle proposte relative al testo da sottoporre al Consiglio regionale.
3. Il presidente stabilisce, in accordo con la commissione, i termini per la presentazione degli emendamenti e le modalità per il loro esame; in ordine all'ammissibilità degli emendamenti si applica l’articolo 88, comma 2.(36)
4. Terminato l'esame del provvedimento, il relatore redige la relazione la quale si intende approvata se ottiene la maggioranza dei voti.
5. È sempre ammessa la presentazione di relazioni di minoranza.
6. Le relazioni, con il testo proposto e ogni altra eventuale documentazione, sono subito trasmesse al Presidente del Consiglio, il quale ne dispone la distribuzione ai consiglieri e provvede all'iscrizione dell'argomento all'ordine del giorno del Consiglio, tenuto conto della programmazione dei lavori consiliari e del calendario di cui all'articolo 23. Tutta la documentazione acquisita nel corso dell'istruttoria in commissione deve essere tenuta a disposizione dei consiglieri sino alla conclusione dell'esame in Assemblea.
7. Le commissioni non possono deliberare su questioni pregiudiziali o sospensive, ma della loro proposizione e discussione possono dar conto nella relazione.
Art. 40
(Commissioni in sede deliberante)
1. Il Presidente del Consiglio, sentito l'Ufficio di presidenza, può disporre l'assegnazione alle commissioni consiliari in sede deliberante delle relazioni, delle risoluzioni e delle proposte di atto amministrativo, nonché di altri atti a valenza amministrativa.(37)
1 bis. La commissione in sede deliberante non è in ogni caso ammessa per gli atti per i quali il presente regolamento disciplina speciali procedimenti o sessioni di approvazione, per i piani e i programmi generali di sviluppo economico-sociale e territoriale della Regione, nonché per i regolamenti di competenza del Consiglio regionale. Per i regolamenti delegati si procede ai sensi dell'articolo 41 dello Statuto.(38)
2. Per le sedute di commissione in sede deliberante valgono le norme statutarie e regolamentari previste per le sedute del Consiglio regionale.
3. Fino all'esame conclusivo del provvedimento da parte della commissione competente, se il Presidente della Regione o almeno un decimo dei consiglieri assegnati alla Regione richiedono che la proposta sia assoggettata alla procedura normale di esame, il Presidente del Consiglio sospende l'esame in sede deliberante e dispone la continuazione dei lavori in sede referente.
4. Il presidente della commissione trasmette gli atti definitivamente approvati al Presidente del Consiglio per gli adempimenti conseguenti.
Art. 41
(Commissioni in sede redigente)(39)
1. Le commissioni si riuniscono in sede redigente per le proposte di legge di riordino normativo e dei testi unici compilativi di cui agli articoli 106 e 107, secondo le procedure e le modalità stabilite dai medesimi articoli.
2. Il Presidente del Consiglio può altresì assegnare alla commissione competente, anche su richiesta dell’ufficio di presidenza della commissione stessa, l'esame in sede redigente di un progetto di legge o regolamento, sentita la Conferenza dei presidenti dei gruppi consiliari in occasione delle programmazione di cui all’articolo 23. Alla commissione in sede redigente compete l’istruttoria, l’esame degli emendamenti e la stesura definitiva degli articoli del progetto di legge o regolamento.
3. Fatto salvo quanto stabilito dal comma 1, fino all'esame conclusivo del provvedimento di cui al comma 2 da parte della commissione competente in sede redigente, se il Presidente della Regione o almeno cinque consiglieri richiedono che il progetto di legge o di regolamento sia assoggettato alla procedura ordinaria di esame, il Presidente del Consiglio dispone la fine dell'esame in sede redigente e la continuazione dei lavori in sede referente.
4. Il procedimento redigente non può essere adottato per l'esame dei progetti di legge relativi alla modifica dello Statuto, alla legge elettorale, alla legge europea regionale, alla legge di revisione normativa e di semplificazione, alla legge di approvazione del bilancio, del rendiconto, dell’assestamento e alla legge di stabilità, alle leggi riguardanti i tributi, alle leggi e ai regolamenti per l’approvazione dei quali è richiesta una maggioranza qualificata, nonché per il regolamento generale del Consiglio regionale.
5. Il progetto di legge o regolamento assegnato alla commissione in sede redigente ai sensi del comma 2 è approvato dal Consiglio regionale, dopo la discussione generale e le eventuali dichiarazioni di voto, con la votazione articolo per articolo e la votazione finale. Non è ammessa la presentazione di emendamenti.
6. Nel procedimento redigente in commissione si osservano le medesime norme del procedimento referente, in quanto compatibili.
Art. 42
(Indagini conoscitive)
1. Le indagini conoscitive previste dall'articolo 20 dello Statuto sono deliberate dalle commissioni interessate ovvero attivate da un terzo dei componenti del Consiglio regionale.(40)
1 bis. I soggetti di cui al comma 1 predispongono il programma organizzativo e finanziario dell'indagine conoscitiva da sottoporre all'approvazione dell'Ufficio di presidenza del Consiglio. Nel caso in cui il programma sia presentato da un terzo dei componenti del Consiglio regionale, l'Ufficio di presidenza delibera sentito l'ufficio di presidenza della commissione interessata.(41)
2. Le sedute dedicate allo svolgimento dell'indagine possono tenersi, quando sia necessario od opportuno, fuori dalla sede della commissione.
3. I documenti raccolti restano depositati presso la segreteria della commissione, dove ciascun commissario può esaminarli e ottenerne una copia.
4. Compiuta l'indagine, la commissione approva un documento conclusivo oppure nomina un proprio relatore al Consiglio.
5. Sono sempre ammesse conclusioni o relazioni di minoranza.
6. Documenti e conclusioni sono trasmessi al Presidente del Consiglio, il quale ne cura la distribuzione ai consiglieri e, se richiesto dalla commissione, iscrive l'argomento all'ordine del giorno dell'Assemblea.
7. Per le indagini conoscitive di particolare complessità o rilevanza possono essere istituite commissioni speciali a norma dell'articolo 25, comma 2.
Art. 43
(Consultazioni, audizioni e attività conoscitive)
1. Le commissioni consiliari procedono, laddove lo ritengano necessario, alle audizioni e alle consultazioni dei soggetti di cui agli articoli 3, 4, 5 e 8 dello Statuto, su richiesta dei soggetti medesimi o per propria decisione, in merito a provvedimenti o argomenti che attengano alle materie di propria competenza.
2. L'ufficio di presidenza della commissione, sentita la commissione, esamina le richieste di audizione e di consultazione e, se valutate positivamente, stabilisce le forme più idonee per il loro svolgimento.
3. Le commissioni, per le attività di cui ai commi 1 e 2, nonché per altre attività conoscitive e di studio concernenti gli affari di propria competenza possono recarsi fuori della propria sede dandone comunicazione al Presidente del Consiglio. Previo accordo con la Giunta regionale, le commissioni possono avvalersi, per lo svolgimento di dette attività, delle sedi territoriali della Regione.
4. Le commissioni possono avvalersi per le attività di cui al presente articolo degli strumenti ritenuti più utili, ivi comprese l'informazione e la consultazione per via informatica e telematica.
5. La commissione può incaricare delle attività di cui al presente articolo un gruppo ristretto di commissari, rappresentativo anche delle minoranze, che è tenuto a riferire alla commissione stessa.
Art. 44
(Forme di partecipazione al procedimento legislativo ai sensi dell'articolo 36 dello Statuto)
1. Le commissioni consiliari, anche su richiesta dei soggetti interessati, procedono alle audizioni sui progetti di legge ad esse assegnati secondo le modalità e i criteri indicati nel presente articolo.
2. L'obbligo di informare i soggetti di cui all'articolo 36, comma 2, dello Statutoè assicurato attraverso l'immediata pubblicazione dei testi dei progetti di legge assegnati a ciascuna commissione sul sito internet del Consiglio regionale.
3. L'individuazione dei soggetti di cui al comma 1è effettuata dall'ufficio di presidenza, sentita la commissione, tenuto conto dei seguenti criteri:
a) rappresentatività;
b) radicamento sul territorio;
c) diretto interesse al provvedimento;
d) utilità dell'audizione per il compimento dell'istruttoria legislativa.
4. L'ufficio di presidenza della commissione predispone il programma delle audizioni in modo da renderne lo svolgimento compatibile con il calendario dei lavori consiliari e può fissare il termine entro il quale i soggetti individuati devono presentare le proprie osservazioni. I soggetti individuati a norma del comma 3 sono informati del luogo e della data delle loro audizioni con preavviso di almeno tre giorni.
5. Le commissioni si avvalgono, ai fini dell'istruttoria legislativa, delle proposte e delle osservazioni ricevute nel corso delle audizioni, garantendo a tutti i propri componenti, alla Giunta regionale e ai partecipanti la conoscenza delle stesse.
6. Per l'acquisizione delle proposte e delle osservazioni di cui al presente articolo le commissioni possono indire consultazioni per via telematica.
7. Nel caso di esame di un progetto di legge di iniziativa popolare di cui all'articolo 50 dello Statuto i soggetti promotori devono essere consultati dalla commissione; alla consultazione sono ammessi:
a) se si tratta d'iniziativa di cittadini, i delegati dei presentatori in numero non inferiore a tre e non superiore a dieci;
b) se si tratta d'iniziativa di consigli provinciali o comunali, una delegazione rappresentativa degli stessi.
8. A ciascun delegato è data facoltà di parola, per non più di una volta, per illustrare e motivare la proposta in esame o particolari aspetti di essa.
9. La commissione può incaricare delle attività di cui al presente articolo un gruppo ristretto di commissari che sono tenuti a riferire alla commissione stessa.
Art. 44 bis
(Partecipazione del Consiglio delle autonomie locali all'istruttoria legislativa)(42)
1. Il Consiglio delle autonomie locali esprime parere obbligatorio sui progetti di legge di cui all'articolo 54 dello Statuto.
2. Il Consiglio delle autonomie locali può altresì fornire indicazioni su qualsiasi progetto di legge di interesse per le autonomie locali, di propria iniziativa o su richiesta delle commissioni consiliari.
3. Gli atti di cui al comma 1 sono trasmessi dal Presidente del Consiglio regionale al Consiglio delle autonomie locali, contestualmente all'assegnazione alle competenti commissioni consiliari.
4. Nel corso dell'istruttoria, il presidente della commissione referente valuta, d'intesa con l'ufficio di presidenza della commissione stessa, la convocazione di incontri o audizioni con il Consiglio delle autonomie locali.
Art. 44 ter
(Espressione dei pareri da parte del Consiglio delle autonomie locali)(42)
1. Il Consiglio delle autonomie locali esprime il parere di competenza entro il termine di trenta giorni dall'assegnazione, inviandolo direttamente al presidente della commissione referente e, per conoscenza, al Presidente del Consiglio regionale.
2. Il termine di cui al comma 1 può essere ridotto nel caso lo richieda la programmazione dei lavori di cui all'articolo 23.
3. Decorsi inutilmente i termini fissati, si producono gli effetti dell'articolo 54, comma 3, dello Statuto.
4. Conclusa l'istruttoria in commissione, il Consiglio delle autonomie locali può esprimere ulteriori osservazioni sul testo approvato ed eventualmente modificato nel termine di dieci giorni dall'acquisizione dello stesso. Detto termine è ridotto se la programmazione dei lavori a norma dell'articolo 23 lo richiede.
5. Il Presidente del Consiglio regionale invia il parere e le eventuali osservazioni pervenute dal Consiglio delle autonomie locali ai consiglieri regionali e, per conoscenza, alla Giunta regionale.
Art. 44 quater
(Espressione dei pareri da parte di organismi esterni al Consiglio regionale)(43)
1. Nei casi in cui le leggi regionali prevedano l’espressione del parere da parte di un organismo esterno al Consiglio regionale in merito a determinati progetti di legge o altri atti assegnati alle commissioni consiliari, il Presidente del Consiglio regionale provvede alla richiesta di parere sul testo presentato dai proponenti, contestualmente all’atto di assegnazione del provvedimento alla commissione consiliare competente a esclusione degli atti per i quali il parere è già stato richiesto ai sensi della normativa vigente.
2. Il parere di cui al comma 1 deve essere reso entro quindici giorni dalla ricezione della richiesta o comunque nei diversi termini previsti dalla programmazione consiliare o dalla legge. Il parere è inviato al Presidente del Consiglio regionale e alla commissione consiliare competente. Nel caso il parere non sia reso nei termini previsti si intende favorevole.
3. Gli organismi di cui al comma 1 possono altresì fornire indicazioni e pareri su qualsiasi progetto di legge o atto di proprio interesse, di propria iniziativa o su richiesta delle commissioni consiliari competenti.
Art. 45
(Audizione dei rappresentanti degli enti ai sensi dell'articolo 23 dello Statuto)
1. Le commissioni consiliari permanenti procedono all'audizione dei rappresentanti della Regione di cui all'articolo 28, comma 1, lettera h), dello Statuto, individuati dalla legge regionale, entro trenta giorni dalla loro nomina o elezione.
2. Le commissioni consiliari permanenti possono altresì audire, su richiesta di un numero di consiglieri che rappresentino almeno un terzo dei voti consiliari, i soggetti di cui al comma 1 durante l'espletamento del loro mandato.
3. Il Presidente del Consiglio regionale informa le competenti commissioni consiliari delle nomine e designazioni effettuate dalla Giunta regionale.
Art. 46
(Pareri alla Giunta regionale)
1. Quando la Giunta regionale è tenuta per legge a richiedere un parere alle commissioni consiliari in ordine a provvedimenti amministrativi di propria competenza, la relativa proposta di deliberazione è inoltrata al Presidente del Consiglio regionale che la assegna alla commissione competente per materia, al fine dell'iscrizione all'ordine del giorno della prima seduta utile.
2. Il parere deve essere reso entro i termini stabiliti dalla legge ed è comunicato dal presidente della commissione al Presidente della Regione.
Art. 47
(Procedure per le intese)
1. Quando la legge prevede che un provvedimento amministrativo della Giunta regionale debba essere adottato d'intesa con le commissioni consiliari, la relativa proposta di deliberazione è inoltrata al Presidente del Consiglio regionale che la assegna alla commissione competente per materia, al fine dell'iscrizione all'ordine del giorno della prima seduta utile.
2. Le intese devono essere conseguite nei termini stabiliti dalla legge e comunicate dal presidente della commissione al Presidente della Regione.
3. Se la commissione esprime l'intesa con condizioni, l'atto approvato dalla Giunta regionale è comunicato al presidente della commissione e dà conto del recepimento delle condizioni medesime.
4. Se la Giunta regionale non intende accogliere le condizioni poste dalla commissione, ritrasmette la proposta di deliberazione al presidente della commissione motivando il mancato accoglimento. In tal caso la commissione, nei termini previsti dalla legge o, se scaduti, entro i quindici giorni successivi al ricevimento della proposta, si pronuncia definitivamente; decorso detto termine la Giunta regionale può procedere all'approvazione definitiva dell'atto.
Art. 48
(Pareri facoltativi ad altre commissioni)
1. Salvo quanto disposto dagli articoli 6, 37, 49 e 99, il Presidente del Consiglio regionale può disporre che sull'affare assegnato ad una commissione sia espresso il parere di un'altra commissione, relativamente ai punti rientranti nella competenza di quest'ultima.
2. Se una commissione ritiene utile sentire il parere di un'altra commissione od esprimere il proprio parere su un affare assegnato ad un'altra commissione ne fa domanda al Presidente del Consiglio.
3. I pareri sono espressi in forma scritta entro il termine di quindici giorni dall'assegnazione dell'affare; decorso detto termine senza che la commissione abbia espresso il parere richiesto, la commissione competente procede oltre.
Art. 49
(Relazione tecnica e parere obbligatorio sui progetti di legge aventi conseguenze finanziarie)(44)
1. Per i progetti di legge che sono inseriti nella programmazione dei lavori ai sensi dell’articolo 23, le commissioni consiliari competenti richiedono, qualora non sia già presente, alla Giunta regionale la relazione tecnica prevista dalla legge regionale di contabilità. La relazione tecnica è trasmessa dalla Giunta regionale nel termine stabilito dalle commissioni consiliari in relazione alla programmazione dei lavori e comunque non oltre trenta giorni dalla richiesta. La relazione tecnica è aggiornata sulla base degli eventuali emendamenti presentati nel corso dell’istruttoria segnalati dalla commissione consiliare competente che stabilisce, nel rispetto dei termini previsti dal programma e dal calendario dei lavori consiliari, il termine per l’aggiornamento, comunque non inferiore a cinque giorni. Qualora la Giunta regionale non sia in grado di rispettare i termini fissati dal presente comma ne evidenzia le ragioni ed è tenuta comunque a trasmettere la relazione tecnica almeno due giorni lavorativi prima della seduta della commissione competente in materia di programmazione e bilancio fissata per l’espressione del parere di cui al comma 2.(45)
2. I progetti di legge comportanti spese o minori entrate, assegnati alle commissioni di merito, sono sottoposti anche al parere della commissione competente in materia di programmazione e bilancio per la valutazione della quantificazione e della copertura degli oneri e della conformità alla legge regionale di contabilità; il parere è espresso alla commissione di merito in forma scritta.
3. Ai fini di cui al comma 2, la commissione consiliare di merito trasmette il testo sul quale ha concluso l'istruttoria, la relativa relazione tecnica di cui al comma 1, se pervenuta, e, nel caso si sia discostata da quanto in essa espresso, le motivazioni relative, alla commissione competente in materia di programmazione e bilancio che si esprime entro quindici giorni e comunque nel rispetto dei termini previsti dal programma e dal calendario dei lavori consiliari; se il parere è favorevole e corredato dalla relativa norma finanziaria, il presidente della commissione di merito trasmette il progetto di legge, unitamente alla relazione tecnica, al Presidente del Consiglio per l'iscrizione all'ordine del giorno dell'Assemblea; se il parere è negativo sottopone nuovamente il progetto all'esame della commissione.(46)
4. Un progetto di legge, prima che siano decorsi i termini stabiliti per la trasmissione della relazione tecnica della Giunta regionale, nonché quelli assegnati alla commissione competente in materia di programmazione e bilancio per l'espressione del parere di cui al comma 2, non può essere iscritto all'ordine del giorno del Consiglio.
5. Qualora la commissione referente si sia discostata da quanto espresso nella relazione tecnica di cui al comma 1, ovvero non si adegui ai rilievi o alle condizioni espresse nel parere di cui al comma 2, ne indica le ragioni nella relazione scritta al Consiglio.
Art. 50
(Pareri sui regolamenti)
1. Le commissioni esprimono parere obbligatorio alla Giunta regionale in merito ai regolamenti regionali di cui all'articolo 42 dello Statuto, entro sessanta giorni dall'assegnazione.
2. Le commissioni esprimono altresì parere obbligatorio alla Giunta regionale sui regolamenti delegati dello Stato, nel caso in cui il Consiglio regionale ne attribuisca l'approvazione alla Giunta regionale a norma dell'articolo 41, comma 3, dello Statuto, entro i termini stabiliti dal Consiglio stesso.
