LEGGE REGIONALE 16 settembre 1988 , N. 48

Norme per la salvaguardia dei diritti dell’utente del servizio sanitario nazionale e istituzione dell’ufficio di pubblica tutela degli utenti dei servizi sanitari e socio-assistenziali (1)

(BURL n. 38, 1º suppl. ord. del 21 Settembre 1988 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:1988-09-16;48

Art. 9.
Informazioni sul personale preposto alle cure.
1. I ricoverati devono essere informati con i mezzi più adeguati del nome dei medici e delle altre persone preposte a prestare loro le cure.
2. Ogni operatore, sanitario, amministrativo e tecnico, deve recare in modo visibile, al fine della immediata identificazione da parte dell’utente, l’indicazione del proprio nome e cognome, la relativa qualifica e l’unità operativa cui è preposto o addetto.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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