Legge Regionale 6 dicembre 2010 , n. 18

Disciplina del Difensore regionale

(BURL n. 49, 1° suppl. ord. del 10 Dicembre 2010 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2010-12-06;18

Art. 1
(Oggetto)
1. La presente legge regola e disciplina l'attività e l'esercizio delle funzioni del Difensore regionale, ai sensi dell'articolo 61 dello Statuto d'autonomia ed in conformità ai principi in materia di difesa civica delle organizzazioni comunitarie ed internazionali.
2. Il Difensore regionale, di seguito denominato Difensore, esercita le proprie funzioni in piena autonomia ed indipendenza e non è soggetto ad alcun controllo gerarchico o funzionale da parte degli organi regionali.
TITOLO I
NOMINA ED ORGANIZZAZIONE
Art. 2
(Elezione)
1. Il Difensore è eletto dal Consiglio regionale con la maggioranza dei due terzi dei componenti nelle prime tre votazioni; dalla quarta votazione è sufficiente la maggioranza assoluta. Le votazioni avvengono a scrutinio segreto.
2. Sono candidabili i cittadini esperti nei campi del diritto, dell'economia e dell'organizzazione pubblica, che diano la massima garanzia di indipendenza, imparzialità e competenza amministrativa.
3. I candidati devono essere in possesso di una qualificata esperienza professionale, almeno decennale, maturata in posizione dirigenziale presso enti od aziende pubbliche o private, ovvero di lavoro autonomo assimilabile, e svolta nei settori di cui al comma 2, preferibilmente nel campo della difesa dei diritti dei cittadini. (1)
Art. 3
(Ineleggibilità, incompatibilità, obblighi)
1. Non possono essere eletti alla carica di Difensore:
a) i membri del Governo, del Parlamento e dei consigli regionali, provinciali e comunali, i presidenti di regione e provincia, i sindaci, gli assessori regionali, provinciali, comunali, di città metropolitana o di comunità montana;
b) coloro che ricoprano altre cariche politiche pubbliche ed i membri degli organismi dirigenti nazionali, regionali e locali di partiti politici o di associazioni sindacali o di categoria;
c) i dipendenti della Regione, gli amministratori e i dipendenti degli enti del sistema regionale;
c bis) coloro che ricoprano o abbiano ricoperto la stessa carica in Lombardia o in altra regione.(2)
2. Le cariche pubbliche di cui alle lettere a) e b) del comma 1 devono essere cessate da almeno un anno.
3. Per quanto non espressamente disciplinato dalla presente legge, si applica la legge regionale 4 dicembre 2009, n. 25 (Norme per le nomine e designazioni di competenza del Consiglio regionale), con particolare riguardo alle procedure per le candidature e alla valutazione dei requisiti, alle disposizioni in materia di incandidabilità, incompatibilità e di conflitto di interessi.
4. L'incarico di Difensore è altresì incompatibile con l'esercizio di qualsiasi attività di lavoro autonomo o subordinato, nonché di qualsiasi commercio o professione.
5. L'ineleggibilità prevista dal presente articolo opera di diritto e comporta la decadenza dall'ufficio, che è dichiarata dal Consiglio regionale.
6. Il titolare dell'incarico di Difensore ha obbligo di residenza nella Regione Lombardia.
Art. 4
(Durata in carica)