3. In caso di decorrenza dei termini di cui al comma 2, la commissione competente può richiedere al Presidente del Consiglio, motivandone le circostanze, l'assegnazione di un nuovo termine, decorso il quale la Giunta regionale può procedere.
Art. 51
(Funzioni di vigilanza e controllo)
1. Le commissioni consiliari possono chiedere, tramite il proprio presidente, alla Giunta regionale la documentazione, le informazioni e i chiarimenti ritenuti utili e necessari per l'esercizio delle funzioni di vigilanza e controllo di cui all'articolo 18, comma 4, dello Statuto.
2. Le commissioni possono, tramite il proprio presidente, chiedere alla Giunta regionale di riferire in merito all'attuazione dei piani e dei programmi, nonché delle deliberazioni consiliari, ivi compresi le risoluzioni, gli ordini del giorno e le mozioni che prevedono adempimenti da parte della Giunta.
3. Nelle ipotesi di cui ai commi 1 e 2, i presidenti delle commissioni verificano lo stato di attuazione delle richieste formulate nei confronti della Giunta regionale e ne promuovono il tempestivo soddisfacimento.
4. Le funzioni di vigilanza e controllo sono esercitate verificando che l'attività della Giunta regionale e degli enti e delle società del sistema regionale corrisponda agli obiettivi generali di sviluppo economico, sociale e territoriale e agli atti di indirizzo politico deliberati dal Consiglio regionale, e che si svolga nel rispetto dei principi del Titolo IV dello Statuto.
5. Quando le commissioni chiedono l'acquisizione di atti e documenti, la loro trasmissione deve essere effettuata entro il termine di trenta giorni dalla richiesta.
6. Quando le commissioni chiedono l'intervento del Presidente della Regione o di un assessore, la data della seduta viene concordata, ma deve in ogni caso essere fissata entro il quindicesimo giorno dalla richiesta. Il Presidente della Regione può farsi rappresentare da un componente della Giunta regionale da lui delegato o da un sottosegretario.
7. Le commissioni possono chiedere l'intervento dei rappresentanti della Regione negli enti e nelle società del sistema regionale, sia di nomina consiliare sia di nomina della Giunta regionale, per valutare scelte e situazioni dell'ente e le attività e gli orientamenti del rappresentante.
8. Le commissioni possono convocare i titolari degli uffici dell'amministrazione regionale e degli enti e delle società del sistema regionale dandone congruo preavviso.
9. Le commissioni riferiscono al Consiglio sull'attività svolta con apposite relazioni o proposte di risoluzione.
Art. 52
(Commissioni d'inchiesta)
1. La richiesta di istituzione di una commissione d'inchiesta, sottoscritta da almeno un terzo dei componenti del Consiglio regionale, è presentata all'Ufficio di presidenza del Consiglio.
2. La richiesta deve essere motivata e deve indicare la materia di interesse regionale, l'oggetto specifico e le finalità.
3. L'Ufficio di presidenza, entro quindici giorni, verificati i requisiti di cui ai commi 1 e 2, delibera l'istituzione della commissione; la deliberazione istitutiva ne stabilisce la composizione numerica, l'oggetto, le finalità, la durata, nonché le risorse umane e strumentali assegnate. La composizione numerica è stabilita in modo da garantire la presenza nella commissione di almeno un rappresentante per gruppo, fatta salva la possibilità, per i gruppi numericamente più consistenti, di chiedere l'assegnazione di ulteriori consiglieri, anche al fine di assicurare la presenza di entrambi i generi.
4. Entro i successivi dieci giorni i gruppi consiliari indicano al Presidente del Consiglio i nominativi dei consiglieri designati a fare parte della commissione; in caso di inosservanza dei termini da parte di uno o più gruppi vi provvede il Presidente del Consiglio.
5. Nella prima seduta, convocata dal Presidente del Consiglio, la commissione procede, con votazione a scrutinio segreto, all'elezione del proprio ufficio di presidenza. È eletto presidente il consigliere indicato dalle minoranze che ottiene la maggioranza assoluta dei voti. Il vice presidente e il segretario sono eletti a maggioranza dei voti espressi.
6. Al termine dei lavori la commissione d'inchiesta presenta la relazione conclusiva al Consiglio. Sono sempre ammesse relazioni di minoranza. Il Consiglio si esprime attraverso appositi ordini del giorno.
7. Le sedute della commissione non sono pubbliche, salvo diversa decisione della commissione stessa.
8. Sulla pubblicità degli atti della commissione, dopo la conclusione dell'inchiesta, dispone il Presidente del Consiglio, sentito il presidente della commissione. Sino ad allora gli atti sono riservati ai soli componenti della commissione.
8 bis. Qualora i lavori della commissione cessino per qualsiasi causa e non si sia proceduto ai sensi dei commi 6 e 8, i consiglieri regionali possono accedere agli atti della commissione d'inchiesta ai sensi dell'articolo 112, secondo modalità e tempi indicati dagli uffici a supporto della commissione.(47)
Art. 53
(Modalità d'esame delle petizioni popolari)
1. Le petizioni di cui all'articolo 50, comma 4, dello Statuto sono sottoscritte dai presentatori, con l'indicazione della loro residenza e del nominativo di uno dei sottoscrittori quale referente per l'amministrazione.
2. Le petizioni sono presentate al Presidente del Consiglio regionale, che, verificatane l'ammissibilità, le trasmette alla commissione consiliare competente e ne dà comunicazione all'Assemblea consiliare e alla Giunta regionale.
3. La petizione è iscritta all'ordine del giorno della commissione consiliare competente entro il termine massimo di sessanta giorni dall'assegnazione.
4. La commissione propone al Consiglio regionale una risoluzione sul merito della petizione, anche per segnalare agli organi competenti la necessità d'intervenire, oppure può deciderne l'archiviazione.
5. Qualora la petizione riguardi provvedimenti già assegnati alle commissioni, essa viene esaminata nello stesso contesto istruttorio.
6. L'esito della petizione è comunicato dal Presidente del Consiglio al referente di cui al comma 1.
Art. 53 bis
(Relazioni e referti della Corte dei conti)(48)
1. Le relazioni, i referti e altri atti consimili che la Corte dei conti trasmette al Consiglio regionale a norma delle vigenti disposizioni sono assegnati alla commissione competente in materia di programmazione e bilancio che può riferire al Consiglio sull'esito dell'esame.(49)
CAPO VII
ASSEMBLEA CONSILIARE - DISCIPLINA GENERALE, NORME DI FUNZIONAMENTO E MODI DI VOTAZIONE
Art. 54
(Convocazione)
1. Il Consiglio è convocato dal Presidente e si riunisce in via ordinaria o straordinaria. Le sedute in via ordinaria si svolgono secondo il programma e il calendario trimestrale dei lavori di cui all'articolo 23.
2. La convocazione straordinaria può essere disposta direttamente dal Presidente del Consiglio in casi di particolare necessità e urgenza. Può essere chiesta dal Presidente della Regione o da almeno quindici consiglieri con l'indicazione degli argomenti da porre all'ordine del giorno e allegando i relativi testi; in tal caso la seduta deve tenersi entro trenta giorni dalla richiesta.(50)
3. Salvo quanto disposto dall'articolo 99, comma 5, l'avviso di convocazione, con l'indicazione degli orari della seduta, l'ordine del giorno, i testi e le relazioni, deve essere trasmesso ai consiglieri almeno tre giorni lavorativi prima della seduta. In caso di convocazione di seduta straordinaria il termine può essere ridotto a ventiquattro ore.
4. La seduta del Consiglio regionale è unica per ogni giorno solare indipendentemente dagli orari stabiliti per lo svolgimento dei lavori.
5. Nell'eventualità che una seduta del Consiglio non possa essere presieduta né dal Presidente né da alcuno dei Vice Presidenti, per loro contemporanea assenza o impedimento, la presidenza è temporaneamente assunta dal consigliere più anziano di età fra i presenti.
6. Nell'eventualità che alla seduta manchino entrambi i consiglieri Segretari, le funzioni relative sono temporaneamente svolte dal consigliere più giovane di età tra i presenti.
Art. 55
(Inizio e termine delle sedute)
1. L'orario di inizio delle sedute non può essere antecedente alle ore otto; l'orario di chiusura non può essere successivo alle ore ventiquattro. Eventuali proroghe della durata delle sedute sono disposte dal Presidente, sentita la Conferenza dei presidenti dei gruppi consiliari.
2. Il Presidente, all'orario di inizio indicato per la seduta, dichiara aperti i lavori. Decorsi sessanta minuti, il Presidente, valutata la presenza dei consiglieri, può rinviare i lavori alla seduta successiva.
Art. 56
(Luogo delle sedute)
1. Il Consiglio regionale si riunisce normalmente nella propria sede; può riunirsi fuori della propria sede per decisione presa dall'Ufficio di presidenza all'unanimità dei suoi componenti o su deliberazione approvata a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati alla Regione.
2. Nell'aula consiliare vi sono posti riservati ai componenti della Giunta regionale e ai sottosegretari.
3. Persone estranee al Consiglio regionale non possono introdursi o essere ammesse in aula durante le sedute; vi hanno accesso soltanto i funzionari autorizzati dal Presidente.
4. La stampa ed il pubblico assistono alle sedute del Consiglio in settori riservati.
Art. 57
(Pubblicità delle sedute e sedute segrete)
1. Le sedute del Consiglio regionale sono pubbliche.
2. Per la trattazione di particolari argomenti, su proposta del Presidente o di almeno dieci consiglieri, il Consiglio può deliberare, dopo l'intervento di un consigliere a favore e uno contro per non più di dieci minuti ciascuno, di riunirsi in seduta segreta.
Art. 58
(Validità delle deliberazioni)
1. Salve le disposizioni di legge che richiedono maggioranze speciali, il Consiglio regionale può deliberare quando è presente alla votazione la maggioranza dei consiglieri assegnati alla Regione, non computati fra questi i consiglieri in congedo fino ad un massimo di dieci.
2. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei votanti. Sono compresi fra i votanti, oltre ai consiglieri che abbiano espresso voto favorevole o contrario, anche i consiglieri che si siano astenuti o che abbiano votato scheda bianca.
3. I consiglieri presenti in aula che non partecipano alla votazione, rilevano ai soli fini del numero legale(51).
3 bis. Nelle votazioni che si effettuano con dispositivo elettronico, i consiglieri che non intendono partecipare al voto sono tenuti ad attestare la non partecipazione nei modi indicati dall'Ufficio di presidenza, a norma dell'articolo 76, comma 3, e comunque, se presenti in aula, sono computati ai fini del raggiungimento del numero legale(52).
Art. 59
(Verifica del numero legale)
1. La presenza del numero legale è presunta. Almeno tre consiglieri possono chiederne la verifica dopo che la discussione generale sia stata dichiarata chiusa e prima che sia dato inizio alla votazione; tale richiesta può essere avanzata per ciascuna delle votazioni attinenti ad una deliberazione e non è ammessa per l'approvazione del processo verbale e la deliberazione riguardante le richieste di congedo ai sensi dell'articolo 63, comma 2.(53)
2. I consiglieri che richiedono una votazione qualificata, così come quelli che richiedono la verifica del numero legale, nonché il Presidente dell'Assemblea, sono sempre considerati presenti agli effetti del numero legale.
3. Non si procede alla preventiva verifica del numero legale quando la votazione avviene per appello nominale o a scrutinio segreto.
4. La verifica è effettuata mediante dispositivo elettronico, ovvero, in caso di mancato funzionamento di esso, mediante appello nominale.
Art. 60
(Mancanza del numero legale)
1. Se manca il numero legale il Presidente dell'Assemblea può sospendere oppure togliere la seduta. Il Presidente toglie la seduta dopo tre verifiche consecutive nelle quali è constatata la mancanza del numero legale. Quando la seduta è tolta, salva diversa disposizione del Presidente, il Consiglio si intende riconvocato, senza altro avviso, con lo stesso ordine del giorno, alla medesima ora del giorno seguente non festivo.
Art. 61
(Processo verbale e resoconto integrale)
1. Salvo quanto è disposto dal comma 2, per ogni seduta si redige il processo verbale, nel quale sono indicati gli atti e le deliberazioni, l'oggetto delle discussioni ed i nomi di coloro che vi hanno partecipato.
2. Fermo quanto disposto dall'articolo 16, in caso di seduta segreta il Consiglio può deliberare che non si rediga il processo verbale.
3. Il testo del verbale è trasmesso a tutti i consiglieri e si intende approvato se all'inizio della seduta successiva nessuno fa osservazioni; occorrendo la votazione, questa ha luogo per alzata di mano.
4. Sul processo verbale non è concessa la parola se non ai consiglieri che intendono proporvi una rettifica o per fatto personale.
5. Dopo l'approvazione, il verbale è sottoscritto dal Presidente, da uno dei consiglieri Segretari e dal dirigente della struttura preposta.
6. Il dirigente della struttura preposta provvede, su richiesta di chiunque, al rilascio di copie autenticate dei verbali approvati e dei relativi estratti, nonché degli atti e delle deliberazioni consiliari.
7. Di ogni seduta pubblica è redatto e pubblicato il resoconto integrale, che consiste nella trascrizione di tutti gli interventi svolti nel corso della seduta.
Art. 62
(Comunicazioni al Consiglio regionale)
1. Il Presidente comunica al Consiglio le domande di congedo.
2. Il Presidente dà notizia:
a) dei messaggi e delle petizioni inviate al Consiglio regionale;
b) dell'assegnazione di progetti di legge alle commissioni;
c) delle decisioni concernenti le richieste di trattazione urgente di argomenti non iscritti all'ordine del giorno;
d) delle leggi regionali impugnate innanzi alla Corte costituzionale e delle sentenze che dichiarano l'illegittimità, anche parziale, di una legge regionale;
e) dell'esito dei referendum abrogativi di leggi regionali, nonché delle sentenze di annullamento di regolamenti o di atti amministrativi di competenza consiliare;
f) di ogni altro atto o provvedimento che ai sensi dello Statuto, del presente regolamento o per legge deve essere portato a conoscenza del Consiglio.
3. Il Presidente annuncia le interrogazioni, le interpellanze e le risposte date dalla Giunta regionale alle stesse, nonché le mozioni pervenute.
4. Il Presidente del Consiglio e il Presidente della Regione o un componente della Giunta regionale da lui delegato possono fare comunicazioni all'Assemblea in ogni momento della seduta consiliare. Sulle comunicazioni fatte dal Presidente della Regione o dal componente della Giunta regionale si apre il dibattito. La durata degli interventi è stabilita dal Presidente del Consiglio.
Art. 63
(Congedi)
1. Il consigliere regionale che sia impossibilitato a partecipare alle sedute deve darne motivata comunicazione scritta al Presidente del Consiglio, prima dell'inizio della seduta, ai fini del congedo.(54)
2. I congedi si intendono accordati se non sorge opposizione all'annuncio datone in aula. In caso di opposizione il Consiglio delibera, senza discussione, per alzata di mano.
3. Il consigliere che, dopo aver ottenuto il congedo, intervenga alla relativa seduta del Consiglio, viene computato per la determinazione del numero legale.
4. L'elenco dei consiglieri in congedo è esposto nell'aula.
Art. 64
(Ordine delle sedute - sanzioni)
1. Se un consigliere regionale turba l'ordine delle sedute o pronuncia parole sconvenienti, il Presidente lo richiama e può disporre l'inserzione del richiamo nel processo verbale.
2. Se il consigliere richiamato persiste nel suo comportamento o se, anche indipendentemente da precedenti richiami, un consigliere trascenda ad ingiurie, minacce o vie di fatto, provochi tumulti o compia, comunque, atti di particolare gravità, il Presidente pronuncia nei suoi riguardi la censura e può disporre la sua esclusione dall'aula per il periodo restante della seduta. Se il consigliere non ottempera all'invito di lasciare l'aula, il Presidente sospende la seduta e dà ai Segretari le disposizioni necessarie perché l'ordine sia eseguito.
3. Di questi provvedimenti è fatta menzione nel processo verbale.
4. Il richiamo e la censura possono essere revocati, sentite le spiegazioni del consigliere.
5. Nei casi più gravi l'Ufficio di presidenza del Consiglio, su proposta del Presidente, delibera l'esclusione dall'aula fino ad un massimo di due sedute, ivi compresa quella in corso, oppure può proporre al Consiglio di deliberare nei riguardi del consigliere l'interdizione dal partecipare ai lavori dell'aula fino ad un massimo di tre sedute; in tal caso la deliberazione è adottata, senza discussione, a maggioranza dei due terzi dei votanti.
5 bis. Alle riunioni dell'Ufficio di presidenza, tenute ai sensi del comma 5, partecipano, senza diritto di voto, i presidenti dei gruppi consiliari che non abbiano propri componenti in seno all'Ufficio stesso.(55)
Art. 65
(Comportamento del pubblico)
1. Il pubblico deve tenere un comportamento corretto e deve astenersi da ogni manifestazione di assenso o dissenso e da comunicazioni o scambi di parola con i consiglieri. Il Presidente può disporre l'immediata espulsione di chi non ottemperi a queste prescrizioni o turbi lo svolgimento della seduta. In caso di più grave impedimento il Presidente può disporre che la seduta prosegua a porte chiuse.
2. Il Presidente può inoltre disporre gli opportuni provvedimenti per prevenire disordini, sia all'interno sia all'esterno dell'aula. La forza pubblica non può entrare nell'aula se non a richiesta del Presidente e dopo che sia sospesa o tolta la seduta.
Art. 66
(Tumulto in aula)
1. Qualora sorga tumulto nell'aula e riescano vani i richiami del Presidente, questi sospende o, secondo le circostanze, toglie la seduta. In questo secondo caso, salva diversa disposizione del Presidente, il Consiglio si intende riconvocato, senza altro avviso, per il giorno seguente, alla medesima ora.
Art. 67
(Ordine del giorno e trattazione urgente di argomento non iscritto)
1. Il Presidente può proporre inversioni dell'ordine del giorno o anticipazioni di argomento, giustificandone la necessità. Se richiesto da almeno dieci consiglieri la proposta è sottoposta al voto del Consiglio.
2. Prima dell'inizio della seduta dieci consiglieri possono proporre l'inversione della trattazione degli argomenti iscritti all'ordine del giorno; in tal caso il Consiglio delibera per alzata di mano dopo l'intervento di un consigliere a favore e di uno contro e per non oltre cinque minuti ciascuno su tutte le proposte.
3. Salvo quanto è disposto dal comma 4, il Consiglio non può deliberare né discutere su argomento non iscritto all'ordine del giorno.
4. La trattazione urgente di argomenti non iscritti all'ordine del giorno può essere proposta con domanda scritta, da presentarsi al Presidente del Consiglio non oltre la prima ora dall'inizio dei lavori. La domanda deve essere corredata dall'attestazione dell'ora di ricevimento ad opera del dirigente della struttura preposta; sull'accoglimento della domanda, salvo che un numero di consiglieri non inferiore a dieci chieda che sia sottoposta al voto del Consiglio, decide il Presidente; nella relativa discussione intervengono, per non più di cinque minuti, un consigliere a favore e uno contro.
