LEGGE REGIONALE 20 dicembre 1999 , N. 28

Disposizioni in materia di riduzione del prezzo alla pompa della benzina e del gasolio utilizzati per autotrazione(1)

(BURL n. 51, 1º suppl. ord. del 23 Dicembre 1999 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:1999-12-20;28

Art. 8 bis
(Trattamento dei dati personali tramite il sistema per la registrazione delle operazioni di rifornimento a prezzo scontato)(14)
1. Al fine di semplificare le modalità di fruizione del beneficio di cui alla presente legge, nonché per rendere più efficiente l’azione di prevenzione delle infrazioni al diritto europeo in materia fiscale, le registrazioni delle operazioni di rifornimento a prezzo scontato vengono acquisite al sistema informatizzato di cui all’articolo 3, comma 7, tramite l’utilizzo di un nuovo applicativo denominato “Mobile APP sconto carburante” e degli altri strumenti telematici connessi, secondo modalità definite con deliberazione della Giunta regionale. Per l’effettuazione dei controlli di cui all’articolo 7, comma 3, e per il monitoraggio dell’efficacia delle misure predisposte la Regione tratta esclusivamente i dati personali indispensabili alla fruizione del beneficio, secondo modalità definite con deliberazione della Giunta regionale, nel rispetto della disciplina vigente in materia di protezione dei dati personali, che specifica i tipi di dati, le operazioni eseguibili, le modalità di elaborazione e le misure adeguate al rischio per i diritti e le libertà degli interessati derivanti anche dall’utilizzo di nuove tecnologie.
NOTE:
14. L'articolo è stato aggiunto dall'art. 10, comma 1, lett. b) della l.r. 6 agosto 2021, n. 15. Torna al richiamo nota
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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