1. Il Difensore dura in carica sei anni e non è rieleggibile.
2. Almeno due mesi prima della scadenza del mandato del Difensore, il Consiglio regionale è convocato per procedere alla elezione del successore.(3)
3. I poteri del Difensore sono prorogati sino all’entrata in carica del successore. In caso di decadenza, revoca, dimissioni, impedimento permanente e morte del Difensore in carica, nonché in ogni altro caso di cessazione dall’incarico diverso dalla scadenza naturale, nelle more delle procedure per l’elezione del nuovo Difensore regionale, le funzioni del Difensore regionale sono esercitate dal Garante per l’infanzia e l’adolescenza, di cui alla legge regionale 30 marzo 2009, n. 6 (Istituzione della figura e dell'Ufficio del Garante per l’infanzia e l’adolescenza); in tali casi, al Garante spetta, per il periodo considerato, il solo trattamento economico previsto dall’articolo 6.(4)
3 bis. In caso di scioglimento anticipato del Consiglio regionale, il Difensore non cessa dalle funzioni e rimane in carica fino alla scadenza naturale del mandato.(5)
3 ter. Fermo quanto disposto dal comma 3 bis, qualora il mandato del Difensore venga a cessare per qualunque motivo diverso dalla sua scadenza naturale, il Consiglio regionale procede alla nuova elezione entro tre mesi dalla cessazione stessa, mediante nuova procedura.(6)
Art. 5
(Revoca)
1. Il Difensore può essere revocato, con deliberazione del Consiglio regionale da adottarsi a maggioranza dei due terzi dei consiglieri assegnati alla Regione, per gravi o ripetute violazioni di legge, per accertata inefficienza o per condotte incompatibili con la dignità della carica.(7)
Art. 6
(Trattamento economico)(8)
1. Al Difensore spetta il trattamento economico stabilito dalla legislazione regionale vigente per i consiglieri regionali della Lombardia nella seguente misura:
a) il 70 per cento dell'indennità di carica; (9)
b) il 40 per cento di quanto previsto a titolo di rimborso forfettario delle spese per l'esercizio del mandato.
2. Il rimborso spese di cui al comma 1, lettera b) è omnicomprensivo.
3. Al Difensore che si reca in missione fuori dal territorio regionale, previa autorizzazione dell'Ufficio di presidenza del Consiglio regionale per le missioni all'estero, spetta altresì il rimborso delle spese di missione sostenute e documentate nei limiti previsti con deliberazione dell'Ufficio di presidenza.(10)
Art. 7
(Sede ed organizzazione)
1. Il Difensore ha sede presso il Consiglio regionale, che fornisce i locali e le risorse finanziarie, umane e strumentali proporzionate ad assicurare adeguata e tempestiva risposta ai cittadini compatibilmente con i vincoli a cui è soggetta l'Amministrazione. Il Difensore può dotarsi di un proprio marchio, approvato dall'Ufficio di presidenza del Consiglio regionale.(11)
2. L'Ufficio di presidenza del Consiglio regionale, su proposta del Segretario generale del Consiglio regionale, istituisce, nell'ambito e compatibilmente con l'organizzazione consiliare, la struttura di supporto e ne stabilisce l'entità. La struttura di supporto è posta alle dipendenze funzionali del Difensore, senza vincoli gerarchici nei confronti dello stesso.(12)
3. La struttura assicura idonei orari di apertura e di ricevimento al pubblico degli interessati, avvalendosi anche degli uffici territoriali della Regione.
TITOLO II
ESERCIZIO DELLE FUNZIONI
Art. 8
(Funzioni)
1. Il Difensore assicura a tutti la tutela non giurisdizionale dei diritti e degli interessi dei cittadini singoli ed associati ed esercita le altre funzioni definite dall'articolo 61 dello Statuto d'autonomia e dalla legge, concorrendo, anche mediante la formulazione di proposte, con le amministrazioni pubbliche al perseguimento di obiettivi di buon andamento, imparzialità, trasparenza e legalità. A tal fine svolge anche compiti di mediazione tra i soggetti interessati e le pubbliche amministrazioni, con l'intento di pervenire alla composizione consensuale delle questioni sottoposte alla sua attenzione.