5. La domanda di trattazione urgente non può essere avanzata per i progetti di legge.
6. Gli argomenti urgenti iscritti all'ordine del giorno secondo le disposizioni di cui al comma 4 sono trattati al termine del normale ordine del giorno, prima della conclusione della seduta.
Art. 68
(Facoltà di parlare)
1. Durante la seduta i consiglieri regionali intervengono dal proprio seggio, rivolgendosi al Presidente, dopo averne ottenuta facoltà dallo stesso.
2. I consiglieri per intervenire nella discussione devono iscriversi a parlare prima che la stessa abbia inizio, fatta salva la facoltà del Presidente di accettare ulteriori iscrizioni nel corso della discussione. I consiglieri possono scambiare tra loro l'ordine di iscrizione, dandone preventivo avviso al Presidente. Il consigliere iscritto che sia assente dall'aula al momento del suo turno si intende che abbia rinunciato a parlare; é tuttavia facoltà del Presidente riprogrammare l'intervento prima della fine della discussione generale.
Art. 69
(Ordine e disciplina degli interventi)
1. Il Presidente dà notizia degli iscritti a parlare all'inizio della seduta e disciplina l'ordine degli interventi alternando opportunamente gli esponenti dei gruppi della maggioranza e delle minoranze.
2. La durata di un intervento non può superare i dieci minuti salvo diversa ripartizione dei tempi; qualora abbia preventivamente provveduto a far distribuire in aula copia del proprio intervento, il consigliere può chiedere che il testo integrale di esso venga inserito agli atti.
3. In relazione ad argomenti di particolare rilevanza, il limite di cui al comma 2 può essere superato, su decisione del Presidente, anche su richiesta di un presidente di gruppo, da comunicarsi all'Assemblea prima dell'inizio della discussione.
4. Quando il discorso eccede il tempo stabilito, il Presidente invita il consigliere a concludere e, se questi persiste, può togliergli la parola.
5. Nessun discorso può essere interrotto né rinviato per la sua continuazione ad altra seduta.
6. Nessun consigliere può parlare più di una volta durante la discussione di uno stesso argomento, se non per questioni di carattere incidentale, nei casi previsti dagli articoli 72 e 73, per fatto personale o per dichiarazione di voto.
Art. 70
(Fatto personale)
1. Costituisce fatto personale l'essere censurato nella propria condotta o il sentirsi attribuire fatti non veri od opinioni non espresse. Il consigliere che chiede la parola per fatto personale deve indicarne sinteticamente i motivi. Il Presidente, se ritiene accoglibile la domanda, concede la parola per fatto personale, per un massimo di cinque minuti, al termine della trattazione dell'argomento.
Art. 71
(Commissione d'indagine)
1. Quando, nel corso di una discussione, un consigliere sia accusato di fatti che ledano la sua onorabilità, può chiedere al Presidente l'istituzione di una commissione che indaghi e giudichi sul fondamento dell'accusa.
2. Il Presidente del Consiglio nomina la commissione, garantendo la presenza di entrambi i generi, e le assegna un termine per presentare le sue conclusioni; esse vengono comunicate dal Presidente all'Assemblea e non possono costituire oggetto di dibattito neanche indirettamente mediante risoluzioni o mozioni.
3. L'Ufficio di presidenza del Consiglio può disporre la stampa della relazione della commissione.
Art. 72
(Richiami all'ordine del giorno)
1. I richiami al regolamento inerenti all'ordine del giorno, all'ordine dei lavori, alla priorità delle discussioni e delle votazioni hanno precedenza sulla discussione principale. Su tali richiami possono parlare, dopo il proponente, soltanto un consigliere favorevole e uno contrario, non oltre cinque minuti ciascuno. Il Presidente, tuttavia, valutata l'importanza della questione, può dare la parola sul richiamo ad un consigliere per ciascun gruppo consiliare.
2. Ove il Consiglio sia chiamato dal Presidente a decidere su tali richiami, la votazione avviene per alzata di mano.
Art. 73
(Questioni pregiudiziali e sospensive)
1. Le questioni pregiudiziali, se cioè un argomento non debba trattarsi, e la questione sospensiva, se cioè un argomento debba rinviarsi, devono essere proposte con atto scritto motivato, entro le ore dodici e trenta del giorno non festivo precedente a quello dell’inizio della seduta nella quale l’argomento viene trattato se si tratta di questioni pregiudiziali di legittimità costituzionale o statutaria, mentre negli altri casi prima che abbia inizio la discussione; nel corso della discussione possono essere ammesse soltanto quando siano giustificate dall'emergere di nuovi elementi.(56)
2. Il Presidente ha facoltà di negare l'ammissibilità di questioni pregiudiziali e sospensive che siano formulate con frasi sconvenienti o non inerenti all'argomento della discussione.
3. La discussione sull'argomento principale non può proseguire prima che il Consiglio abbia deliberato sulla questione pregiudiziale o sospensiva.
4. Se concorrono questioni sospensive e pregiudiziali ha luogo un'unica discussione nella quale può intervenire un consigliere per gruppo per non più di cinque minuti. Le questioni pregiudiziali di legittimità costituzionale o statutaria sono risolte con votazioni separate; più questioni sospensive e pregiudiziali di merito sono risolte, rispettivamente, con un'unica votazione.
4 bis. L'approvazione di una questione pregiudiziale di legittimità costituzionale o statutaria comporta l'applicazione dell'articolo 81, comma 3, salvo che nel periodo di sei mesi cambi il contesto normativo di riferimento. L'articolo 81, comma 3, trova applicazione anche nel caso di approvazione di una questione pregiudiziale di merito, salvo che il Consiglio regionale non stabilisca un termine inferiore.(57)
4 ter. Se il Consiglio approva una questione sospensiva, decide anche in merito alla scadenza della stessa.(57)
Art. 74
(Chiusura della discussione)
1. La discussione è dichiarata chiusa quando nessun consigliere sia più iscritto a parlare.
2. La chiusura della discussione può anche essere chiesta da almeno dieci consiglieri. Sulla richiesta possono parlare soltanto un consigliere favorevole ed uno contrario per non più di cinque minuti ciascuno; deliberata la chiusura può ancora intervenire un consigliere tra quelli iscritti a parlare per ciascun gruppo, salvo il disposto dell'articolo 70.
3. La chiusura della discussione non può essere chiesta quando il tempo complessivo sia stato ripartito a norma dell'articolo 83 o sia stata concessa la deroga a norma dell'articolo 23, comma 12.
Art. 75
(Dichiarazione di voto)
1. Prima che si proceda alla votazione, un consigliere per gruppo può dichiarare il voto del gruppo stesso per non più di dieci minuti, spiegandone i motivi. Analoga facoltà compete ai consiglieri dissenzienti, limitatamente ad un numero di consiglieri inferiore alla metà dei componenti il gruppo di appartenenza e per un tempo non superiore a cinque minuti.
2. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano ai gruppi che abbiano già utilizzato tutto il tempo assegnato a norma dell'articolo 83, salva diversa disposizione del Presidente.
3. La dichiarazione di voto non è ammessa per le deliberazioni che secondo il presente regolamento devono adottarsi senza discussione o che sono precedute da interventi in numero limitato.
4. Di norma le dichiarazioni di voto iniziano con quelle dei gruppi numericamente meno consistenti e si concludono con quelle dei gruppi numericamente più consistenti.
5. Iniziata la votazione, non è più concessa la parola fino alla proclamazione del risultato, salvo che per richiami al regolamento in ordine alle modalità o alla regolarità della votazione.
Art. 76
(Modi di votazione)
1. Le votazioni hanno luogo per alzata di mano, per appello nominale o a scrutinio segreto.
2. Prima di procedere alla votazione il Presidente illustra il significato del voto e le modalità di espressione dello stesso.
3. Per le votazioni che si effettuano, ai sensi del presente regolamento, con dispositivo elettronico, le modalità tecniche per l'uso sono regolate da istruzioni approvate dall'Ufficio di presidenza del Consiglio.
Art. 77
(Votazione per alzata di mano)
1. L’Assemblea vota per alzata di mano quando il regolamento prevede esplicitamente tale modalità di votazione.(58)
1 bis. La votazione per alzata di mano è inoltre effettuata, salvo che in aula sorga opposizione da parte di almeno dieci consiglieri, quando il Presidente, d’intesa con la Conferenza dei presidenti dei gruppi, dispone di adottare tale modalità di voto nella trattazione di determinati provvedimenti o durante determinate fasi del procedimento; la decisione del Presidente è comunicata all’Assemblea prima dell’inizio delle votazioni.(59)
2. Della votazione per alzata di mano ciascun consigliere può chiedere, immediatamente dopo la proclamazione del risultato, la controprova, intesa ad accertare il risultato stesso. La controprova è disposta dal Presidente, dopo aver vietato l'accesso all'aula e ordinato la chiusura delle porte, e viene effettuata mediante procedimento elettronico senza registrazione dei nomi, o, in caso di difetto dei relativi dispositivi, per alzata di mano.
2 bis. Non possono essere sottoposte al voto per alzata di mano le deliberazioni da approvare con una maggioranza qualificata.(60)
Art. 78
(Votazione nominale)(61)
1. La votazione nominale ha luogo mediante procedimento elettronico con registrazione dei nomi e si effettua quando non sia altrimenti disposto dal regolamento; in caso di difetto dei relativi dispositivi ha luogo per chiamata.(62)
4. Nell'ipotesi di votazione per chiamata, il Presidente designa il nome di un consigliere e si inizia da questo l'appello per ordine alfabetico. Esaurito l'elenco, il Presidente fa ripetere la chiamata dei consiglieri che non hanno risposto al primo appello.
5. L'elenco dei votanti con l'indicazione del rispettivo voto resta esibito sul banco della presidenza ed è pubblicato nel resoconto della seduta e nel sito internet del Consiglio regionale.(64)
Art. 79
(Votazione a scrutinio segreto)
1. La forma dello scrutinio segreto può essere richiesta per ciascuna delle votazioni attinenti a una deliberazione ed è adottata quando, chiusa la discussione generale e prima che si inizi la votazione, ne facciano domanda almeno cinque consiglieri, sempreché il Presidente della Regione non dichiari che l'oggetto investe il programma di governo.
2. Le votazioni riguardanti persone avvengono a scrutinio segreto.
3. Le votazioni a scrutinio segreto avvengono mediante schede o mediante procedimento elettronico.
5. La forma dello scrutinio segreto non è ammessa in tutte le votazioni riguardanti:
a) la legge regionale statutaria e il regolamento generale del Consiglio regionale;
a bis) la legge elettorale;(66)
b) il programma regionale di sviluppo e il documento di programmazione economico-finanziaria;
c) la legge finanziaria;
d) il bilancio di previsione e il suo assestamento;
e) il conto consuntivo;
e bis) il bilancio del Consiglio regionale, le relative variazioni e il conto consuntivo del Consiglio;(67)
f) le disposizioni finanziarie contenute nella legge collegata alla sessione di bilancio;
g) le disposizioni concernenti il trattamento economico dei consiglieri regionali e il finanziamento dei gruppi consiliari.
Art. 80
(Proclamazione del risultato - ripetizione delle votazioni invalide)
1. Compiuta la votazione, il Presidente ne proclama il risultato con la formula 'Il Consiglio approva', oppure con la formula 'Il Consiglio non approva'.
2. Qualora il Presidente accerti, anche su segnalazione di un consigliere, che si sono verificate irregolarità influenti in modo determinante sull'esito della votazione, invalida la votazione medesima e ne dispone l'immediata ripetizione.
CAPO VIII
PROCEDIMENTO LEGISLATIVO
Art. 81
(Presentazione, assegnazione dei progetti di legge e annuncio in aula)
1. I progetti di legge sono presentati al Presidente del Consiglio regionale. Non sono ricevibili i progetti mancanti di loro parti, di allegati cui si fa riferimento nel testo, della relazione illustrativa, nonché della relazione tecnica, nei casi previsti dalla legge regionale di contabilità, ovvero della scheda di cui al comma 2; sulla ricevibilità decide il Presidente del Consiglio che comunica tempestivamente ai presentatori i motivi della eventuale non ricevibilità.(68)
2. Per i progetti di legge di iniziativa del Presidente della Regione deve essere predisposta una relazione tecnica secondo quanto previsto dalla legge regionale di contabilità; i progetti di legge di iniziativa consiliare o d'iniziativa del Consiglio delle autonomie locali che comportano conseguenze finanziarie sono corredati da una scheda, il cui fac-simile è predisposto dall'Ufficio di presidenza, in cui sono quantificate le risorse e indicati gli oneri relativi alle misure previste.(69)
2 bis. I successivi interventi normativi sulla materia o sul settore disciplinato da leggi di riordino o da un testo unico sono attuati esclusivamente attraverso la modifica, l'integrazione o l'abrogazione delle disposizioni della legge di riordino o del testo unico. Non sono ricevibili i progetti di legge presentati che non rispettano tali condizioni.(70)
3. I progetti di legge respinti dal Consiglio possono essere ripresentati solo dopo un intervallo di almeno sei mesi dalla precedente votazione.
4. I progetti di legge sono assegnati dal Presidente alla commissione competente e annunciati al Consiglio nella seduta immediatamente successiva alla loro assegnazione.
5. Copia dei progetti di legge con indicazione dell'assegnazione è distribuita a ciascun consigliere.
Art. 82
(Procedura d'urgenza ai sensi dell'articolo 35, comma 2, dello Statuto)
1. All'atto della presentazione di un progetto di legge il Presidente della Regione o i consiglieri proponenti o almeno cinque consiglieri possono chiedere l'adozione della procedura d'urgenza, motivandone le ragioni e indicando la data della seduta consiliare per la quale ne propongono la trattazione.
2. Il Presidente del Consiglio ne dà comunicazione all'Assemblea nella prima seduta utile e sulla richiesta il Consiglio delibera a maggioranza assoluta dei suoi componenti, sentito un consigliere a favore e uno contro per non più di cinque minuti ciascuno, fissando la data per la trattazione in aula.
3. I progetti di legge per i quali il Consiglio ha deliberato l'urgenza sono inseriti nel programma e nel calendario dei lavori di cui all'articolo 23 in numero massimo di due all'anno e sono esaminati dalle commissioni consiliari competenti con precedenza su ogni altro argomento.
4. La dichiarazione d'urgenza comporta la riduzione a metà di tutti i termini istruttori previsti dal regolamento.
5. I progetti di legge di cui al presente articolo sono iscritti, nel testo licenziato dalla commissione, al primo punto dell'ordine del giorno della seduta consiliare stabilita e non può esserne chiesta l'inversione.
6. Qualora la commissione consiliare non abbia licenziato il testo in tempo utile, il Presidente del Consiglio iscrive, su richiesta del proponente, l'argomento all'ordine del giorno della seduta programmata e l'Assemblea esamina il progetto di legge nel testo inizialmente assegnato alla commissione.
7. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano ai progetti di legge in materia statutaria, elettorale, istitutivi di tributi o imposte regionali, nonché a quelli indicati ai Capi IX, X, fatta salva la disposizione di cui all'articolo 103, comma 3, e XI.
Art. 83
(Ripartizione del tempo complessivo)
1. Spetta alla Conferenza dei presidenti dei gruppi consiliari assumere le decisioni per la ripartizione del tempo complessivo dedicato alla trattazione degli argomenti indicati nel calendario di cui all'articolo 23 e iscritti all'ordine del giorno della seduta. Il tempo complessivo comprende, oltre a quello della discussione generale e dei singoli articoli, la trattazione delle questioni pregiudiziali e sospensive, degli ordini del giorno e le dichiarazioni di voto; sono esclusi gli interventi dei relatori e del rappresentante della Giunta regionale, per i quali sono distintamente stabiliti i tempi, nonché le operazioni materiali di voto.
2. La Conferenza decide a maggioranza dei quattro quinti dei voti rappresentati in Consiglio regionale. Nel caso in cui non si determini tale maggioranza, la decisione è assunta dal Presidente del Consiglio, sentito l'Ufficio di presidenza.
3. Il tempo complessivo è ripartito tra ciascun gruppo, per una parte in misura uguale per tutti i gruppi e per l'altra in misura proporzionale alla consistenza numerica dei gruppi stessi. I consiglieri eventualmente dissenzienti dal proprio gruppo hanno diritto ad intervenire al di fuori del tempo assegnato ai rispettivi gruppi. Per il gruppo misto la parte di tempo determinata in misura uguale è ripartita tra i singoli consiglieri. In ogni caso è assegnato a ciascun gruppo un tempo non inferiore a quindici minuti.
Art. 84
(Discussione generale)
1. L'esame dei progetti di legge da parte del Consiglio regionale si apre con la discussione generale.
2. Il Presidente, sentita la Conferenza dei presidenti dei gruppi consiliari, prima di iniziare la discussione generale può disporre che tale discussione sia divisa per parti o per articoli.
3. Intervengono nella discussione generale i relatori, il rappresentante della Giunta regionale, i consiglieri iscritti a parlare. Al termine della discussione il rappresentante della Giunta e i relatori possono replicare.
Art. 85
(Presentazione e trattazione di ordini del giorno)
1. Ciascun consigliere può presentare, come primo firmatario, fino a cinque ordini del giorno sui contenuti di un progetto di legge, recanti impegni rivolti alla Giunta regionale, nell'ambito delle sue competenze, ad assumere determinate iniziative in relazione a specifiche disposizioni del progetto di legge, entro le ore dodici e trenta del giorno non festivo precedente quello dell'inizio della seduta nella quale il progetto viene discusso. Nel corso della discussione generale possono ancora essere presentati ordini del giorno da parte dei presidenti dei gruppi consiliari in numero massimo di tre per ciascun gruppo.(71)
2. Ciascun ordine del giorno è illustrato da uno dei presentatori dopo la chiusura della discussione generale per un tempo non superiore a cinque minuti, nel rispetto di quanto disposto dall'articolo 83.
4. Gli ordini del giorno di non passaggio agli articoli sono risolti con un'unica votazione, da effettuare al termine della discussione generale.
4 bis. Gli ordini del giorno possono essere votati per parti separate a norma dell'articolo 93 sentito il proponente.(73)
5. Gli ordini del giorno sono votati prima della votazione finale sul progetto; è ammessa, sul complesso degli ordini del giorno presentati, una dichiarazione di voto di un consigliere per gruppo, per un tempo non superiore a cinque minuti, nel rispetto di quanto disposto dall'articolo 83.
6. Ciascun consigliere può proporre ordini del giorno anche in relazione a provvedimenti diversi dai progetti di legge, fatti salvi gli specifici casi di esclusione previsti dal regolamento.
7. Le limitazioni alla presentazione degli ordini del giorno di cui al comma 1 non si applicano nel caso di concessione della deroga di cui all'articolo 23, comma 12.
7 bis. Al testo degli ordini del giorno sono ammessi emendamenti purché tali da non stravolgerne il significato e con il consenso dei proponenti.(74)
Art. 86
(Ammissibilità degli ordini del giorno)
1. Sull'ammissibilità degli ordini del giorno decide il Presidente dell'Assemblea.
2. Il Presidente, motivandone le ragioni, ha facoltà di negare l'accettazione e lo svolgimento di ordini del giorno che siano:
a) formulati con frasi sconvenienti;
b) non inerenti all'oggetto della discussione;
c) che riproducono emendamenti o articoli aggiuntivi respinti nel corso dello stesso procedimento legislativo;
d) manifestamente contrari ai principi costituzionali e statutari.
