LEGGE REGIONALE 28 aprile 1983 , N. 34

Nuove norme sul referendum abrogativo della regione Lombardia - Abrogazione l.r. 31 luglio 1973, n. 26 e successive modificazioni(1)

(BURL n. 17, 1º suppl. ord. del 29 Aprile 1983 )

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Art. 8.
1. La richiesta di referendum dei consigli provinciali e comunali deve essere formulata ai sensi del precedente articolo 2, terzo, quarto, quinto, sesto e settimo comma, e debitamente motivata in relazione a quanto disposto dall’ottavo comma dello stesso articolo.
2. Le relative deliberazioni consiliari sono trasmesse dai presidenti delle amministrazioni provinciali o dai sindaci dei comuni interessati all’ufficio di presidenza del consiglio regionale il quale provvede ai sensi del precedente art. 3.
3. La richiesta si considera presentata nel giorno in cui è pervenuta all’ufficio di presidenza la deliberazione dell’amministrazione provinciale o del comune il cui concorso completi il numero degli enti richiesti dal precedente art. 1, secondo comma; si applica a tal fine il disposto del precedente art. 6, secondo comma.
4. La presentazione deve avvenire entro sei mesi dalla data della deliberazione del consiglio comunale o provinciale che ha approvato per primo la richiesta; tale consiglio è considerato promotore agli effetti di quanto previsto dai successivi articoli 13 e 16.
NOTE:
1. Per l’efficacia della disposizioni contenute nella presente legge cfr. l’art. 33. Torna al richiamo nota
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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