2. Il Difensore svolge la funzione di Garante e tutela dei detenuti, dei contribuenti, dei pensionati, dei consumatori e degli utenti, secondo la disciplina stabilita dalla presente legge e dalle altre specifiche disposizioni regionali. In particolare, il Difensore:(13)
a) svolge le attività previste dalla legge regionale 14 febbraio 2005, n. 8 (Disposizioni per la tutela delle persone ristrette negli istituti penitenziari della Regione Lombardia);
b) esercita le funzioni previste dall'articolo 22 della legge regionale 14 luglio 2003, n. 10 (Riordino delle disposizioni legislative regionali in materia tributaria - Testo unico della disciplina dei tributi regionali);
b-bis) (14)
c) (15)
c bis) (16)
3. Nella propria attività, il Difensore si ispira a principi di efficacia, efficienza, informalità e collaborazione con le amministrazioni interessate. Particolare attenzione è rivolta nel facilitare i rapporti fra la pubblica amministrazione ed i soggetti disagiati titolari di diritti.
3 bis. Per l’esercizio delle proprie funzioni, il Difensore promuove intese e collaborazioni con enti e istituzioni e si coordina con il Garante per la tutela dei minori e delle fragilità e le altre autorità di garanzia. In particolare, qualora il Difensore ritenga che una situazione possa essere sottoposta anche all’attenzione di altre autorità di garanzia, ne informa i soggetti interessati affinché possa essere fornita loro la migliore tutela in forma coordinata.(17)
3 ter. Negli ultimi tre mesi di mandato, il Difensore, anche nell’esercizio delle funzioni di cui all’articolo 8, comma 2, non può organizzare o patrocinare eventi e svolge esclusivamente le attività istituzionali ordinarie e indispensabili per l’efficace assolvimento delle proprie funzioni.(17)
4. In quanto Garante dei diritti delle persone detenute o private della libertà personale, il Difensore contribuisce a garantire che l’esecuzione della custodia dei detenuti, degli internati, dei soggetti sottoposti a custodia cautelare in carcere o ad ogni altra forma di limitazione della libertà personale sia attuata in conformità alle norme e ai principi stabiliti dalla Costituzione, dalle convenzioni internazionali sui diritti umani ratificate dall’Italia, dalle leggi dello Stato e della Regione e dai relativi regolamenti. A tal fine visita, senza necessità di autorizzazione, gli istituti di pena per adulti e minori, le strutture sanitarie destinate ad accogliere le persone sottoposte a misure di sicurezza, nonché ogni altro luogo di privazione della libertà personale, come da definizione di cui all’articolo 4, comma 2, del Protocollo opzionale alla Convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti (OPCAT). Nello svolgimento delle funzioni di garanzia, il Garante interviene nei confronti dell’amministrazione regionale, degli enti pubblici regionali, dei gestori o concessionari di servizi pubblici regionali o convenzionati con enti pubblici regionali che interagiscono con gli istituti di pena e con le articolazioni territoriali del Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità per assicurare che alle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale siano erogate le prestazioni interenti alla tutela della salute, al miglioramento della qualità della vita, all’istruzione e alla formazione professionale e ogni altra prestazione finalizzata al recupero, alla reintegrazione sociale e all’inserimento lavorativo. Qualora, verificate inadempienze che compromettano l’erogazione delle prestazioni di cui sopra, esse perdurino, può proporre l’adozione di opportune iniziative agli organi regionali titolari della vigilanza su tali soggetti, ivi compresa l’attivazione di poteri sostitutivi.(18)
4 bis. (19)
Art. 9
(Aree di intervento)
1. Il Difensore interviene nei confronti della Regione e degli enti del sistema regionale, nonché nei confronti dei concessionari o gestori di servizi pubblici regionali ai sensi della legislazione regionale vigente e delle concessioni o convenzioni di gestione.
2. Il Difensore può intervenire anche nei confronti dei comuni, delle comunità montane e delle province, dei concessionari o gestori di servizi pubblici locali siti sul territorio lombardo quando previsto dalla legge o da apposita convenzione.(20)
3. Il Difensore può intervenire, nei limiti e con le modalità stabilite dalla legge statale, nei confronti degli uffici periferici dello Stato e dei concessionari o gestori di servizi pubblici nazionali.
4. Le amministrazioni e gli altri soggetti nei cui confronti il Difensore interviene sono tenuti a prestare leale collaborazione e ad agevolarne il compito per il raggiungimento delle finalità della presente legge.