3. Nei casi di cui al comma 2 il Presidente ha facoltà di invitare i proponenti a riformulare l'ordine del giorno.
Art. 87
(Presentazione di emendamenti)
1. Gli emendamenti devono essere presentati entro le ore dodici e trenta del giorno non festivo precedente quello dell'inizio della seduta nella quale il progetto viene discusso. Gli emendamenti presentati dalla Giunta regionale devono essere corredati da una relazione tecnica ai sensi della legge regionale di contabilità.(75)
2. Copia degli emendamenti è trasmessa alla commissione referente, alla commissione competente in materia di programmazione e bilancio, ai consiglieri e alla Giunta regionale.(76)
3. Dopo la scadenza del termine di cui al comma 1 e anche nel corso della seduta la presentazione di emendamenti è ancora ammessa:
a) da parte del relatore;
b) da parte del rappresentante della Giunta regionale;
c) da parte della commissione referente, tramite il relatore, se deliberati in seduta straordinaria appositamente convocata previa autorizzazione del Presidente del Consiglio;
d) da parte di ciascun consigliere nell'ipotesi prevista dall'articolo 67, comma 4.
4. Ciascun consigliere può presentare subemendamenti solo a emendamenti proposti da altri, sino al termine della discussione generale. I subemendamenti agli emendamenti di cui al comma 3 possono essere presentati entro il termine stabilito dal Presidente.
5. È sempre fatta salva la facoltà del Presidente di accettare, fino al momento della votazione, parziali e limitate riformulazioni degli emendamenti, proposte dai relatori o dalla Giunta regionale ed accettate dai consiglieri proponenti gli emendamenti. In questo caso è posta ai voti solo la proposta riformulata.
6. Sono ammissibili solo subemendamenti parzialmente soppressivi ovvero modificativi o aggiuntivi, il cui contenuto sia in stretta correlazione con quello degli emendamenti o articoli aggiuntivi cui si riferiscono.
7. Gli emendamenti ritirati dai presentatori possono essere fatti propri da altri consiglieri.
Art. 88
(Ammissibilità degli emendamenti)
1. Sull'ammissibilità degli emendamenti decide il Presidente dell'Assemblea.
2. Il Presidente, motivandone le ragioni, decide in ordine alla inammissibilità di emendamenti che siano:(77)
a) formulati con frasi sconvenienti;
b) non inerenti all'oggetto della discussione;
c) puramente formali;
d) contrari ai principi e alle norme costituzionali o statutarie;(78)
e) in contrasto con precedenti deliberazioni adottate nel corso dello stesso procedimento legislativo;
e bis) manifestamente privi di indicazioni riguardanti la copertura finanziaria in caso di spese o minori entrate.(79)
2 bis. Sull'ammissibilità degli emendamenti che comportano conseguenze finanziarie, presentati ai sensi dell'articolo 87, commi 1 e 3, decide il Presidente dell'Assemblea sentiti il proponente, il rappresentante della Giunta regionale e il presidente della commissione competente in materia di programmazione e bilancio, anche in considerazione della relazione tecnica laddove prevista.(80)
Art. 89
(Discussione degli articoli e degli emendamenti)
1. Esaurita la discussione generale e respinti gli eventuali ordini del giorno di non passaggio agli articoli, il Consiglio passa alla discussione degli articoli. La discussione si svolge sul testo di ciascun articolo e sui rispettivi emendamenti, subemendamenti e articoli aggiuntivi.
2. Ciascun consigliere può intervenire nella discussione di ogni articolo una sola volta per non più di dieci minuti, contestualmente illustrando e pronunciandosi su emendamenti, subemendamenti e articoli aggiuntivi dallo stesso e da altri presentati. È facoltà del Presidente aumentare il termine di dieci minuti fino al doppio per uno o più articoli, se la loro particolare importanza lo richiede.
2 bis. Sugli emendamenti si esprimono il relatore e il rappresentante della Giunta regionale, che anticipano al Presidente, prima della chiusura della discussione di ciascun articolo, gli emendamenti che intendono accogliere.(81)
Art. 90
(Sospensione dell'esame o rinvio in commissione)
1. Quando sia opportuna un'ulteriore istruttoria, anche a seguito di emendamenti presentati a singoli articoli, l'esame di un progetto di legge può essere sospeso, previa decisione della Conferenza dei presidenti dei gruppi adottata con la maggioranza di cui all'articolo 23, comma 6, oppure rinviato dal Consiglio alla commissione competente. Nel secondo caso il Consiglio può formulare indicazioni alla commissione per l'ulteriore istruttoria ed il termine entro il quale riferire nuovamente al Consiglio.
2. Se gli emendamenti comportano maggiori spese o minori entrate l'intero progetto deve essere rinviato anche all'esame della commissione competente in materia di programmazione e bilancio.
Art. 91
(Deliberazione di stralcio)
1. Uno o più articoli o disposizioni contenuti in un progetto di legge e suscettibili di costituire una normativa autonoma possono essere stralciati nel corso dell'esame in Assemblea su proposta di un consigliere ovvero della Giunta regionale, avanzata nel corso della discussione generale e comunque prima dell'approvazione della disposizione cui la proposta si riferisce.
2. L'approvazione della proposta comporta il rinvio in commissione della parte stralciata.
Art. 92
(Votazione degli articoli, degli emendamenti e subemendamenti)
1. La votazione si fa articolo per articolo, prima sugli emendamenti poi sull'articolo, prima sui subemendamenti poi sugli emendamenti, purché siano stati distribuiti per tempo a tutti i consiglieri.
2. Se relativamente ad un articolo è proposto un solo emendamento e questo è soppressivo, si pone ai voti il mantenimento del testo originario.
3. Se concorrono più emendamenti, la votazione comincia dagli emendamenti che più si allontanano dal testo originario: prima quelli interamente soppressivi, poi quelli parzialmente soppressivi, indi quelli modificativi, infine quelli aggiuntivi. Gli emendamenti identici sono posti in votazione congiuntamente.
4. Qualora sia stata presentata ad uno stesso testo una pluralità di emendamenti, subemendamenti o articoli aggiuntivi tra loro differenti esclusivamente per variazioni a scalare di cifre o dati o espressioni altrimenti graduate, il Presidente pone in votazione quello che più si allontana dal testo originario e un determinato numero di emendamenti intermedi sino all'emendamento più vicino al testo originario, dichiarando assorbiti gli altri. Nella determinazione degli emendamenti da porre in votazione il Presidente tiene conto dell'entità delle differenze tra gli emendamenti proposti e della rilevanza delle variazioni a scalare in relazione alla materia oggetto degli emendamenti.
5. Qualora il Presidente ritenga opportuno consultare l'Assemblea, questa decide senza discussione per alzata di mano. È altresì in facoltà del Presidente di modificare l'ordine delle votazioni quando lo reputi opportuno ai fini dell'economia o della chiarezza delle votazioni stesse. Il Presidente può anche disporre, in tutto o in parte, la votazione degli emendamenti per alzata di mano ai sensi dell’articolo 77, comma 1 bis.(82)
5 bis. Il Presidente, con il consenso unanime dell’Assemblea, può disporre la votazione in blocco di una pluralità di emendamenti sulla medesima disposizione normativa che il relatore e la Giunta abbiano dichiarato di accogliere.(83)
6. Su ciascun articolo è consentita una dichiarazione di voto da parte di un consigliere per gruppo, per un tempo non superiore a cinque minuti, nel rispetto di quanto disposto dall'articolo 83.
Art. 93
(Votazioni per parti separate)
1. Quando il testo da mettere ai voti contenga più disposizioni o si riferisca a più argomenti o sia comunque suscettibile di essere distinto in più parti aventi ciascuna un proprio significato logico e un valore normativo, può essere chiesta la votazione per parti separate.
2. La votazione per parti separate può essere chiesta da ciascun consigliere e su di essa decide il Presidente.
Art. 94
(Votazione finale)
1. Esaurita la votazione degli articoli e svolte le dichiarazioni di voto, ha luogo la votazione finale sul progetto di legge.
2. Se il progetto consiste in un solo articolo, dopo la votazione degli emendamenti non si fa luogo alla votazione dell'articolo unico, ma si procede direttamente alla votazione finale del progetto.
3. La votazione finale delle leggi, dei regolamenti, delle proposte di legge al Parlamento, dei piani e dei programmi di cui all'articolo 14, comma 3, lettera h), dello Statuto ha luogo mediante votazione nominale con procedimento elettronico; il voto segreto può essere richiesto con le modalità e nei limiti di cui all'articolo 79.
Art. 95
(Correzioni formali)
1. Prima della votazione finale ciascun consigliere può segnalare e proporre eventuali correzioni di forma e di coordinamento.
2. Se le correzioni di forma e di coordinamento si rivelano di particolare complessità, anche a seguito degli emendamenti approvati, il Presidente ha facoltà di rinviare la votazione finale ad un successivo momento della seduta per consentire di comunicare al Consiglio le modificazioni apportate al testo.
3. Qualora la necessità di correzioni formali o di coordinamento sia rilevata successivamente alla votazione finale, vi provvede il Presidente del Consiglio, che si avvale delle strutture consiliari a ciò preposte. Delle correzioni sono informati immediatamente i presidenti dei gruppi consiliari ed è data comunicazione al Consiglio nella seduta successiva all'approvazione.
Art. 96
(Applicazione estensiva)
1. Le disposizioni di questo capo si applicano, in quanto compatibili, per i regolamenti e ogni altra deliberazione del Consiglio regionale, ivi compresa l'approvazione delle proposte di legge alle Camere di cui all'articolo 121, secondo comma, della Costituzione.
1 bis. Ai soli fini dell'invio delle proposte di legge alle Camere, tali proposte, se approvate dal Consiglio regionale, devono essere corredate della relazione tecnico-finanziaria predisposta dalla Giunta regionale entro quindici giorni dall'approvazione.(84)
CAPO IX
SESSIONI DI BILANCIO - PROCEDIMENTI SPECIALI PER L'APPROVAZIONE DEGLI ATTI DI PROGRAMMAZIONE ECONOMICO-FINANZIARIA
Art. 97
(Sessioni di bilancio del Consiglio regionale)
1. I lavori del Consiglio regionale per la trattazione degli atti di programmazione economico-finanziaria sono organizzati in due apposite sessioni, la cui durata è stabilita in sede di programmazione dei lavori consiliari.
2. Nei sette giorni lavorativi antecedenti le sessioni non si svolgono altre sedute del Consiglio, salvo che per la trattazione di provvedimenti urgenti e indifferibili.
3. La prima sessione, da tenersi entro il 31 luglio, comprende l'esame del conto consuntivo, dell'assestamento di bilancio e del documento di programmazione economico-finanziario regionale.
4. La seconda sessione, da tenersi entro il 31 dicembre, comprende l'esame del progetto di legge collegato alla manovra finanziaria, della legge finanziaria, del bilancio di previsione annuale e pluriennale.
5. All'ordine del giorno delle sessioni non possono essere iscritti altri argomenti.
Art. 98
(Modalità di trattazione del documento di programmazione economico-finanziaria regionale)
1. Il documento di programmazione economico-finanziaria regionale (DPEFR) è assegnato in sede referente alla commissione consiliare competente in materia di programmazione e bilancio e, per l'espressione del parere di competenza, a tutte le altre commissioni.
2. La commissione competente esamina il DPEFR e acquisisce i pareri delle altre commissioni e formula una proposta di risoluzione al Consiglio.
3. La relazione scritta della commissione, le eventuali relazioni scritte di minoranza e la proposta di risoluzione sono trasmesse al Presidente del Consiglio per l'iscrizione all'ordine del giorno.
4. La discussione in Assemblea sul DPEFR e sulla risoluzione è unica. Possono essere presentati emendamenti alla risoluzione nei modi e nei termini ordinari; non sono ammessi ordini del giorno o mozioni.
5. La votazione finale sulla risoluzione avviene per appello nominale.
6. La risoluzione consiliare può indicare alla Giunta regionale la necessità di apportare modifiche o integrazioni al DPEFR; delle conseguenti determinazioni adottate dalla Giunta è data comunicazione al Consiglio contestualmente alla presentazione del bilancio preventivo, della legge finanziaria e del collegato alla finanziaria.
7. Qualora lo richiedano eventi nuovi o imprevisti, influenti sul quadro delle risorse e degli obiettivi programmatici, verificatisi successivamente all'approvazione della risoluzione, la Giunta regionale presenta al Consiglio una nota di aggiornamento al DPEFR approvato; l'esame della nota di aggiornamento da parte del Consiglio, ha luogo, in questo caso, secondo le procedure di cui ai commi 2, 3, 4 e 5. L'esame della nota di aggiornamento al DPEFR da parte del Consiglio deve svolgersi prima della conclusione, in commissione, dell'esame istruttorio della legge finanziaria, della legge collegata e del bilancio di previsione.
Art. 99
(Modalità di esame e votazione dei provvedimenti finanziari)
1. I progetti di legge riguardanti la finanziaria regionale, il bilancio preventivo e le relative variazioni, l'assestamento di bilancio ed il conto consuntivo della Regione sono assegnati alla commissione competente in materia di programmazione e bilancio e alle altre commissioni rispettivamente competenti per materia ai fini della espressione del parere di cui all'articolo 48.
2. Il parere di cui al comma 1 deve essere espresso per iscritto.
3. Alle note di variazione al bilancio presentate dalla Giunta regionale dopo la presentazione del progetto di legge di approvazione del bilancio, nonché alle note di variazione concernenti l'assestamento di bilancio, si applicano le disposizioni di cui ai commi 1 e 2.
4. Le leggi regionali con le quali si approvano la finanziaria, il collegato alla manovra finanziaria, il bilancio preventivo, l'assestamento di bilancio, nonché il conto consuntivo, devono essere approvate con votazione nominale mediante procedimento elettronico.(85)
5. I progetti di legge di cui al presente articolo, con gli allegati e le relazioni, devono essere trasmessi ai consiglieri almeno dieci giorni prima della loro trattazione in Consiglio.
6. Gli emendamenti ai progetti di legge riguardanti il bilancio, le relative variazioni e l'assestamento di bilancio non sono ammessi, sia in commissione sia in aula, ove abbiano l'effetto di diminuire le entrate o di aumentare le spese, salvo che siano di carattere compensativo e rispettino i vincoli all'equilibrio del bilancio discendenti dalla legislazione in vigore.
7. Non sono ammissibili gli emendamenti e gli articoli aggiuntivi concernenti materie estranee all'oggetto proprio della legge di bilancio o che contrastino con i criteri per la determinazione di nuove o maggiori spese o di nuove entrate, come definiti dalla legge.
8. Non è ammessa la presentazione di emendamenti al progetto di legge riguardante l'approvazione del conto consuntivo, e volti a modificare le poste del conto medesimo.
9. Gli emendamenti ai progetti di legge di cui al presente articolo devono essere presentati entro le ore dodici e trenta del giorno non festivo precedente l'inizio della sessione.
10. La presentazione di emendamenti da parte dei soggetti di cui all'articolo 87, comma 3, è ancora ammessa nel corso della sessione purché riguardanti i contenuti di emendamenti già presentati da altri; in tal caso il Presidente concede un adeguato termine per la valutazione degli emendamenti presentati. La presentazione di detti emendamenti non preclude la votazione degli emendamenti di cui al comma 9.
11. Sull'ammissibilità degli emendamenti presentati in aula decide il Presidente dell'Assemblea; sull'ammissibilità di quelli presentati in commissione decide il presidente della commissione stessa.
12. L'elenco degli emendamenti dichiarati inammissibili in Assemblea, con l'indicazione delle relative motivazioni, è distribuito ai consiglieri almeno tre ore prima della trattazione dei relativi progetti di legge. Gli altri emendamenti non inseriti nell'elenco sono ritenuti ammissibili.(86)
Art. 100
(Modalità di trattazione della legge collegata alla manovra finanziaria)
1. Il progetto di legge collegato alla manovra finanziaria é assegnato alla commissione consiliare competente in materia di programmazione e bilancio e, per l'espressione del parere di competenza, alle altre commissioni consiliari.
2. Il Presidente del Consiglio, prima dell'assegnazione, verifica che il progetto di legge non rechi disposizioni estranee al suo oggetto, così come definito dalla legge regionale di contabilità e, se del caso, dispone lo stralcio delle disposizioni ritenute estranee, dandone comunicazione al Presidente della Regione e al Consiglio.
3. Il progetto di legge di cui al presente articolo è esaminato dall'Assemblea nell'apposita sessione di bilancio prima dell'esame e delle votazioni della legge finanziaria e del bilancio.
4. Non sono ammissibili in commissione emendamenti e articoli aggiuntivi che concernono materie estranee all'oggetto del progetto di legge, come definito a norma del comma 2 o che contrastano con i criteri per l'introduzione di nuove o maggiori spese o minori entrate, come definite dalla legge regionale di contabilità.
5. Sono ammissibili in Assemblea solo gli emendamenti che riguardano le materie oggetto degli specifici articoli del progetto di legge licenziato dalla commissione.
6. Sull'ammissibilità degli emendamenti presentati in aula decide il Presidente dell'Assemblea; sull'ammissibilità di quelli presentati in commissione decide il presidente della commissione stessa.
7. L'elenco degli emendamenti dichiarati inammissibili in Assemblea, con l'indicazione delle relative motivazioni, è distribuito ai consiglieri almeno tre ore prima della trattazione del relativo progetto di legge. Gli altri emendamenti non inseriti nell'elenco sono ritenuti ammissibili.(87)
Art. 101
(Procedimento per l'esame del progetto di legge di bilancio)
1. La programmazione e il calendario dei lavori del Consiglio e delle commissioni devono consentire la conclusione dell'esame del progetto di legge del bilancio entro il termine della sessione, e comunque non oltre la scadenza dell'eventuale esercizio provvisorio.
2. La discussione in Assemblea deve concludersi nell'ambito della sessione di bilancio con la votazione finale sulla legge finanziaria e sulla legge di bilancio. A tal fine la discussione in Assemblea è organizzata dal Presidente, sentiti i presidenti dei gruppi e il rappresentante della Giunta regionale, determinando il tempo riservato a ciascun gruppo e alla Giunta. Qualora i gruppi non raggiungano un accordo unanime, all'organizzazione della discussione provvede il Presidente del Consiglio, a norma dell'articolo 23.
Art. 101 bis
(Atti di programmazione pluriennale di rilevanza europea)(88)
1. La Giunta regionale informa il Consiglio regionale in merito agli atti di programmazione pluriennale degli interventi regionali cofinanziati dall'Unione europea e alle eventuali modifiche sostanziali degli stessi.
2. Al fine di consentire al Consiglio regionale di definire indirizzi o manifestare orientamenti in merito agli atti di cui al comma 1, la Giunta regionale trasmette la relativa documentazione al Consiglio regionale almeno trenta giorni prima della loro deliberazione e trasmissione alle competenti istituzioni europee.