Art. 10
(Richiesta di intervento)
1. A richiesta di chiunque, singolo o associato, vi abbia diretto interesse, il Difensore interviene presso i soggetti di cui all'articolo 9 per assicurare che:
a) il procedimento amministrativo abbia regolare corso e che gli atti amministrativi siano tempestivamente e correttamente adottati;
b) gli atti dovuti non siano omessi o immotivatamente ritardati;
c) le attività siano esercitate in modo regolare e legittimo;
d) non si verifichino mancanza di risposte o rifiuto di informazioni;
e) siano osservati i principi di buona amministrazione;
f) siano rispettati i principi in materia di erogazione di servizi pubblici dettati dalle disposizioni per la tutela degli utenti;
g) non vi siano discriminazioni e disparità di trattamento.
2. La presentazione della richiesta al Difensore non è soggetta a formalità.
3. La presentazione di ricorsi giurisdizionali o amministrativi non esclude né limita la facoltà di presentare richieste al Difensore.
4. Il Difensore valuta il fondamento della richiesta e, in caso di valutazione negativa, comunica all'interessato le ragioni dell'archiviazione. Qualora invece vi siano i presupposti per la propria azione interviene ai sensi dell'articolo 11.
Art. 11
(Modalità d'intervento)
1. Il Difensore interviene nel corso del procedimento o ad atto adottato.
2. Il Difensore invita le amministrazioni o i soggetti interessati a fornire tutte le informazioni e i chiarimenti ritenuti necessari; le amministrazioni o i soggetti interessati sono tenuti a fornire le informazioni richieste nel termine massimo di trenta giorni e non possono opporre il segreto d'ufficio.
3. Il Difensore può:
a) avere accesso a tutti gli atti e i documenti relativi all'oggetto del proprio intervento e ottenerne copia nonché acquisire informazioni utili anche avvalendosi dei sistemi informativi regionali;
b) convocare il responsabile del procedimento oggetto del reclamo, anche congiuntamente agli interessati, anche al fine di raggiungere un accordo fra le parti;
c) chiedere agli organi competenti di provvedere all'adozione dell'atto, quando si tratti di atto dovuto omesso illegittimamente, ovvero pretendere la correzione di attività o omissioni ritenute irregolari.
4. Il responsabile del procedimento ha l'obbligo di presentarsi per l'esame della pratica davanti al Difensore nel termine da quest'ultimo stabilito.
5. Nello svolgimento della sua azione, il Difensore può rilevare eventuali irregolarità, negligenze o ritardi, valutando, in relazione alle questioni sottoposte al suo esame, anche la rispondenza alle regole di buona amministrazione e suggerendo mezzi e rimedi per l'eliminazione delle disfunzioni rilevate.
6. L'azione del Difensore può essere estesa d'ufficio a procedimenti ed atti di natura e contenuto identici a quelli per cui sia stato richiesto l'intervento, al fine di rimuovere analoghe disfunzioni ad essi comuni. Il Difensore può intervenire altresì di propria iniziativa, a fronte di casi di particolare gravità già noti e che stiano preoccupando la cittadinanza.
7. Il Difensore, qualora nell'esercizio dei propri compiti istituzionali rilevi o abbia notizia che nell'operato di altre amministrazioni o di altri soggetti si verifichino disfunzioni od anomalie comunque incidenti sulla qualità e regolarità dell'attività amministrativa regionale diretta o conferita, ne riferisce al Consiglio regionale ed alla Giunta ai sensi dell'articolo 15.
Art. 12
(Effetti dell'intervento)
1. Il Difensore, esaurita l'istruttoria, formula i propri rilievi e suggerimenti ai soggetti interessati e può stabilire, se del caso, adempimenti per le parti od un termine per la definizione del procedimento.
2. Il Difensore ricerca, per quanto possibile, una soluzione condivisa fra le parti; a tal fine può anche promuovere un accordo ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme sul procedimento amministrativo).
3. I soggetti di cui all'articolo 9 comunicano al Difensore ed agli interessati gli elementi di fatto e di diritto in base ai quali non ritengono di accogliere, in tutto o in parte, le osservazioni del Difensore.
4. Il Difensore informa gli interessati dell'andamento e del risultato del suo intervento, indicando anche le eventuali iniziative che essi possono ulteriormente intraprendere in sede amministrativa o giurisdizionale.
5. Il Difensore se non ritiene pertinenti o risolutivi gli elementi comunicatigli ovvero nel caso sia decorso inutilmente il termine di cui al comma 1, o il funzionario competente impedisca o ritardi l'espletamento delle funzioni del Difensore, informa gli organi degli enti interessati per gli adempimenti conseguenti, eventualmente anche disciplinari od ai fini della valutazione dei dirigenti. Di tali adempimenti da parte delle amministrazioni e degli altri soggetti è data comunicazione al Difensore.
5 bis. I doveri di collaborazione con il Difensore regionale devono essere previsti nei codici di comportamento adottati ai sensi dell’articolo 54, comma 5, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sul lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni) dagli enti pubblici destinatari dell’azione del Difensore.(21)
Art. 13
(Tutela del diritto di accesso civico generalizzato e di accesso ai documenti amministrativi)(22)
1. Il Difensore svolge le funzioni di tutela del diritto di accesso civico generalizzato e di accesso ai documenti amministrativi, ai sensi dell’articolo 5, commi 8 e 9, del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 (Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni) e dell’articolo 25, comma 4, della legge 241/1990.
2. Le pronunce assunte dal Difensore regionale sui ricorsi sono pubblicate in forma sintetica sul proprio sito web nel rispetto delle norme sulla protezione dei dati personali.
3. Nei procedimenti ad istanza di parte di competenza dei soggetti di cui al comma 1 dell’articolo 9, i provvedimenti di diniego o differimento dei diritti di accesso civico generalizzato e di accesso ai documenti amministrativi devono contenere l’indicazione circa la possibilità di presentare ricorso al Difensore.
Art. 14
(Obblighi)(23)
1. Il Difensore e il personale della relativa struttura di supporto sono tenuti al segreto in merito agli atti, notizie e informazioni di cui siano venuti a conoscenza per le ragioni del loro ufficio, in conformità alle disposizioni che regolano la materia e agli atti assunti dal Consiglio regionale e dai suoi organi in materia di protezione dei dati personali.
2. La comunicazione dei dati personali del richiedente a soggetti pubblici diversi da quelli direttamente destinatari dell’intervento è effettuata solo se indispensabile per conseguire la piena tutela degli interessi del richiedente stesso.
3. Ogni altra comunicazione o diffusione di dati all’esterno dell’amministrazione direttamente interessata è data in forma statistica o, quando sia necessario riferirsi al singolo caso, in forma anonima, limitando al massimo la divulgazione di dati che potrebbero portare all’individuazione del soggetto interessato.
4. Qualora il Difensore, nell’esercizio delle sue funzioni venga a conoscenza di fatti costituenti reato, ha l’obbligo di farne rapporto all’autorità giudiziaria.
Art. 15
(Relazioni al Consiglio regionale ed alla Giunta regionale)
1. Il Difensore invia al Consiglio regionale ed alla Giunta regionale, entro il 31 marzo di ogni anno, la relazione sull'attività svolta nell'anno precedente, segnalando i casi in cui si sono verificati i ritardi e le irregolarità e formulando osservazioni e suggerimenti. La relazione annuale è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Lombardia e sui portali istituzionali della Giunta e del Consiglio regionale.(24)
2. Le commissioni consiliari possono ascoltare il Difensore per approfondimenti sui contenuti della relazione o nell'esercizio delle loro funzioni.
3. Il Difensore può anche inviare al Consiglio regionale ed alla Giunta regionale, in ogni momento, relazioni su questioni specifiche in casi di particolare importanza o comunque meritevoli di urgente considerazione, formulando, ove lo ritenga, osservazioni e suggerimenti.