CAPO X
ATTUAZIONE DELLA NORMATIVA EUROPEA E PARTECIPAZIONE DELLA REGIONE AL PROCESSO DI FORMAZIONE DEGLI ATTI EUROPEI(89)
Art. 102
(Sessione europea del Consiglio regionale)(90)
1. I lavori del Consiglio regionale concernenti la partecipazione della Regione al processo normativo dell'Unione europea sono organizzati in una apposita sessione annuale.
2. La sessione, da tenersi entro il 31 marzo, comprende la presa d'atto della relazione sullo stato di conformità dell'ordinamento regionale alla normativa europea, l'esame del progetto di legge europea regionale e l'analisi del Programma legislativo della Commissione europea.(91)
3. All'ordine del giorno della sessione non possono essere iscritti altri argomenti.
Art. 103
(Provvedimenti europei)(92)
1. Il Programma legislativo della Commissione europea e il progetto di legge europea sono assegnati alla commissione competente in materia di politiche europee e alle altre commissioni per l'espressione del parere di cui all'articolo 48.(93)
2. Sul Programma legislativo della Commissione europea il Consiglio regionale si esprime con una risoluzione tesa a dettare gli indirizzi di politica europea della Regione. Copia della risoluzione è trasmessa alle Camere.(94)
3. Per l'esame degli atti normativi regionali nei casi di cui all'articolo 39, comma 5, dello Statuto, si applicano le disposizioni dell'articolo 82.
Art. 104
(Partecipazione della Regione alla fase ascendente del processo normativo europeo)(95)
1. Alla commissione competente in materia di politiche europee sono assegnati i progetti e gli atti europei.(96)
2. I progetti e gli atti europei sono altresì assegnati in sede consultiva alle commissioni competenti per materia, che possono esprimere il loro parere alla commissione competente in materia di politiche europee, la quale, tenuto conto degli stessi, può, anche su richiesta delle commissioni consultive, esprimere osservazioni approvando una apposita proposta di risoluzione nei tempi previsti dalla legge.(97)
2 bis. Le risoluzioni riguardanti le osservazioni di cui al comma 2 possono essere trattate con le modalità di cui all'articolo 40.(98)
3. È facoltà della Giunta regionale chiedere alle commissioni il parere sugli atti di cui al comma 1. Il parere deve essere espresso nei termini previsti dalla legge.(99)
4. Il Presidente della Regione trasmette al Presidente del Consiglio una relazione annuale sull'attività svolta dalla Regione nell'ambito della partecipazione alla fase ascendente del processo normativo europeo.(100)
CAPO X bis
RAPPORTI CON IL CONSIGLIO DELLE AUTONOMIE LOCALI(101)
Art. 104 bis
(Riunioni congiunte del Consiglio regionale e del Consiglio delle autonomie locali)(102)
1. Il Consiglio regionale e il Consiglio delle autonomie locali possono riunirsi annualmente in seduta congiunta per l'esame dello stato delle autonomie locali della Regione. La convocazione e l'ordine del giorno della seduta congiunta sono stabiliti dal Presidente del Consiglio, sentiti il Presidente del Consiglio delle autonomie locali e la Conferenza dei presidenti dei gruppi consiliari.
2. La seduta è presieduta dal Presidente del Consiglio regionale ed è regolata dal presente regolamento in quanto applicabile.
CAPO XI
'QUALITÀ DELLA NORMAZIONE E PROCEDIMENTI SPECIALI PER L'APPROVAZIONE DELLE LEGGI DI RIORDINO NORMATIVO, DEI TESTI UNICI COMPILATIVI E DELLA LEGGE DI REVISIONE NORMATIVA E DI SEMPLIFICAZIONE ANNUALE(103)
Art. 105
(Qualità della normazione)
1. L'attività legislativa è esercitata in modo da assicurare la chiarezza degli obiettivi perseguiti, la qualità, la coerenza e l'efficacia delle norme.
2. Nella redazione dei testi normativi si applicano le disposizioni approvate dall'Ufficio di presidenza del Consiglio regionale.
3. I consiglieri regionali, nella stesura dei progetti di legge, possono farsi assistere dalle strutture consiliari a ciò preposte.
4. Le commissioni consiliari possono chiedere alle strutture a ciò preposte pareri formali su progetti di legge e altri affari in esame. La richiesta è trasmessa dal presidente della commissione all'Ufficio di presidenza del Consiglio che dispone in ordine alla trasmissione alle strutture consiliari competenti al fine di garantire l'adempimento nei tempi più brevi e nelle modalità più funzionali, tenendo conto anche della programmazione dei lavori. Il parere reso alla commissione è comunicato all'Ufficio di presidenza.(104)
5. I consiglieri possono rivolgersi direttamente agli uffici per ottenere pareri orali. Per ottenere pareri scritti devono proporre domanda all'Ufficio di presidenza del Consiglio.
Art. 106
(Procedimento di approvazione delle leggi di riordino normativo)
1. Ai sensi dell'articolo 40 dello Statuto il Consiglio regionale può, con una apposita risoluzione, su proposta della commissione competente per materia, incaricare il Presidente della Regione a presentare un progetto di legge di riordino normativo che tenga conto dei principi e delle direttive contenute nella risoluzione medesima.
2. I progetti di legge di riordino normativo, presentati dal Presidente della Regione, sono assegnati dal Presidente del Consiglio regionale alle commissioni competenti per materia. I progetti devono essere accompagnati da una apposita relazione che attesti il rispetto dei principi e dei criteri direttivi stabiliti dal Consiglio regionale.
3. Il Presidente della Regione assicura la partecipazione del proprio rappresentante ai lavori della commissione per illustrare la proposta e, se richiesto dalla commissione, nel corso di tutta la successiva istruttoria.
4. La commissione competente per materia può apportare modifiche al progetto di legge nel rispetto dei criteri di redazione e dei principi direttivi di riordino.
5. Il progetto di legge di riordino, esaminato ed approvato dalla commissione competente articolo per articolo, è trasmesso all'Assemblea con una relazione illustrativa che attesti il rispetto dei principi e dei criteri direttivi stabiliti dal Consiglio regionale e che evidenzi le eventuali disposizioni modificate rispetto al testo originario.
6. Il progetto di legge è approvato dal Consiglio, dopo la discussione generale e le eventuali dichiarazioni di voto, con la sola votazione finale. Non è ammessa la presentazione di emendamenti.
7. Le disposizioni del presente articolo non si applicano ai progetti di legge di modifica delle leggi di riordino, per i quali si utilizzano le procedure ordinarie.
8. Per il progetto di legge di riordino normativo non si applicano le disposizioni relative all'abbinamento di cui all'articolo 36.
Art. 107
(Procedimento di approvazione dei testi unici compilativi)
1. Per il riordino e la semplificazione della normativa regionale mediante testi unici meramente compilativi si applicano le disposizioni previste dalla legislazione regionale vigente e le procedure di cui al presente articolo.
2. Il progetto di legge di testo unico è assegnato dal Presidente del Consiglio regionale alla commissione consiliare competente in materia di affari istituzionali.
3. La commissione esamina il progetto di testo unico e verifica che esso contenga la puntuale individuazione del testo vigente delle norme riguardanti la materia o il settore omogeneo cui è dedicato; qualora ravvisi nel testo disposizioni aventi carattere innovativo rispetto alle disposizioni legislative vigenti, ne dispone lo stralcio ovvero provvede a ripristinare il testo vigente delle norme.
4. In sede di esame da parte della commissione sono ammesse unicamente modifiche finalizzate a salvaguardare il rispetto dei criteri di redazione dei testi unici compilativi previsti dalle disposizioni vigenti.
5. Il progetto di legge di testo unico è esaminato ed approvato dalla commissione articolo per articolo e trasmesso all'Assemblea con una relazione illustrativa che ne evidenzi la conformità ai criteri di redazione dei testi unici compilativi.
6. Il progetto di legge di testo unico è approvato dal Consiglio, dopo la discussione generale e le eventuali dichiarazioni di voto, con la sola votazione finale. Non è ammessa la presentazione di emendamenti.
7. Le disposizioni del presente articolo non si applicano ai progetti di legge di modifica dei testi unici, per i quali si utilizzano le procedure ordinarie.
8. Per il progetto di legge di testo unico non si applicano le disposizioni relative all'abbinamento di cui all'articolo 36.
Art. 107 bis
(Modalità di trattazione della legge di revisione normativa e di semplificazione)(105)
1. Il progetto di legge di revisione normativa e di semplificazione annuale e la relazione annuale sulla semplificazione sono presentati al Consiglio regionale dal Presidente della Regione, sono assegnati dal Presidente del Consiglio regionale alla commissione consiliare competente in materia di affari istituzionali in sede referente, e a tutte le altre commissioni consiliari in sede consultiva, con l’indicazione delle parti di rispettiva competenza.
2. Il Presidente del Consiglio accerta che, prima della presentazione del progetto di legge, sia stata approvata la risoluzione di cui al comma 7; prima dell’assegnazione verifica altresì che il medesimo progetto non rechi disposizioni estranee al suo oggetto, così come definito dalla legge regionale e che non siano presenti disposizioni che operano interventi di revisione organica o complessiva di materia o di settori di legislazione regionale e, se del caso, ne dispone lo stralcio dandone comunicazione al Consiglio regionale e al Presidente della Regione. Per le disposizioni stralciate, assunta la forma di una o più autonome iniziative legislative, si procede secondo le modalità ordinarie di trattazione dei progetti di legge.
3. Le commissioni in sede consultiva esprimono il parere sulle disposizioni del progetto di legge di rispettiva competenza, indicate ai sensi del comma 1, e possono proporre emendamenti, anche di carattere aggiuntivo, nel rispetto di quanto previsto dalla legge regionale.
4. La commissione consiliare competente in materia di affari istituzionali in sede referente esamina il progetto di legge solamente per le parti di propria specifica competenza, indicate ai sensi del comma 1, nel rispetto di quanto previsto dalla legge regionale, recepisce gli eventuali emendamenti proposti, ai sensi del comma 3, dalle altre commissioni consiliari e procede all’approvazione della relazione sul progetto di legge ai sensi dell’articolo 39.
5. Sono ammissibili in Assemblea solo gli emendamenti che riguardano le materie oggetto degli specifici articoli del progetto di legge proposto dalla commissione referente.
6. Sull'ammissibilità degli emendamenti presentati in aula decide il Presidente dell'Assemblea; sull'ammissibilità di quelli presentati nelle commissioni decidono i presidenti delle commissioni stesse. La dichiarazione di inammissibilità di un emendamento deve essere motivata e comunicata ai consiglieri.
7. In merito alla relazione annuale sulla semplificazione, il Consiglio regionale si esprime con una risoluzione volta a dettare gli indirizzi della Regione in materia di semplificazione.
CAPO XII
COMITATO PARITETICO DI CONTROLLO E VALUTAZIONE
Art. 108
(Istituzione e composizione)
1. Entro quarantacinque giorni dalla seduta di insediamento il Consiglio regionale, su proposta dell'Ufficio di presidenza, istituisce il Comitato paritetico di controllo e valutazione, previsto dall'articolo 45 dello Statuto e ne nomina i componenti.
2. Il Comitato è composto da un numero pari di componenti non superiore a otto.
3. La proposta dell'Ufficio di presidenza è formulata in modo da garantire la rappresentanza paritaria della maggioranza e delle minoranze nonché la presenza di entrambi i generi.
4. Non possono far parte del Comitato gli assessori regionali, i sottosegretari, i presidenti di commissione e i consiglieri nominati presso gli enti del sistema regionale.
5. Il Comitato, nella sua prima seduta convocata dal Presidente del Consiglio, elegge il presidente ed il vice presidente in modo da garantire la rappresentanza della maggioranza e delle minoranze, con due votazioni separate a scrutinio segreto. L'elezione avviene a maggioranza assoluta dei componenti. A metà legislatura si procede al rinnovo delle cariche, garantendo l'alternanza tra maggioranza e minoranze.
6. Il presidente convoca il Comitato, formula l'ordine del giorno, presiede le sedute e ne regola i lavori. Il presidente, in caso di assenza, viene sostituito dal vice presidente. Il presidente ed il vice presidente formulano al Comitato proposte per la programmazione dei lavori.
7. Il Comitato si riunisce con la frequenza richiesta dalla propria programmazione e comunque almeno una volta al mese, anche su richiesta di almeno due componenti. Le sedute del Comitato sono valide con la presenza della maggioranza dei componenti.
8. Il Comitato delibera a maggioranza dei presenti ed i componenti esprimono il proprio voto a titolo individuale.
Art. 109
(Finalità e funzioni)
1. Il Comitato di controllo e valutazione opera per consentire l'esercizio della funzione consiliare di controllo sull'attuazione delle leggi e di valutazione degli effetti delle politiche regionali, prevista dall'articolo 14, comma 2, dello Statuto. A tal fine:
a) formula proposte per l'inserimento nei testi legislativi di apposite clausole valutative, propone l'effettuazione di missioni valutative su politiche promosse con leggi regionali, ne esamina gli esiti;
b) esprime pareri alle commissioni in merito alla formulazione delle norme finalizzate al controllo sull'attuazione delle leggi e alla valutazione degli effetti delle politiche regionali contenute nei progetti di legge; a tal fine il Presidente del Consiglio regionale assegna tali progetti di legge al Comitato;
c) verifica il rispetto degli obblighi informativi nei confronti del Consiglio regionale e delle commissioni previsti da clausole valutative e da altre norme contenute nella legislazione regionale; esamina le relazioni ad esse conseguenti, trasmesse al Comitato dal Presidente del Consiglio;
d) assicura ai consiglieri e alle commissioni le informazioni sugli esiti delle attività di controllo e valutazione.
2. Per lo svolgimento delle sue funzioni, il Comitato:
a) promuove iniziative di collaborazione con le commissioni e con la Giunta regionale, in particolare per l'esame delle relazioni di cui al precedente comma 1, lettera c);
b) attiva tutti gli strumenti necessari per ottenere informazioni dai soggetti attuatori delle politiche regionali e dalle rappresentanze degli interessi sociali ed economici;
c) si avvale di un'apposita struttura interna del Consiglio regionale che assicura il supporto amministrativo nonché il supporto tecnico-specialistico per l'analisi dell'attuazione delle leggi e la valutazione degli effetti delle politiche regionali.
3. Gli esiti del controllo e della valutazione sono resi pubblici ed il Comitato ne cura la divulgazione anche tramite il sito internet del Consiglio regionale.
4. Il Comitato presenta annualmente al Consiglio regionale una relazione sulla propria attività, corredata da una proposta di risoluzione in materia di controllo e valutazione. Il Consiglio ne discute in una apposita seduta.(106)
Art. 110
(Clausole valutative)
1. Le clausole valutative sono disposizioni normative che definiscono:
a) le informazioni necessarie a comprendere i processi di attuazione ed i risultati delle politiche regionali;
b) i soggetti preposti alla produzione delle informazioni richieste;
c) le modalità e i tempi previsti per l'elaborazione e la trasmissione delle informazioni;
d) l'eventuale previsione di adeguate risorse finanziarie per lo svolgimento delle attività di controllo e valutazione.
2. Ai sensi dell'articolo 45, comma 2, dello Statuto, il Comitato propone alle commissioni l'inserimento di clausole valutative nei progetti di legge. Nel caso in cui aderisca alla proposta, la commissione esamina nel corso dell'istruttoria la clausola valutativa elaborata dal Comitato. Se la clausola valutativa non viene approvata se ne fa menzione nella relazione di accompagnamento al Consiglio del progetto di legge.
Art. 111
(Missioni valutative)
1. Le missioni valutative sono iniziative volte ad analizzare l'attuazione delle leggi regionali e a valutare gli effetti delle politiche con modalità che garantiscano la terzietà e l'imparzialità dell'analisi.
2. I progetti di missione valutativa sono elaborati dal Comitato per le leggi e gli interventi regionali individuati d'intesa con le commissioni consiliari competenti. Il Comitato sottopone i progetti all'Ufficio di presidenza del Consiglio regionale per l'approvazione.
Art. 111 bis
(Esiti delle attività di controllo e valutazione delle politiche regionali)(107)
1. Il Comitato paritetico di controllo e valutazione esamina gli esiti del controllo sull’attuazione delle leggi regionali e della valutazione delle politiche regionali e formula osservazioni e proposte alle commissioni consiliari competenti per materia e alla Giunta regionale.
2. Le commissioni consiliari esaminano gli esiti del controllo sull’attuazione delle leggi regionali e della valutazione delle politiche regionali unitamente ai documenti inviati in merito dal Comitato paritetico di controllo e valutazione; in esito a tale esame possono proporre relazioni e risoluzioni per la discussione in Assemblea.
3. Su proposta del Comitato paritetico di controllo e valutazione e delle commissioni consiliari, la programmazione di cui all’articolo 23 prevede adeguati tempi da dedicare alla trattazione degli esiti dell’attività di controllo e valutazione.
CAPO XIII
PREROGATIVE DEI CONSIGLIERI REGIONALI - DIRITTO DI ACCESSO AGLI ATTI - ATTIVITÀ DI SINDACATO ISPETTIVO E DI INDIRIZZO - MOZIONE DI SFIDUCIA E MOZIONE DI CENSURA
Art. 112
(Informazione dei consiglieri regionali)
1. Ai sensi dell'articolo 13, comma 5, dello Statuto i consiglieri regionali ottengono direttamente dagli uffici regionali, da istituzioni, enti, aziende o agenzie regionali, dalle società e fondazioni partecipate dalla Regione, informazioni e copia di atti e documenti utili all'esercizio del loro mandato, sui quali sono tenuti al segreto nei casi previsti dalla legge. Tali dati, se disponibili, devono essere forniti anche in formato elettronico e/o in forma elaborata, pur non essendovi l'obbligo per i soggetti di cui al presente comma di effettuare ulteriori elaborazioni.
2. Al fine di rendere effettivi il diritto di informazione e il diritto di accesso ai documenti, la Regione e gli altri soggetti di cui al comma 1 favoriscono l'accesso dei consiglieri tramite banche dati informatizzate.
3. Per le finalità di cui al comma 1 i consiglieri si rivolgono direttamente ai dirigenti responsabili della Giunta regionale e ai rappresentanti legali dei soggetti indicati al comma 1, informandone l'Ufficio di presidenza del Consiglio regionale.
4. Le richieste debbono essere riferite ad oggetti determinati, e le relative notizie, informazioni, atti e documenti sono forniti con l'osservanza dei limiti stabiliti dalla legge.
5. Non sono ammesse richieste generiche relative a intere categorie di documenti, ovvero preordinate ad un controllo generalizzato delle attività.
6. Al consigliere vengono indicati l'ufficio presso cui, per un periodo di almeno quindici giorni, lo stesso può prendere visione ed estrarre copia dei documenti, l'orario durante il quale può avvenire la consultazione ed ogni altra indicazione necessaria per potere esercitare concretamente il diritto di accesso. Se i documenti oggetto della richiesta di accesso sono disponibili in formato elettronico, la consultazione avviene in forma telematica.
7. L'accoglimento della richiesta di accesso a un documento comporta anche la facoltà di accesso agli altri documenti, che sono nello stesso documento richiamati, se appartenenti al medesimo procedimento.