4. La Giunta regionale riferisce ogni due anni al Consiglio regionale sui provvedimenti adottati in merito alle relazioni ricevute dal Difensore.
Art. 16
(Informazione sull'attività)
1. Il Difensore, nel rispetto del diritto alla riservatezza delle persone, informa i mezzi di comunicazione sull'attività svolta e sui risultati, anche avvalendosi delle strutture di comunicazione del Consiglio regionale.
TITOLO III
LA RETE DI DIFESA CIVICA
Art. 17
(Promozione della rete)
1. Il Difensore promuove relazioni ed intese con gli enti locali interessati e con il Consiglio delle autonomie locali e adotta le iniziative utili a favorire lo sviluppo e la qualità della difesa civica locale.
Art. 18
(Rapporti con altri organismi di difesa)
1. Il Difensore intrattiene rapporti di collaborazione e di reciproca informazione con i difensori delle altre regioni, con il Mediatore europeo, con il Commissario ai diritti umani del Consiglio d'Europa e con gli organismi internazionali di difesa civica.
TITOLO IV
DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI
Art. 19
(Prima elezione)
1. L'elezione del Difensore deve avvenire entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge. Fino ad allora le funzioni sono esercitate dal Difensore Civico regionale in carica di cui alla legge regionale 18 gennaio 1980, n. 7 (Istituzione del difensore civico regionale lombardo).
Art. 20
(Abrogazioni e modifiche)
1. Sono abrogate le seguenti disposizioni:
a) la legge regionale 18 gennaio 1980, n. 7, (Istituzione del difensore civico regionale lombardo);(25)
b) l'articolo 5 della legge regionale 5 febbraio 2010, n. 7 (Interventi normativi per l'attuazione della programmazione regionale e di modifica ed integrazione di disposizioni legislative - Collegato ordinamentale 2010).(26)
2. Alla legge regionale 30 marzo 2009, n. 6 (Istituzione della figura e dell'Ufficio del Garante per l'infanzia e l'adolescenza)(27) sono apportate le seguenti modifiche:
a) all'articolo 4, comma 2 ed all'articolo 6, comma 2, lett. b), è abrogata la parola 'civico';
b) il comma 1 dell'articolo 5è sostituito dal seguente:
' 1. Il Garante è eletto dal Consiglio regionale con le modalità previste per l'elezione del Difensore regionale, dura in carica cinque anni e può essere rieletto una sola volta.'.
3. L'articolo 10 della legge regionale 14 febbraio 2005, n. 8 (Disposizioni per la tutela delle persone ristrette negli istituti penitenziari della Regione Lombardia)(28)è così sostituito:
'Art. 10
(Il Garante dei detenuti)
1. Il Difensore regionale assolve alle funzioni di Garante dei detenuti. I compiti del medesimo sono definiti sulla base di apposito regolamento.'.
4. Alla legge regionale 14 luglio 2003, n. 10 (Riordino delle disposizioni legislative regionali in materia tributaria - Testo unico della disciplina dei tributi regionali)(29) sono apportate le seguenti modifiche:
a) l'articolo 22 è sostituito dal seguente:
'Art. 22
(Istituzione del Garante del contribuente regionale)
1. È istituito nella Regione il Garante del contribuente regionale.
2. Il Difensore regionale, ai sensi dell'art. 61, comma 2, lett. b), dello Statuto d'autonomia, assolve alla funzione di Garante del contribuente regionale in piena autonomia, limitatamente alle vertenze inerenti i tributi di cui al Capo I del Titolo III.
3. Le funzioni di segreteria nonché quelle tecniche sono assicurate al Garante del contribuente regionale dagli uffici del Difensore regionale.';
b) il comma 2 dell'articolo 25 è sostituito dal seguente:
' 2. Per quanto non previsto dal presente Capo, il Garante del contribuente regionale opera ai sensi della legge regionale che disciplina l'attività del Difensore regionale.'.