8. L'eventuale differimento, limitazione o rifiuto all'accesso richiesto sono motivati in forma scritta, a cura del dirigente responsabile del procedimento, facendo riferimento specifico alla normativa vigente ed al presente regolamento, alle categorie di documenti esclusi dall'accesso ed alle circostanze di fatto per cui la richiesta non può essere accolta così come è stata proposta.
9. La richiesta di accesso deve essere soddisfatta entro il termine di quindici giorni lavorativi dalla sua presentazione.
10. Nel caso in cui la richiesta del consigliere avvenga in forma scritta e questa sia irregolare o incompleta, il responsabile del procedimento provvede a darne comunicazione entro dieci giorni al consigliere richiedente e all'Ufficio di presidenza del Consiglio regionale con qualsiasi mezzo idoneo a comprovarne la ricezione. In tale caso, il termine del procedimento ricomincia a decorrere dalla presentazione della richiesta corretta.
11. Qualora la richiesta di accesso non sia stata, in tutto o in parte, soddisfatta, il consigliere, fatti salvi gli ordinari mezzi di rimedio previsti dall'ordinamento giuridico, può richiedere l'intervento dell'Ufficio di presidenza del Consiglio il quale, avvalendosi delle competenti strutture del Consiglio regionale, adotta le opportune iniziative per consentire l'acquisizione degli atti.(108)
12. I consiglieri sono tenuti al rispetto delle norme vigenti in tema di protezione dei dati personali e sono responsabili del trattamento dei dati cui accedono in virtù del proprio mandato. Non possono utilizzare i dati stessi per finalità che siano non pertinenti o eccedenti l'esercizio del mandato. Essi sono tenuti alla riservatezza nonché al segreto nei casi previsti dalla legge.
Art. 113
(Interrogazioni)
1. L'interrogazione consiste nella domanda, anche non motivata, per avere informazioni su fatti e questioni che investono la competenza del Presidente della Regione o della Giunta regionale per sapere se gli stessi abbiano preso o intendano prendere provvedimenti su oggetti determinati.
Art. 114
(Presentazione delle interrogazioni)
1. Le interrogazioni sono presentate per iscritto al Presidente del Consiglio, che ne verifica l'ammissibilità ai sensi del comma 2.
2. Il Presidente del Consiglio ha facoltà di negare l'accettazione di interrogazioni che siano formulate con frasi sconvenienti o che riguardino quesiti, fatti o questioni per i quali non siano ravvisabili competenze e responsabilità del Presidente della Regione o della Giunta regionale.
3. Nei casi di cui al comma 2, il Presidente può invitare i presentatori, ove possibile, a riformulare i testi.
4. L'interrogante deve dichiarare se vuole risposta immediata in aula, risposta in commissione o risposta scritta; in difetto, la risposta si intende scritta.
5. Le interrogazioni sono annunciate e distribuite ai consiglieri nella prima seduta utile e inserite nel resoconto integrale della medesima seduta; le risposte orali sono inserite nel resoconto integrale della seduta in cui vengono rese.
Art. 115
(Risposta immediata in aula)
1. Le interrogazioni a risposta immediata consistono in un'unica domanda, formulata in modo chiaro e conciso, su un fatto connotato da particolare urgenza o attualità politica, rientrante nell'ambito delle competenze del Presidente della Regione o della Giunta regionale.(109)
1 bis. Le interrogazioni a risposta immediata possono essere presentate:(110)
a) da cinque consiglieri regionali, anche appartenenti a gruppi consiliari diversi;
b) da tutti i componenti di uno stesso gruppo consiliare, qualora il gruppo sia composto da meno di cinque consiglieri.
Ai soli fini del raggiungimento del numero di firme necessario per la presentazione, ciascun consigliere può sottoscrivere una sola interrogazione.
2. Le interrogazioni a risposta immediata sono discusse all'inizio delle sedute consiliari individuate dalla Conferenza dei presidenti dei gruppi consiliari e comunque almeno una volta al mese.
3. Le interrogazioni a risposta immediata devono essere presentate al Presidente del Consiglio regionale almeno tre giorni lavorativi prima della seduta.(111)
4. Il Presidente del Consiglio, verificata la sussistenza dei requisiti di cui al comma 1, ne trasmette subito copia al Presidente della Regione.
5. Il primo firmatario, o uno dei firmatari successivi, illustra l'interrogazione per non più di due minuti; il Presidente della Regione o il rappresentante della Giunta regionale risponde per non più di quattro minuti; l'interrogante può replicare per non più di due minuti.
6. L'interrogazione si intende ritirata se al momento della risposta nessuno degli interroganti è presente in aula.
7. L'Ufficio di presidenza del Consiglio assicura adeguate forme di pubblicità ai sensi dell'articolo 132, comma 5, alle sedute dedicate allo svolgimento delle interrogazioni di cui al presente articolo.
Art. 116
(Risposta in commissione)
1. In caso di interrogazione con richiesta di risposta in commissione il Presidente del Consiglio trasmette l'atto al presidente della commissione competente dandone comunicazione al Presidente della Regione.
2. Entro venti giorni dalla trasmissione l'interrogazione è iscritta all'ordine del giorno della commissione.
3. Se l'interrogante non fa parte della commissione deve essere avvertito dell'iscrizione della sua interrogazione all'ordine del giorno almeno quarantotto ore prima della data fissata per lo svolgimento.
4. La commissione, esaurito lo svolgimento dell'interrogazione, comunica la risposta al Presidente del Consiglio, che ne dà notizia all'Assemblea e ne dispone la pubblicazione negli atti consiliari unitamente al testo dell'interrogazione.
Art. 117
(Risposta scritta alle interrogazioni)
1. Quando la Giunta regionale dà risposta scritta all'interrogante invia copia della medesima al Presidente del Consiglio che ne dispone la pubblicazione negli atti consiliari.
2. La Giunta ha l'obbligo di rispondere entro venti giorni dall'annuncio dell'interrogazione in aula. Se la risposta non perviene entro il termine, l'interrogazione, su richiesta scritta dell'interrogante, é inserita al primo punto dell'ordine del giorno della prima seduta della commissione competente per il suo svolgimento a norma dell'articolo 116.
Art. 118
(Interpellanze)
1. L'interpellanza consiste nella domanda per conoscere i motivi o gli intendimenti della condotta del Presidente della Regione o della Giunta regionale su questioni che ne investono la competenza.
2. Per la presentazione delle interpellanze si osservano le disposizioni previste dall'articolo 114; l'interpellante deve dichiarare se vuole risposta in aula, in commissione o scritta; in difetto la risposta si intende scritta.
Art. 119
(Risposta orale alle interpellanze)
1. Le interpellanze sono trattate di norma una volta al mese, nella prima parte della seduta, successivamente alla trattazione delle interrogazioni a risposta immediata.
2. Il Presidente del Consiglio, sentite la Giunta regionale e la Conferenza dei presidenti dei gruppi consiliari, iscrive all'ordine del giorno le interpellanze da trattarsi nella seduta, secondo una equilibrata ripartizione tra i presentatori, tenuto conto anche della data di presentazione.
3. Il primo firmatario, o uno dei firmatari successivi, illustra l'interpellanza per non più di cinque minuti; il Presidente della Regione o il rappresentante della Giunta regionale risponde per non più di cinque minuti; l'interpellante può replicare per non più di tre minuti.
4. Il Presidente può disporre che le interpellanze relative al medesimo argomento o relative ad argomenti connessi siano svolte contemporaneamente.
5. Si osservano per le risposte orali in commissione le disposizioni previste dall'articolo 116.
Art. 120
(Risposta scritta alle interpellanze)
1. In caso di interpellanza a risposta scritta, il Presidente della Regione o l'assessore competente ha l'obbligo di rispondere entro venti giorni dall'annuncio dell'interpellanza in aula.
2. Quando la Giunta regionale dà risposta scritta invia copia della medesima al Presidente del Consiglio che ne dispone la pubblicazione negli atti consiliari.
3. Se la risposta non perviene entro il termine previsto, l'interpellanza, su richiesta scritta dell'interpellante, é inserita al primo punto dell'ordine del giorno della prima seduta della commissione competente per il suo svolgimento a norma dell'articolo 116.
Art. 121
(Mozioni)
1. La mozione, intesa a promuovere una deliberazione del Consiglio regionale, consiste in un documento motivato sottoscritto da uno o più consiglieri. Il Presidente del Consiglio può dichiarare inammissibili le mozioni formulate con frasi sconvenienti.
2. Se il presentatore di un'interpellanza non è soddisfatto della risposta data dalla Giunta regionale può presentare sulla stessa una mozione.
Art. 122
(Presentazione e svolgimento delle mozioni)
1. La mozione è presentata al Presidente del Consiglio regionale e annunciata in aula; il testo della mozione è distribuito ai consiglieri e inserito nel resoconto della seduta consiliare in cui viene annunciata.
2. Il Presidente del Consiglio iscrive all’ordine del giorno le mozioni secondo una equilibrata ripartizione tra i gruppi consiliari e tra la maggioranza e le minoranze; di norma le mozioni sono trattate una volta al mese nella seduta dedicata agli atti di indirizzo e di sindacato ispettivo secondo il calendario stabilito dalla Conferenza dei presidenti dei gruppi consiliari.(112)
3. In deroga a quanto disposto dall'articolo 67, comma 3, possono essere trattate ulteriori mozioni il cui contenuto riguardi le mozioni di cui al comma 2, presentate entro le ore dodici e trenta del giorno precedente la seduta da parte dei presidenti dei gruppi consiliari in numero di una per gruppo. In tal caso si svolge un'unica discussione.(113)
4. Il primo firmatario, o uno dei firmatari successivi, illustra la mozione all’aula per non più di sette minuti; nella discussione possono intervenire, per non più di sette minuti ciascuno, un solo consigliere per gruppo, diverso dal consigliere che ha illustrato la mozione, nonché il rappresentante della Giunta regionale; al termine, il consigliere che ha illustrato la mozione può replicare per non più di tre minuti. E’ consentita la dichiarazione di voto da parte di un consigliere per gruppo per non più di tre minuti ciascuno. È sempre possibile la dichiarazione di voto in dissenso dal proprio gruppo, nei limiti di cui all’articolo 75, per non più di tre minuti.(114)
5. Non è consentita la presentazione di ordini del giorno.
6. Nel corso del dibattito il Consiglio, acquisito il consenso di tutti i proponenti, può votare l’invio della mozione alla commissione competente per l’esame in sede deliberante. La commissione trasmette la propria deliberazione al Presidente del Consiglio che ne dà notizia all'Assemblea e ne dispone la pubblicazione negli atti consiliari.(115)
6 bis. Se sul medesimo argomento o su argomenti connessi concorrono più mozioni, il Presidente, sentiti i proponenti, può stabilire che si svolga per tutte un'unica discussione.(116)
Art. 123
(Votazione delle mozioni)
1. Più mozioni, concernenti il medesimo oggetto, devono essere poste in votazione secondo l'ordine di presentazione.
2. Le mozioni possono essere votate per parti separate, a norma dell'articolo 93.
3. Sono ammesse modifiche al testo di una mozione, purché tali da non stravolgerne il significato, con il consenso dei proponenti.(117)
Art. 124
(Mozioni urgenti)(118)
1. Sono urgenti le mozioni relative a fatti sui quali è indifferibile assumere iniziative da parte della Regione o le mozioni di attualità politica, determinata da fatti verificatisi o divenuti noti successivamente alla convocazione della seduta.
2. Possono essere trattate con urgenza, ai sensi dell’articolo 67, commi 4 e 6, le mozioni presentate da almeno otto consiglieri; ai soli fini del raggiungimento del numero di firme necessario per la presentazione, ciascun consigliere può sottoscrivere una sola mozione urgente, escluse le mozioni presentate ai sensi del comma 5.
3. Nelle sedute dedicate allo svolgimento degli atti di sindacato ispettivo e di indirizzo, di cui all’articolo 122, comma 2, possono essere ammesse alla trattazione non più di due mozioni urgenti, una per la maggioranza e una per le minoranze. È sempre fatto salvo quanto previsto al comma 5.
4. Sull’ammissione alla trattazione delle mozioni urgenti decide il Presidente dell’Assemblea, tenuto conto dell’ordine cronologico di presentazione e dei limiti di cui al comma 3. Il Presidente può convocare la Conferenza dei presidenti dei gruppi consiliari, anche su richiesta di un presidente di gruppo, prima di decidere in merito. Se richiesto da almeno dieci consiglieri la decisione sulla trattazione è sottoposta al voto del Consiglio che delibera a maggioranza dei due terzi dei votanti.
5. Qualora la mozione sia sottoscritta dai presidenti di tutti i gruppi consiliari, la mozione è sempre considerata urgente e ammessa alla trattazione; il Presidente dell’Assemblea decide in merito alla sua collocazione nell’ordine dei lavori della seduta anche in deroga a quanto previsto dall’articolo 67, comma 6.
6. Non sono ammissibili mozioni urgenti il cui contenuto riguardi le mozioni iscritte all’ordine del giorno.
Art. 125
(Svolgimento congiunto di mozioni, interpellanze e interrogazioni a risposta immediata)(119)
1. Se sul medesimo argomento o su argomenti connessi concorrono interpellanze, interrogazioni a risposta immediata e mozioni, si svolge per tutte un'unica discussione; intervengono per primi i proponenti delle mozioni e poi i presentatori delle interpellanze e delle interrogazioni a risposta immediata.(120)
Art. 126
(Mozione di sfiducia)
1. La mozione di sfiducia al Presidente della Regione deve essere motivata e sottoscritta da almeno un quinto dei componenti del Consiglio regionale.
2. Il Presidente del Consiglio, verificati i requisiti di ammissibilità, ne dispone l'immediata trasmissione al Presidente della Regione e a tutti i consiglieri.
3. La mozione è iscritta al primo punto dell'ordine del giorno della prima seduta consiliare successiva alla sua presentazione, nel rispetto dei termini di cui all'articolo 26, comma 1, dello Statuto.
4. Il Presidente del Consiglio, sentiti l'Ufficio di presidenza e la Conferenza dei presidenti dei gruppi consiliari, stabilisce le modalità e la durata della discussione e ripartisce il tempo complessivo tra i gruppi consiliari.
5. Non è consentita la votazione per parti separate né la presentazione di emendamenti e di ordini del giorno.
6. La mozione è votata per appello nominale e si intende approvata se si esprime a favore la maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio regionale.
Art. 127
(Mozione di censura)
1. La mozione di censura nei confronti di un assessore deve essere motivata e sottoscritta da almeno un quinto dei componenti del Consiglio regionale.
2. Il Presidente del Consiglio, verificati i requisiti di ammissibilità, ne dispone l'immediata trasmissione al Presidente della Regione, agli assessori per i quali viene proposta la censura, nonché a tutti i consiglieri.
3. La mozione è iscritta al primo punto dell'ordine del giorno della seduta consiliare convocata dal Presidente del Consiglio, nel rispetto dei termini di cui all'articolo 29, comma 2, dello Statuto, e comunque non oltre venti giorni dalla presentazione.
4. Il Presidente del Consiglio, sentiti l'Ufficio di presidenza e la Conferenza dei presidenti dei gruppi consiliari, stabilisce le modalità e la durata della discussione e ripartisce il tempo complessivo tra i gruppi consiliari.
5. Non è consentita la votazione per parti separate né la presentazione di emendamenti e di ordini del giorno.
6. La mozione è votata per appello nominale e si intende approvata se si esprime a favore la maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio regionale.
7. In caso di approvazione della mozione di censura il Presidente della Regione comunica al Consiglio regionale, entro quindici giorni, le proprie determinazioni.
Art. 127 bis
(Esame delle risoluzioni)(121)
1. Le risoluzioni di cui all'articolo 38 sono illustrate dal relatore all'aula per non più di dieci minuti; nella discussione può intervenire un solo consigliere per gruppo per non più di dieci minuti ciascuno, nonché un rappresentante della Giunta regionale; è consentita la dichiarazione di voto da parte di un consigliere per gruppo per non più di cinque minuti ciascuno.
2. Per la presentazione degli emendamenti si applicano le disposizioni di cui all'articolo 87.
Art. 128
(Monitoraggio sugli atti di sindacato ispettivo e di indirizzo e sul diritto di informazione dei consiglieri regionali)
1. L'Ufficio di presidenza del Consiglio regionale, a garanzia e tutela dei diritti dei consiglieri regionali:
a) verifica che le risposte alle interrogazioni e alle interpellanze siano rese nei termini stabiliti dal regolamento e, se ravvisa inadempienze, sollecita la Giunta regionale a fornire le risposte mancanti;
b) verifica, anche in base alle segnalazioni effettuate dai consiglieri a norma dell'articolo 112, comma 11, il rispetto del diritto all'informazione dei consiglieri previsto all'articolo 13, comma 5, dello Statuto e, se ravvisa inadempienze, ne dà notizia all'assessore regionale competente.
2. L'Ufficio di presidenza cura la raccolta delle mozioni, degli ordini del giorno e delle risoluzioni approvate dal Consiglio.
3. Ferme restando le iniziative promosse da ciascuna commissione consiliare a norma dell'articolo 51, comma 2, l'Ufficio di presidenza verifica periodicamente lo stato di attuazione, da parte della Giunta regionale, degli adempimenti previsti dalle deliberazioni consiliari di cui al comma 2.
4. Il Presidente del Consiglio relaziona all'Assemblea in ordine alle iniziative adottate dall'Ufficio di presidenza a norma del presente articolo.
Art. 128 bis
(Contenzioso costituzionale. Informazione e seguiti)(122)
1. Il Presidente della Regione informa il Presidente del Consiglio regionale:
a) degli atti di promovimento, da parte della Giunta regionale, dei giudizi di legittimità costituzionale contro una legge o un atto avente forza di legge dello Stato o di altre Regioni;
b) degli atti di promovimento, da parte del Governo o di altre Regioni, dei giudizi di legittimità costituzionale contro una legge della Regione Lombardia;
c) degli atti che sollevano un conflitto di attribuzione promossi dalla Giunta regionale o aventi ad oggetto atti della Regione Lombardia.
2. Se è stata dichiarata, a norma dell'articolo 136 della Costituzione, l'illegittimità costituzionale di una norma di legge regionale, il Presidente del Consiglio regionale comunica all'Assemblea la decisione della Corte costituzionale e trasmette la relativa sentenza alla commissione consiliare competente.
CAPO XIII bis
INDIRIZZO E CONTROLLO SULL'ATTIVITA' NEGOZIALE INTERNAZIONALE E INTERNA DELLA REGIONE(123)
Art. 128 ter
(Procedure di indirizzo e controllo sull'attività internazionale e interna della Regione)(124)
1. Il Presidente della Regione informa il Consiglio regionale sui progetti di accordo con altri Stati o di intesa con enti territoriali interni ad altri Stati, nonché sui progetti di accordo o intesa con altre Regioni con cadenza almeno annuale e, comunque, prima della comunicazione agli organi governativi o della adozione del provvedimento definitivo della Giunta regionale con cui si autorizza la sottoscrizione dell'accordo o dell'intesa.
2. I progetti di legge di ratifica degli accordi o intese sottoscritti dal Presidente della Regione sono assegnati alla commissione consiliare competente.
3. Il Presidente della Regione informa con cadenza almeno annuale il Consiglio regionale degli accordi e delle intese raggiunti con altri Stati o enti territoriali interni ad altri Stati, degli accordi o intese raggiunti con altre Regioni non soggetti a ratifica. Le informazioni e i documenti sono trasmessi dal Presidente del Consiglio regionale a tutti i consiglieri.
CAPO XIV
NOMINE E DESIGNAZIONI
Art. 129
(Designazioni e nomine ai sensi dell'articolo 14, comma 3, lettera p), dello Statuto)
1. Le designazioni e le nomine previste dall'articolo 14, comma 3, lettera p), dello Statuto, avvengono a scrutinio segreto, tenuto conto dell'articolo 11 dello Statuto.
2. Salvo quanto diversamente disposto dalla legge, si applicano le disposizioni di cui ai commi 3 e 4.
3. Nei casi in cui il Consiglio regionale debba procedere alla designazione o alla nomina di non più di due persone sono eletti i candidati che al primo scrutinio ottengono il maggior numero di voti. Qualora più candidati abbiano conseguito uguale numero di voti, si procede al ballottaggio fra essi; persistendo la parità di voti è eletto il più anziano di età.
4. Nei casi in cui il Consiglio debba procedere alla designazione o alla nomina di più di due persone e la legge preveda una riserva dei posti a favore delle minoranze, ciascun consigliere vota per non più dei due terzi dei candidati da eleggere; le schede di votazione sono predisposte in modo da evidenziare il limite di voto. I candidati delle minoranze risultano eletti nell'ordine dei voti riportati fino a raggiungere la riserva dei posti. Fatto salvo quanto disposto sulla riserva dei posti a favore delle minoranze, risultano eletti i candidati che al primo scrutinio ottengono il maggior numero di voti; in caso di parità si applicano le disposizioni previste dal comma 3.
4 bis. Fermo quanto previsto al comma 4, nei casi in cui la legge prevede per la designazione o nomina una riserva di posti garantita al genere meno rappresentato, risultano eletti i candidati, di genere diverso dai primi eletti, nell'ordine dei voti riportati fino a raggiungere la riserva dei posti.(125)
Art. 130
(Nomine e designazione dei rappresentanti della minoranza ai sensi dell'articolo 28, comma 1, lettera h), dello Statuto)
1. I rappresentanti della minoranza da nominare o designare da parte della Giunta regionale in enti, aziende, agenzie e altri soggetti dipendenti dalla Regione o a partecipazione regionale ai sensi dell'articolo 28, comma 1, lettera h), dello Statuto, nell'ambito delle candidature pervenute ai sensi della normativa vigente in materia, sono scelti dai presidenti dei gruppi consiliari di minoranza, a seguito di apposita conferenza dei presidenti medesimi.
2. La decisione in ordine alle scelte effettuate deve essere comunicata in forma scritta, almeno cinque giorni prima della scadenza del termine entro il quale la Giunta regionale deve provvedere alla nomina, al Presidente del Consiglio regionale che ne dà immediata comunicazione alla Giunta.
Art. 130 bis
(Conferenza dei presidenti dei gruppi di minoranza)(126)
1. Le funzioni di presidente della conferenza dei gruppi consiliari di minoranza sono svolte dai componenti con rotazione annuale; il presidente di turno coordina e dirige la conferenza e mantiene i rapporti con il Presidente del Consiglio regionale.
2. Quando sia necessario procedere alla designazione dei rappresentanti della minoranza ai sensi dell'articolo 28, comma 1, lettera h), dello Statuto, il Presidente del Consiglio regionale informa il presidente di turno della conferenza e lo invita a convocare la conferenza, indicando i termini entro i quali adottare le decisioni.
3. Il presidente di turno convoca la conferenza, la presiede e comunica le decisioni adottate al Presidente del Consiglio.
4. Le sedute della conferenza sono valide con la presenza della maggioranza dei componenti.
5. Ciascun componente della conferenza esprime un numero di voti pari a quello del gruppo di appartenenza.
6. Le decisioni sono assunte all'unanimità dei presenti fino alla terza votazione. Dalla quarta votazione le decisioni sono prese a maggioranza qualificata dei due terzi degli aventi diritto. Il presidente di turno dà comunicazione scritta al Presidente del Consiglio della decisione, che trasmette al Presidente della Regione il nominativo del candidato indicato dalle minoranze. Qualora non si formi una deliberazione, il presidente di turno comunica al Presidente del Consiglio una lista di nomi da trasmettere al Presidente della Regione, il quale sceglie tra i candidati indicati.
CAPO XV
INFORMAZIONE SULL'ATTIVITÀ DEL CONSIGLIO REGIONALE
Art. 131
(Utilizzo delle tecnologie informatiche e telematiche)
1. Per tutte le attività istituzionali previste dal presente regolamento e, in particolare, per le comunicazioni, le convocazioni, le consultazioni pubbliche, l'invio di informazioni e documenti, la trasmissione di emendamenti ed articoli aggiuntivi, nonché di atti di sindacato ispettivo e di indirizzo, possono essere utilizzate tecnologie informatiche e telematiche che garantiscano la provenienza e l'integrità dei testi e, laddove necessario, la data e l'orario di trasmissione degli stessi. A tal fine, possono anche essere utilizzate reti telematiche dedicate, ad accesso riservato, mediante sistemi di identificazione.
2. A ciascun consigliere regionale viene assegnato un indirizzo di posta elettronica istituzionale per la ricezione delle comunicazioni relative alle attività del Consiglio e delle commissioni.
3. Con provvedimento dell'Ufficio di presidenza del Consiglio sono specificate le modalità di utilizzo degli strumenti di cui al presente articolo.
Art. 132
(Pubblicità dei lavori e degli atti consiliari)
1. L'Ufficio di presidenza del Consiglio regionale assicura la tempestiva informazione, la conoscenza e la trasparenza delle attività e degli atti consiliari, promuovendo l'utilizzo delle più moderne tecnologie della informazione e della comunicazione.
2. Tutti gli atti consiliari, che a norma di legge devono essere pubblicati sul Bollettino ufficiale della Regione, sono pubblicati anche sul sito internet del Consiglio regionale, in forma integrale o per estratto, al fine di garantirne una maggiore diffusione e facilitarne la consultazione.
3. Sono inoltre pubblicati sul sito internet del Consiglio, secondo le modalità stabilite dall'Ufficio di presidenza:
a) il bilancio ed il conto consuntivo del Consiglio regionale;
b) le iniziative legislative e amministrative oggetto di esame da parte delle commissioni e dell'Assemblea e il loro iter;
c) gli atti di sindacato ispettivo e di indirizzo e il loro esito;
d) i verbali e i resoconti integrali, laddove previsti, dell'Assemblea e degli organi collegiali;
e) i voti espressi per appello nominale in Assemblea;
f) i dati statistici sulle attività delle commissioni, dei comitati, delle giunte e dell'Assemblea;
h) una tabella riepilogativa delle presenze di ogni consigliere regionale alle sedute dell'Assemblea, delle commissioni e degli altri organi consiliari di cui è componente.(128)
4. Di norma, le sedute dell'Assemblea e delle commissioni sono trasmesse in diretta sul sito del Consiglio regionale, salvo diversa disposizione dell'Ufficio di presidenza del Consiglio o della commissione.(129)
4 bis. Le sedute di altri organismi possono essere trasmesse in diretta sul sito del Consiglio regionale previa decisione del proprio ufficio di presidenza.(130)
5. Di norma, le audizioni e le consultazioni delle commissioni sono trasmesse in diretta sul sito del Consiglio regionale, salvo diversa disposizione dell'ufficio di presidenza della commissione. Il presidente della commissione, prima dell'audizione o della consultazione, informa gli interessati della trasmissione in diretta dei lavori e, per i soggetti diversi da quelli previsti dagli articoli 32 e 45, nonché per il personale regionale, provvede ad acquisirne il consenso.(131)
6. Non sono consentite altre forme di pubblicità dei lavori diverse da quelle previste dal presente articolo.(132)
7. L'Ufficio di presidenza del Consiglio può prevedere forme ulteriori di pubblicizzazione dei lavori e adotta le opportune iniziative atte a garantire che, nell'utilizzo degli strumenti di comunicazione istituzionale, siano assicurati spazi e tempi adeguati di intervento a favore delle minoranze consiliari.(133)
CAPO XVI
DISPOSIZIONI FINALI
Art. 133
(Effetti della conclusione della legislatura)
1. Tutti i progetti di legge e gli altri atti il cui iter non si è perfezionato con la definitiva approvazione consiliare decadono alla conclusione della legislatura.
2. Decadono, inoltre, le petizioni presentate ai sensi dell'articolo 50, comma 4, dello Statuto, nonché gli atti di indirizzo e di sindacato ispettivo di cui al Capo XIII pendenti e depositati presso gli uffici del Consiglio regionale.
3. I progetti di legge di iniziativa popolare decadono qualora entro la legislatura successiva a quella in cui sono stati presentati non si sia perfezionato il relativo iter di approvazione.
Art. 133 bis
(Adempimenti urgenti ed indifferibili in caso di scioglimento anticipato del Consiglio regionale)(134)
1. In caso di scioglimento anticipato per ogni caso diverso da quello dell'articolo 126, primo comma, della Costituzione, le attività del Consiglio regionale ammesse devono rientrare nella categoria degli adempimenti e rispettare contemporaneamente i requisiti di urgenza e indifferibilità, la cui sussistenza deve essere valutata in sede di programmazione dei lavori consiliari ai sensi dell'articolo 23 ed emergere dall'istruttoria degli atti.
2. Rientrano nella categoria degli atti ammessi alla trattazione e approvazione i progetti di legge concernenti la finanziaria e il bilancio di previsione, nonché gli atti individuati al comma 3.
3. Presentano i requisiti dell'urgenza e dell'indifferibilità:
a) gli adempimenti derivanti da norme o trattati internazionali e dalla normativa dell'Unione europea il cui mancato rispetto espongono lo Stato italiano e la Regione a procedure d'infrazione;
b) gli adempimenti imposti da norme di carattere costituzionale;
c) gli adempimenti previsti dalla normativa statale la cui mancata adozione entro un determinato termine comporta l'applicazione di sanzioni a carico della Regione;
d) gli atti di nomina, previsti dalla legge in capo al Consiglio regionale, degli organi la cui decadenza si verifica nel periodo di depotenziamento, in considerazione delle conseguenze che la mancata nomina potrebbe comportare ai fini del funzionamento degli enti dipendenti o partecipati dalla Regione;
e) gli adempimenti connessi alle disposizioni di legge concernenti la convalida, la sospensione e la decadenza dalla carica dei consiglieri regionali;
f) ulteriori adempimenti che presentino inequivocabilmente i requisiti prescritti dal comma 1.
4. Fatti salvi i procedimenti relativi ad atti urgenti e indifferibili, cessa ogni funzione istruttoria, referente, redigente o consultiva delle commissioni consiliari connessa agli altri procedimenti legislativi o amministrativi pendenti. L'attività consultiva prevista dagli articoli 46, 47 e 50 prosegue per i soli atti che la Giunta regionale ha ritenuto rientranti, dandone motivazione, nelle ipotesi previste dall'articolo 30, comma 1, lett. b), dello Statuto . L'attività delle commissioni di inchiesta è interrotta.
5. L'Ufficio di presidenza del Consiglio regionale continua a esercitare, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, le proprie funzioni fino alla prima seduta del nuovo Consiglio regionale nei limiti degli atti necessari ad assicurare la funzionalità del Consiglio, a garantire l'autonomia finanziaria e la transizione alla nuova legislatura.
6. La Giunta delle elezioni continua a esercitare i propri compiti.
7. La Giunta per il regolamento può essere convocata per l'esame delle questioni di interpretazione del regolamento ad essa sottoposte dal Presidente del Consiglio regionale ai sensi dell'articolo 13, comma 3, lettera a), nonché per altri adempimenti che dovessero risultare urgenti e indifferibili.
8. Il Comitato paritetico di controllo e valutazione può proseguire l'attività ordinaria già programmata, con il limite connesso alla programmazione dei lavori consiliari e al principio della neutralità degli atti e dei comportamenti da porre in essere nel periodo considerato.
9. L'iniziativa dei consiglieri regionali è ammessa unicamente con riferimento agli atti di cui ai commi da 1 a 3 e nel rispetto delle previsioni statutarie relative a iniziative riservate; le attività di indirizzo politico e di sindacato ispettivo non sono ammesse. Il diritto di informazione di cui all'articolo 112è ammesso solo se connesso all'esercizio delle funzioni consiliari esercitabili nel periodo di depotenziamento.
Art. 134
(Entrata in vigore e disposizioni transitorie)
1. Il presente regolamento è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione ed entra in vigore il 1° settembre 2009.
2. È fatta salva a tutti gli effetti, sino al termine della legislatura in corso, l'esistenza dei gruppi consiliari costituitisi prima dell'entrata in vigore del presente regolamento ed operanti secondo le norme regolamentari preesistenti.
3. Sono abrogate le deliberazioni del Consiglio regionale:
- 10 ottobre 1984, n. III/1727 (BURL 5 dicembre 1984, n. 49, 1° S.S.);(135)
- 5 dicembre 1991, n. V/378 (BURL 31 gennaio 1992, n. 5, 3° S.S.);(136)
- 19 maggio 1999, n. VI/1257 (BURL 14 giugno 1999, n. 24, Se.O.);(137)
- 28 febbraio 2006, n. VIII/133 (BURL 14 marzo 2006, n. 11, Se.O.) (138).