Art. 21
(Norma finanziaria e programma di attività)(30)
1. Il Difensore elabora annualmente, in tempo utile per la formazione del bilancio del Consiglio regionale, un programma di attività per l’anno successivo con l’indicazione del relativo fabbisogno finanziario.
2. L’Ufficio di presidenza, esaminato il programma e sentito il Difensore, determina le risorse finanziarie da inserire nella proposta di bilancio del Consiglio regionale.
3. Con la relazione di cui all’articolo 15 il Difensore rende conto al Consiglio, in modo analitico, della gestione della dotazione finanziaria.
4. Alle spese previste dalla presente legge si provvede con le somme stanziate alla Missione 01 “Servizi istituzionali e generali, di gestione e di controllo”, Programma 01 “Organi istituzionali”, Titolo 1 “Spese correnti” del bilancio regionale, nell’ambito del contributo di funzionamento al Consiglio regionale per l’esercizio finanziario 2018 e successivi .
NOTE:
1. Il comma è stato modificato dall'art. 6, comma 1, lett. a) della l.r. 8 agosto 2022, n. 18. Torna al richiamo nota
2. La lettera è stata aggiunta dall'art. 6, comma 1, lett. b) della l.r. 8 agosto 2022, n. 18. Torna al richiamo nota
3. Il comma è stato sostituito dall'art. 1, comma 1, lett. c) della l.r. 8 agosto 2022, n. 18. Torna al richiamo nota
7. Il comma è stato modificato dall'art. 6, comma 1, lett. f) della l.r. 8 agosto 2022, n. 18. Torna al richiamo nota
8. L'articolo è stato sostituito dall'art. 13, comma 1, lett. a) della l.r. 24 dicembre 2013, n. 19. Il trattamento economico previsto da detto articolo, trova applicazione a far data dal 1° gennaio 2014 ai sensi dell'art. 13, comma 2 della l.r. 24 dicembre 2013, n. 19. Torna al richiamo nota
10. Il comma è stato modificato dall'art. 6, comma 1, lett. h) della l.r. 8 agosto 2022, n. 18. Torna al richiamo nota
11. Il comma è stato modificato dall'art. 1, comma 1, lett. i) della l.r. 8 agosto 2022, n. 18. Torna al richiamo nota
12. Il comma è stato sostituito dall'art. 6, comma 1, lett. j) della l.r. 8 agosto 2022, n. 18. Torna al richiamo nota
15. La lettera è stata abrogata dall'art. 9, comma 1, lett. b) della l.r. 24 giugno 2021, n. 10. Torna al richiamo nota
20. Il comma è stato modificato dall'art. 6, comma 1, lett. p) della l.r. 8 agosto 2022, n. 18. Torna al richiamo nota
22. L'articolo è stato sostituito dall'art. 5, comma 1, lett. f) della l.r. 28 dicembre 2017, n. 37. Torna al richiamo nota
23. L'articolo è stato sostituito dall'art. 5, comma 1, lett. g) della l.r. 28 dicembre 2017, n. 37. Torna al richiamo nota
25. Si rinvia alla l.r. 18 gennaio 1980, n. 7, per il testo coordinato con le presenti modifiche. Torna al richiamo nota
26. Si rinvia alla l.r. 5 febbraio 2010, n. 7, per il testo coordinato con le presenti modifiche. Torna al richiamo nota
27. Si rinvia alla l.r. 30 marzo 2009, n. 6, per il testo coordinato con le presenti modifiche. Torna al richiamo nota
28. Si rinvia alla l.r. 14 febbraio 2005, n. 8, per il testo coordinato con le presenti modifiche. Torna al richiamo nota
29. Si rinvia alla l.r. 14 luglio 2003, n. 10, per il testo coordinato con le presenti modifiche. Torna al richiamo nota
30. L'articolo è stato sostituito dall'art. 5, comma 1, lett. i) della l.r. 28 dicembre 2017, n. 37. Torna al richiamo nota
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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