NOTE:
1. Deliberazione del Consiglio regionale. Torna al richiamo nota
2. Il comma è stato aggiunto dall'art. 1, comma 1 del regolamento interno approvato con dcr 21 ottobre 2014, n. X/494. Torna al richiamo nota
3. Il comma è stato sostituito dall'art. 2, comma 1 del regolamento interno approvato con dcr 21 ottobre 2014, n. X/494. Torna al richiamo nota
4. Il comma è stato modificato dall'art. 1, comma 1 del regolamento interno approvato con dcr 18 luglio 2017, n. X/1565. Torna al richiamo nota
5. Il comma è stato modificato dall'art. 3, comma 1, lett. a) del regolamento interno approvato con dcr 21 ottobre 2014, n. X/494. Torna al richiamo nota
6. Il comma è stato aggiunto dall'art. 3, comma 1, lett. b) del regolamento interno approvato con dcr 21 ottobre 2014, n. X/494. Torna al richiamo nota
7. Il comma è stato modificato dall'art. 4, comma 1, lett. a) del regolamento interno approvato con dcr 21 ottobre 2014, n. X/494. Torna al richiamo nota
8. Il comma è stato modificato dall'art. 4, comma 1, lett. b) del regolamento interno approvato con dcr 21 ottobre 2014, n. X/494. Torna al richiamo nota
9. L'articolo è stato aggiunto dall'art. 5, comma 1 del regolamento interno approvato con dcr 21 ottobre 2014, n. X/494. Torna al richiamo nota
10. Il comma è stato modificato dall'art. 6, comma 1, lett. a) del regolamento interno approvato con dcr 21 ottobre 2014, n. X/494. Torna al richiamo nota
11. Il comma è stato aggiunto dall'art. 6, comma 1, lett. b) del regolamento interno approvato con dcr 21 ottobre 2014, n. X/494. Torna al richiamo nota
12. Il comma è stato sostituito dall'art. 6, comma 1, lett. c) del regolamento interno approvato con dcr 21 ottobre 2014, n. X/494. Torna al richiamo nota
13. Il comma è stato sostituito dall'art. 6, comma 1, lett. d) del regolamento interno approvato con dcr 21 ottobre 2014, n. X/494. Torna al richiamo nota
14. Il comma è stato aggiunto dall'art. 6, comma 1, lett. e) del regolamento interno approvato con dcr 21 ottobre 2014, n. X/494. Torna al richiamo nota
15. Il comma è stato sostituito dall'art. 7, comma 1, lett. a) del regolamento interno approvato con dcr 21 ottobre 2014, n. X/494. Torna al richiamo nota
16. Il comma è stato abrogato dall'art. 7, comma 1, lett. b) del regolamento interno approvato con dcr 21 ottobre 2014, n. X/494. Torna al richiamo nota
17. Il comma è stato modificato dall'art. 7, comma 1, lett. c) del regolamento interno approvato con dcr 21 ottobre 2014, n. X/494. Torna al richiamo nota
18. Il comma è stato modificato dall'art. 8, comma 1, lett. a) del regolamento interno approvato con dcr 21 ottobre 2014, n. X/494. Torna al richiamo nota
19. Il comma è stato aggiunto dall'art. 8, comma 1, lett. b) del regolamento interno approvato con dcr 21 ottobre 2014, n. X/494. Torna al richiamo nota
20. L'articolo è stato aggiunto dall'art. 9, comma 1 del regolamento interno approvato con dcr 21 ottobre 2014, n. X/494. Torna al richiamo nota
21. Il comma è stato modificato dall'art. 10, comma 1, lett. a) del regolamento interno approvato con dcr 21 ottobre 2014, n. X/494. Torna al richiamo nota
22. Il comma è stato sostituito dall'art. 10, comma 1, lett. b) del regolamento interno approvato con dcr 21 ottobre 2014, n. X/494. Torna al richiamo nota
23. Il comma è stato aggiunto dall'art. 10, comma 1, lett. c) del regolamento interno approvato con dcr 21 ottobre 2014, n. X/494. Torna al richiamo nota
24. Il comma è stato sostituito dall'art. 10, comma 1, lett. d) del regolamento interno approvato con dcr 21 ottobre 2014, n. X/494. Torna al richiamo nota
25. La lettera è stata aggiunta dall'art. 11, comma 1 del regolamento interno approvato con dcr 21 ottobre 2014, n. X/494. Torna al richiamo nota
26. Il comma è stato modificato dall'art. 12, comma 1, lett. a) del regolamento interno approvato con dcr 21 ottobre 2014, n. X/494. Torna al richiamo nota
27. Il comma è stato modificato dall'art. 12, comma 1, lett. b) del regolamento interno approvato con dcr 21 ottobre 2014, n. X/494. Torna al richiamo nota
28. Il comma è stato modificato dall'art. 12, comma 1, lett. c) del regolamento interno approvato con dcr 21 ottobre 2014, n. X/494. Torna al richiamo nota
29. Il comma è stato sostituito dall'art. 12, comma 1, lett. d) del regolamento interno approvato con dcr 21 ottobre 2014, n. X/494. Torna al richiamo nota
30. Il comma è stato aggiunto dall'art. 12, comma 1, lett. e) del regolamento interno approvato con dcr 21 ottobre 2014, n. X/494. Torna al richiamo nota
31. La lettera è stata modificata dall'art. 2, comma 1 del regolamento interno approvato con dcr 18 luglio 2017, n. X/1565. Torna al richiamo nota
32. La lettera è stata aggiunta dall'art. 13, comma 1 del regolamento interno approvato con dcr 21 ottobre 2014, n. X/494 e successivamente modificata dall'art. 2, comma 1 del regolamento interno Torna al richiamo nota
33. Il comma è stato modificato dall'art. 14, comma 1 del regolamento interno approvato con dcr 21 ottobre 2014, n. X/494. Torna al richiamo nota
34. Il comma è stato modificato dall'art. 15, comma 1 del regolamento interno approvato con dcr 21 ottobre 2014, n. X/494. Torna al richiamo nota
35. La lettera è stata sostituita dall'art. 3, comma 1 del regolamento interno approvato con dcr 18 luglio 2017, n. X/1565. Torna al richiamo nota
36. Il comma è stato modificato dall'art. 4, comma 1 del regolamento interno approvato con dcr 18 luglio 2017, n. X/1565. Torna al richiamo nota
37. Il comma è stato sostituito dall'art. 16, comma 1, lett. a) del regolamento interno approvato con dcr 21 ottobre 2014, n. X/494. Torna al richiamo nota
38. Il comma è stato aggiunto dall'art. 16, comma 1, lett. b) del regolamento interno approvato con dcr 21 ottobre 2014, n. X/494. Torna al richiamo nota
39. L'articolo è stato sostituito dall'art. 5, comma 1 del regolamento interno approvato con dcr 18 luglio 2017, n. X/1565. Torna al richiamo nota
40. Il comma è stato sostituito dall'art. 17, comma 1, lett. a) del regolamento interno approvato con dcr 21 ottobre 2014, n. X/494. Torna al richiamo nota
41. Il comma è stato aggiunto dall'art. 17, comma 1, lett. b) del regolamento interno approvato con dcr 21 ottobre 2014, n. X/494. Torna al richiamo nota
42. L'articolo è stato aggiunto dall'art. 18, comma 1 del regolamento interno approvato con dcr 21 ottobre 2014, n. X/494. Torna al richiamo nota
43. L'articolo è stato aggiunto dall'art. 6, comma 1 del regolamento interno approvato con dcr 18 luglio 2017, n. X/1565. Torna al richiamo nota
44. L'articolo è stato sostituito dall'art. 19, comma 1 del regolamento interno approvato con dcr 21 ottobre 2014, n. X/494. Torna al richiamo nota
45. Il comma è stato sostituito dall'art. 7, comma 1, lett. a) del regolamento interno approvato con dcr 18 luglio 2017, n. X/1565. Torna al richiamo nota
46. Il comma è stato modificato dall'art. 7, comma 1, lett. b) del regolamento interno approvato con dcr 18 luglio 2017, n. X/1565. Torna al richiamo nota
47. Il comma è stato aggiunto dall'art. 20, comma 1 del regolamento interno approvato con dcr 21 ottobre 2014, n. X/494. Torna al richiamo nota
48. L'articolo è stato aggiunto dall'art. 21, comma 1 del regolamento interno approvato con dcr 21 ottobre 2014, n. X/494. Torna al richiamo nota
49. Il comma è stato modificato dall'art. 8, comma 1 del regolamento interno approvato con dcr 18 luglio 2017, n. X/1565. Torna al richiamo nota
50. Il comma è stato modificato dall'art. 22, comma 1 del regolamento interno approvato con dcr 21 ottobre 2014, n. X/494. Torna al richiamo nota
51. Il comma è stato modificato dall'art. 1, comma 1, lett. a) del regolamento interno Torna al richiamo nota
52. Il comma è stato aggiunto dall'art. 1, comma 1, lett. b) del regolamento interno Torna al richiamo nota
53. Il comma è stato modificato dall'art. 23, comma 1 del regolamento interno approvato con dcr 21 ottobre 2014, n. X/494. Torna al richiamo nota
54. Il comma è stato modificato dall'art. 24, comma 1 del regolamento interno approvato con dcr 21 ottobre 2014, n. X/494. Torna al richiamo nota
55. Il comma è stato aggiunto dall'art. 25, comma 1 del regolamento interno approvato con dcr 21 ottobre 2014, n. X/494. Torna al richiamo nota
56. Il comma è stato modificato dall'art. 26, comma 1, lett. a) del regolamento interno approvato con dcr 21 ottobre 2014, n. X/494 e successivamente dall'art. 9, comma 1 del regolamento interno approvato con dcr 18 luglio 2017, n. X/1565. Torna al richiamo nota
57. Il comma è stato aggiunto dall'art. 26, comma 1, lett. b) del regolamento interno approvato con dcr 21 ottobre 2014, n. X/494. Torna al richiamo nota
58. Il comma è stato sostituito dall'art. 10, comma 1, lett. a) del regolamento interno approvato con dcr 18 luglio 2017, n. X/1565. Torna al richiamo nota
59. Il comma è stato aggiunto dall'art. 10, comma 1, lett. b) del regolamento interno approvato con dcr 18 luglio 2017, n. X/1565. Torna al richiamo nota
60. Il comma è stato aggiunto dall'art. 10, comma 1, lett. c) del regolamento interno approvato con dcr 18 luglio 2017, n. X/1565. Torna al richiamo nota
61. La rubrica è stata modificata dall'art. 11, comma 1, lett. a) del regolamento interno approvato con dcr 18 luglio 2017, n. X/1565. Torna al richiamo nota
62. Il comma è stato sostituito dall'art. 11, comma 1, lett. b) del regolamento interno approvato con dcr 18 luglio 2017, n. X/1565. Torna al richiamo nota
63. Il comma è stato abrogato dall'art. 11, comma 1, lett. c) del regolamento interno approvato con dcr 18 luglio 2017, n. X/1565. Torna al richiamo nota
64. Il comma è stato modificato dall'art. 11, comma 1, lett. d) del regolamento interno approvato con dcr 18 luglio 2017, n. X/1565. Torna al richiamo nota
65. Il comma è stato abrogato dall'art. 12, comma 1, lett. a) del regolamento interno approvato con dcr 18 luglio 2017, n. X/1565. Torna al richiamo nota
66. La lettera è stata aggiunta dall'art. 27, comma 1, lett. a) del regolamento interno approvato con dcr 21 ottobre 2014, n. X/494. Torna al richiamo nota
67. La lettera è stata aggiunta dall'art. 27, comma 1, lett. b) del regolamento interno approvato con dcr 21 ottobre 2014, n. X/494. Torna al richiamo nota
68. Il comma è stato sostituito dall'art. 28, comma 1, lett. a) del regolamento interno approvato con dcr 21 ottobre 2014, n. X/494. Torna al richiamo nota
69. Il comma è stato sostituito dall'art. 28, comma 1, lett. b) del regolamento interno approvato con dcr 21 ottobre 2014, n. X/494. Torna al richiamo nota
70. Il comma è stato aggiunto dall'art. 28, comma 1, lett. c) del regolamento interno approvato con dcr 21 ottobre 2014, n. X/494. Torna al richiamo nota
71. Il comma è stato sostituito dall'art. 29, comma 1, lett. a) del regolamento interno approvato con dcr 21 ottobre 2014, n. X/494. Torna al richiamo nota
72. Il comma è stato abrogato dall'art. 29, comma 1, lett. b) del regolamento interno approvato con dcr 21 ottobre 2014, n. X/494. Torna al richiamo nota
73. Il comma è stato aggiunto dall'art. 29, comma 1, lett. c) del regolamento interno approvato con dcr 21 ottobre 2014, n. X/494. Torna al richiamo nota
74. Il comma è stato aggiunto dall'art. 29, comma 1, lett. d) del regolamento interno approvato con dcr 21 ottobre 2014, n. X/494. Torna al richiamo nota
75. Il comma è stato sostituito dall'art. 30, comma 1, lett. a) del regolamento interno approvato con dcr 21 ottobre 2014, n. X/494. Torna al richiamo nota
76. Il comma è stato sostituito dall'art. 30, comma 1, lett. b) del regolamento interno approvato con dcr 21 ottobre 2014, n. X/494. Torna al richiamo nota
77. Il comma è stato modificato dall'art. 13, comma 1, lett. a) del regolamento interno approvato con dcr 18 luglio 2017, n. X/1565. Torna al richiamo nota
78. La lettera è stata sostituita dall'art. 13, comma 1, lett. b) del regolamento interno approvato con dcr 18 luglio 2017, n. X/1565. Torna al richiamo nota
79. La lettera è stata aggiunta dall'art. 13, comma 1, lett. c) del regolamento interno approvato con dcr 18 luglio 2017, n. X/1565. Torna al richiamo nota
80. Il comma è stato aggiunto dall'art. 31, comma 1 del regolamento interno approvato con dcr 21 ottobre 2014, n. X/494. Torna al richiamo nota
81. Il comma è stato aggiunto dall'art. 32, comma 1 del regolamento interno approvato con dcr 21 ottobre 2014, n. X/494 e successivamente sostituito dall'art. 14, comma 1 del regolamento interno approvato con dcr 18 luglio 2017, n. X/1565. Torna al richiamo nota
82. Il comma è stato modificato dall'art. 15, comma 1, lett. a) del regolamento interno approvato con dcr 18 luglio 2017, n. X/1565. Torna al richiamo nota
83. Il comma è stato aggiunto dall'art. 15, comma 1, lett. b) del regolamento interno approvato con dcr 18 luglio 2017, n. X/1565. Torna al richiamo nota
84. Il comma è stato aggiunto dall'art. 33, comma 1 del regolamento interno approvato con dcr 21 ottobre 2014, n. X/494. Torna al richiamo nota
85. Il comma è stato modificato dall'art. 34, comma 1, lett. a) del regolamento interno approvato con dcr 21 ottobre 2014, n. X/494. Torna al richiamo nota
86. Il comma è stato modificato dall'art. 34, comma 1, lett. b) del regolamento interno approvato con dcr 21 ottobre 2014, n. X/494. Torna al richiamo nota
87. Il comma è stato modificato dall'art. 35, comma 1 del regolamento interno approvato con dcr 21 ottobre 2014, n. X/494. Torna al richiamo nota
88. L'articolo è stato aggiunto dall'art. 36, comma 1 del regolamento interno approvato con dcr 21 ottobre 2014, n. X/494. Torna al richiamo nota
89. La rubrica è stata sostituita dall'art. 37, comma 1 del regolamento interno approvato con dcr 21 ottobre 2014, n. X/494. Torna al richiamo nota
90. La rubrica è stata modificata dall'art. 38, comma 1 del regolamento interno approvato con dcr 21 ottobre 2014, n. X/494. Torna al richiamo nota
91. Il comma è stato modificato dall'art. 38, comma 1 del regolamento interno approvato con dcr 21 ottobre 2014, n. X/494. Torna al richiamo nota
92. La rubrica è stata modificata dall'art. 39, comma 1, lett. a) del regolamento interno approvato con dcr 21 ottobre 2014, n. X/494. Torna al richiamo nota
93. Il comma è stato modificato dall'art. 39, comma 1, lett. b) del regolamento interno approvato con dcr 21 ottobre 2014, n. X/494. Torna al richiamo nota
94. Il comma è stato modificato dall'art. 39, comma 1, lett. c) del regolamento interno approvato con dcr 21 ottobre 2014, n. X/494. Torna al richiamo nota
95. La rubrica è stata modificata dall'art. 40, comma 1, lett. a) del regolamento interno approvato con dcr 21 ottobre 2014, n. X/494. Torna al richiamo nota
96. Il comma è stato sostituito dall'art. 40, comma 1, lett. b) del regolamento interno approvato con dcr 21 ottobre 2014, n. X/494. Torna al richiamo nota
97. Il comma è stato modificato dall'art. 40, comma 1, lett. c) del regolamento interno approvato con dcr 21 ottobre 2014, n. X/494. Torna al richiamo nota
98. Il comma è stato aggiunto dall'art. 40, comma 1, lett. d) del regolamento interno approvato con dcr 21 ottobre 2014, n. X/494. Torna al richiamo nota
99. Il comma è stato modificato dall'art. 40, comma 1, lett. e) del regolamento interno approvato con dcr 21 ottobre 2014, n. X/494. Torna al richiamo nota
100. Il comma è stato modificato dall'art. 40, comma 1, lett. f) del regolamento interno approvato con dcr 21 ottobre 2014, n. X/494. Torna al richiamo nota
101. Il Capo è stato aggiunto dall'art. 41, comma 1 del regolamento interno approvato con dcr 21 ottobre 2014, n. X/494. Torna al richiamo nota
102. L'articolo è stato aggiunto dall'art. 41, comma 1 del regolamento interno approvato con dcr 21 ottobre 2014, n. X/494. Torna al richiamo nota
103. La rubrica è stata sostituita dall'art. 43, comma 1 del regolamento interno approvato con dcr 21 ottobre 2014, n. X/494.e successivamente modificato dall'art. 1, comma 2 del regolamento interno approvato con dcr 3 ottobre 2017 , n. X/1637. Torna al richiamo nota
104. Il comma è stato sostituito dall'art. 42, comma 1 del regolamento interno approvato con dcr 21 ottobre 2014, n. X/494. Torna al richiamo nota
105. L'articolo è stato aggiunto dall'art. 43, comma 2 del regolamento interno approvato con dcr 21 ottobre 2014, n. X/494 e successivamente sostituito dall'art. 16, comma 1 del regolamento interno approvato con dcr 18 luglio 2017, n. X/1565. Torna al richiamo nota
106. Il comma è stato modificato dall'art. 17, comma 1 del regolamento interno approvato con dcr 18 luglio 2017, n. X/1565. Torna al richiamo nota
107. L'articolo è stato aggiunto dall'art. 18, comma 1 del regolamento interno approvato con dcr 18 luglio 2017, n. X/1565. Torna al richiamo nota
108. Il comma è stato modificato dall'art. 44, comma 1 del regolamento interno approvato con dcr 21 ottobre 2014, n. X/494. Torna al richiamo nota
109. Il comma è stato sostituito dall'art. 45, comma 1, lett. a) del regolamento interno approvato con dcr 21 ottobre 2014, n. X/494. Torna al richiamo nota
110. Il comma è stato aggiunto dall'art. 45, comma 1, lett. b) del regolamento interno approvato con dcr 21 ottobre 2014, n. X/494. Torna al richiamo nota
111. Il comma è stato modificato dall'art. 19, comma 1 del regolamento interno approvato con dcr 18 luglio 2017, n. X/1565. Torna al richiamo nota
112. Il comma è stato modificato dall'art. 46, comma 1, lett. a) del regolamento interno approvato con dcr 21 ottobre 2014, n. X/494 e successivamente sostituito dall'art. 20, comma 1, lett. a) del regolamento interno approvato con dcr 18 luglio 2017, n. X/1565. Torna al richiamo nota
113. Il comma è stato modificato dall'art. 46, comma 1, lett. b) del regolamento interno approvato con dcr 21 ottobre 2014, n. X/494. Torna al richiamo nota
114. Il comma è stato modificato dall'art. 46, comma 1, lett. c) del regolamento interno approvato con dcr 21 ottobre 2014, n. X/494 e successivamente sostituito dall'art. 20, comma 1, lett. b) del regolamento interno approvato con dcr 18 luglio 2017, n. X/1565. Torna al richiamo nota
115. Il comma è stato modificato dall'art. 20, comma 1, lett. c) del regolamento interno approvato con dcr 18 luglio 2017, n. X/1565. Torna al richiamo nota
116. Il comma è stato aggiunto dall'art. 46, comma 1, lett. d) del regolamento interno approvato con dcr 21 ottobre 2014, n. X/494. Torna al richiamo nota
117. Il comma è stato sostituito dall'art. 47, comma 1 del regolamento interno approvato con dcr 21 ottobre 2014, n. X/494 e successivamente dall'art. 21, comma 1 del regolamento interno approvato con dcr 18 luglio 2017, n. X/1565. Torna al richiamo nota
118. L'articolo è stato sostituito dall'art. 22, comma 1 del regolamento interno approvato con dcr 18 luglio 2017, n. X/1565. Torna al richiamo nota
119. La rubrica è stata modificata dall'art. 23, comma 1 del regolamento interno approvato con dcr 18 luglio 2017, n. X/1565. Torna al richiamo nota
120. Il comma è stato sostituito dall'art. 49, comma 1 del regolamento interno approvato con dcr 21 ottobre 2014, n. X/494. Torna al richiamo nota
121. L'articolo è stato aggiunto dall'art. 50, comma 1 del regolamento interno approvato con dcr 21 ottobre 2014, n. X/494. Torna al richiamo nota
122. L'articolo è stato aggiunto dall'art. 51, comma 1 del regolamento interno approvato con dcr 21 ottobre 2014, n. X/494. Torna al richiamo nota
123. Il Capo è stato aggiunto dall'art. 52, comma 1 del regolamento interno approvato con dcr 21 ottobre 2014, n. X/494. Torna al richiamo nota
124. L'articolo è stato aggiunto dall'art. 52, comma 1 del regolamento interno approvato con dcr 21 ottobre 2014, n. X/494. Torna al richiamo nota
125. Il comma è stato aggiunto dall'art. 53, comma 1 del regolamento interno approvato con dcr 21 ottobre 2014, n. X/494. Torna al richiamo nota
126. L'articolo è stato aggiunto dall'art. 54, comma 1 del regolamento interno approvato con dcr 21 ottobre 2014, n. X/494. Torna al richiamo nota
127. La lettera è stata abrogata dall'art. 55, comma 1, lett. a) del regolamento interno approvato con dcr 21 ottobre 2014, n. X/494. Torna al richiamo nota
128. La lettera è stata sostituita dall'art. 55, comma 1, lett. b) del regolamento interno approvato con dcr 21 ottobre 2014, n. X/494. Torna al richiamo nota
129. Il comma è stato sostituito dall'art. 55, comma 1, lett. c) del regolamento interno approvato con dcr 21 ottobre 2014, n. X/494. Torna al richiamo nota
130. Il comma è stato aggiunto dall'art. 55, comma 1, lett. d) del regolamento interno approvato con dcr 21 ottobre 2014, n. X/494. Torna al richiamo nota
131. Il comma è stato sostituito dall'art. 55, comma 1, lett. e) del regolamento interno approvato con dcr 21 ottobre 2014, n. X/494. Torna al richiamo nota
132. Il comma è stato sostituito dall'art. 55, comma 1, lett. f) del regolamento interno approvato con dcr 21 ottobre 2014, n. X/494. Torna al richiamo nota
133. Il comma è stato modificato dall'art. 55, comma 1, lett. g) del regolamento interno approvato con dcr 21 ottobre 2014, n. X/494. Torna al richiamo nota
134. L'articolo è stato aggiunto dall'art. 56, comma 1 del regolamento interno approvato con dcr 21 ottobre 2014, n. X/494. Torna al richiamo nota
135. Si rinvia al regolamento interno 10 ottobre 1984, n. III/1727 per il testo coordinato con le presenti modifiche. Torna al richiamo nota
136. Si rinvia al regolamento interno 5 dicembre 1991, n. V/378 per il testo coordinato con le presenti modifiche. Torna al richiamo nota
137. Si rinvia al regolamento interno 19 maggio 1999, n. VI/1257 per il testo coordinato con le presenti modifiche. Torna al richiamo nota
138. Si rinvia al regolamento interno 28 febbraio 2006, n. VIII/133 per il testo coordinato con le presenti modifiche. Torna al richiamo nota
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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